In tema di affidamento dei figli, è illegittimo prescrivere al genitore un percorso psico-familiare. Invero il giudice non può prescrivere o semplicemente invitare i genitori a seguire un percorso psicoterapeutico individuale e ad un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme, in quanto andrebbe a ledere il diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 giugno 2023 n. 17903
La vicenda
Un uomo aveva divorziato dalla moglie, avvalendosi della procedura di negoziazione assistita. Successivamente lo stesso aveva adito il Tribunale per conseguire la modificazione delle condizioni di separazione previste dall’accordo precedentemente raggiunto tra le parti.
In particolare, allegando che il figlio si era ormai trasferito stabilmente presso la di lui residenza, chiedeva il collocamento prevalente di sé, con disciplina, da un lato, del diritto di visita materna, e, dall’altro, la regolamentazione dei reciproci obblighi dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio non convivente con essi, dato che l’ulteriore figlia della coppia era rimasta collocata prevalentemente presso la madre.
Decisione del Tribunale
Il giudice di prime cure aveva disposto la collocazione prevalente del figlio presso il padre, la nomina di un mediatore familiare, nonché l’obbligo a carico di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio non convivente nella misura di 400,00 mensili.
Reclamo
La madre aveva reclamato la decisione, lamentando il mancato affidamento esclusivo, a sé stessa, della figlia.
Il reclamo era stato disatteso dalla Corte di merito, la quale aveva ritenuto condivisibile la pronuncia dell’affidamento condiviso della figlia minore, in quanto non erano emersi elementi in ordine a un comportamento del padre pregiudizievole per la minore. Il giudice d’appello non aveva ritenuto sufficiente a tal fine – trattandosi di atto di parte – della denuncia sporta dalla madre della bambina relativa ad asseriti maltrattamenti di quest’ultima da padre del padre, anche a mezzo di percosse.
Per altri versi la Corte aveva escluso che fossero stati posti in essere comportamenti illeciti o, comunque, ostruzionistici da parte del padre, lesivi del rapporto madre-figlio, e conseguentemente del diritto alla bigenitorialità, rilevanti ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.
Ricorso in Cassazione
La donna ha impugnato anche quest’ultima decisione, sulla base di tre motivi.
In particolare, oltre a contestare la sufficienza della motivazione della decisione dalla Corte di Appello, al ricorrente ha lamentato l’errata conferma del decreto del Tribunale, in quanto è da ritenersi illegittimo prescrivere al genitore un percorso psico-familiare. visto che la relativa statuizione integra una forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute.
La soluzione
Gli ermellini hanno accolto il ricorso, ribadendo che è illegittimo prescrivere al genitore un percorso psico-familiare.
Infatti la Corte di vertice è intervenuta, ancora una volta, per circoscrivere – preservandola da ingerenze anche da parte dell’autorità giudiziaria, nell’ambito della revisione delle condizioni di divorzio in punto di affidamento, collocamento e mantenimento della prole – l’area della libertà di autodeterminazione dei genitori, anche sotto lo specifico profilo dell’autodeterminazione nella scelta di intraprendere percorsi di assistenza psico-terapeutica funzionali alla propria personale maturazione.
Tant’è la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e e di coppia confligge con l’artt. 13 e 32 cost.
Illegittimo prescrivere al genitore un percorso psico-familiare
Mentre la previsione di un mandato ad un mediatore familiare, ovvero ad un coordinatore genitoriale (da individuarsi in un soggetto diverso dei servizi sociali, che si manifestano sempre più inadeguati) si giustifica in quanto è strettamente collegato al controllo dell’osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale, e alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che riguardano il minore; la prescrizione di un percorso psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità è connotato da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidato al loro diritto di auto-determinazione.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che una simile prescrizione esula dai poteri del giudice, anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, postulata dal CTU, di immaturità della coppia che impedisce un reciproco rispetto dei ruoli, tutto da dimostrare.
Conclusione
Pertanto la Corte di Cassazione, rilevando come sia illegittimo prescrivere al genitore un percorso psico-familiare, ha stigmatizzato l’erroneità della decisione della Corte di Appello in quanto anche il solo invito ad un percorso psico-terapeutico per il recupero del rapporto madre-figlia, integra una forma condizionamento idoneo ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria persona , garantito dall’art. 32 cost.