E’ revocabile il trasferimento immobiliare a favore dei figli o del coniuge al fine di assicurarne il mantenimento. In particolare, in sede di separazione personale, le clausole dell’accordo di separazione consensuale, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva dei beni – sia mobili che immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di garantirne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasione della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all’azione revocatoria da parte dei terzi creditori, non essendo di ostacolo l’intervenuta omologazione da parte del giudice.
Precedenti
Sono numerose le sentenze intervenute sul punto, da ultimo Cass. Civi. n. 24687 del 11 agosto 2022 e Cass. Civ. ordinanza n. 71178 del 4 marzo 2022.
Con la prima sentenza il Supremo Collegio in un caso di assegnazioni immobiliari intervenute con accordi negoziali in sede di separazione consensuale tra i coniugi omologata, ha respinto i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di trasferimento immobiliare, confermando la sentenza del Tribunale di Pesaro.
Nel caso di cui si va discorrendo i soci e fideiussori di due società, tra loro collegate, avevano presentato domande di separazione consensuale prevedendo il trasferimento di porzioni di proprietà immobiliare in favore delle rispettive “ex” mogli.
Con il secondo provvedimento, relativo al caso in cui veniva trasferito, in sede di separazione, successivamente omologata, alcuni beni immobili di proprietà di due coniugi in favore della prole, confermava l’intervenuta dichiarazione di inefficacia del trasferimento ex art. 2901 c.c.
Azione di simulazione
Orbene è indubbio che vista la natura negoziale dell’accordo di separazione, l’accordo intervenuto può costituire oggetto di simulazione. Ciò accade in tutti i casi in cui i complessivi accordi intervenuti tra le parti non sono effettivamente voluti. Questo non determina che la declaratoria di simulazione faccia venir meno l’esistenza stessa della separazione e quindi possa, per meglio dire, incidere sull’assetto condiviso degli accordi omologati in ordine al contenuto “tipico” dei rapporti tra coniugi ed affidamento della prole.
Contenuto dell’accordo di separazione
Invero all’interno del negozio di diritto di famiglia della separazione personale, è possibile individuare un contenuto essenziale avente per oggetto il consenso reciproco alla separazione, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento, accanto un contenuto eventuale, che trova la sua occasione nel procedimento separativo, costituito dagli accordi del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione al regime di vita separata, non suscettibile di modifica o conferma ex art. 710 c.p.c.
Contenuto eventuale
Quindi gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione possono contenere pattuizioni ulteriori rispetto a quelle che rappresentano il suo contenuto tipico. Tale contenuto eventuale non trova causa occasione e non causa nella separazione, e ciò come tale rende revocabile il trasferimento immobiliare a favore dei figli o del coniuge. Infatti per essi solo operano le regole generali in ragione della natura negoziale della pattuizione.
Pertanto mentre con riferimento al contenuto necessario dell’accordo di separazione non è esperibile l’azione di simulazione, in quanto l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (V. Cass. 19319 del 2014).
Diversamente contro il contenuto “eventuale” degli accordi di separazione omologati può essere impugnato per simulazione assoluta. In tal caso ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificatamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che l’alienante abbia inteso dismettere la totalità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquistarla.
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Del pari con riferimento agli atti di trasferimento immobiliare operati in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione è applicabile l’art. 2901 c.c.
A tal proposito gli ermellini, ai fini dell’applicabilità di quest’ultima norma, hanno affermato che, per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell’altro costituisca atto solutorio dell’obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma anche da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti.
E’ altresì pienamente ammissibile la revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare operato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, perché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impiego assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore. Sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.
Anche a seguito di omologa è revocabile il trasferimento immobiliare a favore dei figli o del coniuge al fine di assicurarne il mantenimento
Pertanto, anche in presenza del provvedimento di omologa, ricorrendo i presupposti dell’art. 2901 c.c. è revocabile il trasferimento immobiliare a favore dei figli o del coniuge operato in sede di separazione consensuale o in adempimento degli obblighi assunti in seno ad essa.