Si può parlare di ripetibilità dell’assegno di mantenimento quando viene accertato nell’ambito del giudizio l’insussistenza fin dall’origine in capo a chi ha percepito l’assegno, delle condizioni per il suo versamento, anche se riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica. Il principio generale della irreperibilità può essere derogato esclusivamente in due casi. Qunado si escluda che l’assegno era dovuto, in virtù di una diversa apprezzamento con effetto retroattivo delle sole condizioni economiche dell’obbligato, già esistenti al momento della sua determinazione. Ed ove si proceda solo ad una revisione al ribasso, di una determinazione originariamente idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presumono siano destinate ragionevolmente al consumo dal coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica. Read more “Ripetibilità dell’assegno di mantenimento”