L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne può essere riconosciuto o mantenuto purché la non autosufficienza economica dipenda:
a) da una condizione di minorazione o di scemate capacità personali, anche se non sfociano in una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) dalla prosecuzione di studi oltre la scuola dell’obbligo, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora ragionevolmente in corso di conseguimento, purché accompagnato da effettivo impegno e adeguati risultati tanto in punto di voti negli esami del corso frequentato quanto in punto alla loro regolarità temporale;
c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, sempre che nell’ambito di questo torno di tempo il figlio si sia attivato nella ricerca di un lavoro;
d) assenza di un qualsivoglia lavoro dopo aver concretamente tentato qualsivoglia ricerca rivolta in qualunque direzione, a prescindere dalla specifica preparazione professionale conseguita. Read more “Mantenimento del figlio maggiorenne”