L’ eredità del coniuge superstite, anche se separato riguarda l’intero asse ereditario se mancano figli, ascendenti e fratelli/sorelle dello stesso.
Laddove il regime patrimoniale della famiglia era costituito dalla comunione dei beni, il coniuge conserva la sua metà del patrimonio, mentre nell’ eredità del coniuge rientra la quota a lui spettante sul patrimonio del de cuius, alla quale si aggiunge il diritto di abitazione della casa familiare e l’uso di tutti gli arredi in essa contenuti. Questi ultimi vengono conservati dal coniuge superstite anche in ipotesi di rinuncia all’eredità.
Presupposto per l’acquisizione del diritto di succedere è la sussistenza al momento della morte dell’altro coniuge di un valido e attuale rapporto di coniugio. Di conseguenza il coniuge divorziato (con sentenza definitiva) non ha diritti successori.
I medesimi diritti a livello successorio spettano all’altra parte dell’unione civile.
Come si è accennato l’eredità si devolve anche ai figli legittimi, adottivi o naturali. Tra il coniuge e i figli legittimi del de cuius viene a formarsi una comunione ereditaria. I figli succedono alla madre o al padre in parte uguale, ed in assenza del coniuge l’intera eredità si devolve a loro. Pertanto l’eredità si devolve a favore dell’unico figlio, in assenza dell’altro coniuge.
L’accettazione dell’eredità del coniuge potrà essere accettata in modo espresso o in modo tacito.
L’accettazione tacita
Si verifica l’accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare o che non avrebbe avuto diritto di compiere se non nella qualità di erede, ovvero atti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Non assume rilevanza la presentazione della denuncia di successione, mentre lo è la voltura catastale.
Accettazione con beneficio di inventario dell’ eredità del coniuge
Se il coniuge superstite non è nel possesso dei beni può accettare utilmente l’ eredità del coniuge con beneficio di inventario, senza particolari termini (salvo quello di prescrizione ad accettare).
Se il coniuge chiamato all’eredità è nel possesso dei beni, ha l’onere di eseguire l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della delazione. Il termine può essere prorogato dal giudice. Se non procede al compimento dell’inventario è considerato erede puro e semplice, salvo che si tratti di incapace. Se l’inventario è stato iniziato ma non completato, come si è detto , può ottenere una proroga. Compiuto l’inventario ha quaranta giorni di tempo per rinunziare o fare l’accettazione con beneficio di inventario. Trascorso inutilmente tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Il diritto ad abitare la casa familiare
Il diritto del coniuge ad abitare la casa familiare sussiste se la proprietà è del de cuius ovvero vi è comunione tra questi e il coniuge superstite (mentre consentire ai figli di abitare parte del fabbricato è situazione di fatto che non incide in alcun modo sul diritto sostanziale del coniuge superstite).
Laddove, viceversa, la casa adibita a residenza coniugale è in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo non sorge il diritto di abitazione sulla casa familiare, né qualsivoglia altro diritto ad un’equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto.
Il diritto di abitazione in questione viene acquisito direttamente al momento dell’apertura della successione, ossia al momento della morte del de cuius.
Il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite può riguardare solo l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius. Pertanto tale diritto non può estendersi ad altro e diverso autonomo appartamento anche se ricompreso nello stesso fabbricato.
Il diritto di abitazione comprende il diritto di utilizzare i mobili che lo arredano, che saranno oggetto di un diritto d’uso.
Reversibilità
Al coniuge superstite spetta il trattamento di reversibilità, in concorso sia con i figli minori, ed eventualmente con il coniuge divorziato o con il convivente.
La ripartizione del trattamento tra coniuge divorziato e coniuge superstite, sempre che entrambi ne abbiano diritto, va effettuata tenendo conto della durata dei matrimoni e di altri elementi collegati alla finalità solidaristica dell’istituto, quale la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale.
Concorso del coniuge con i figli
Come si è accennato in mancanza di altri eredi legittimi l’eredità spetta tutta al coniuge superstite.
Se questo concorre con un figlio, l’eredità di ripartisce in parti uguali. Mentre se concorre con due o più figli, al coniuge superstite spetta un terzo dell’eredità; gli altri due terzi si ripartiranno tra i figli.
In mancanza del coniuge, si attribuisce l’intera eredità all’unico figlio, ovvero in parti uguali tra i figli.
In mancanza di figli, il coniuge che può ritrovarsi a concorrere anche con gli altri successibili, ad esempio un fratello, padre e madre del defunto.
Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge
Al coniuge che concorre in successione insieme agli ascendenti e ai fratelli/sorelle, spettano 2/3 dell’eredità (oltre il diritto d’uso e di abitazione della casa coniugale) e la parte che rimane è devoluta agli altri, salvo il diritto degli ascendenti ad un quarto dell’eredità. Nell’ipotesi più facile di fratelli/sorelle e ascendenti di pari grado (nonni materni e nonni paterni) la parte residua di un terzo andrà divisa per i secondi tra la linea paterna e quella materna; se invece gli ascendenti sono di grado diverso, andrà all’ascendente più vicino, che esclude quello più lontano.
Quota di legittima
Le quote di legittima spettanti ai figli invece sono le seguenti:
– all’unico figlio spetta metà del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge;
– all’unico figlio spetta un terzo del patrimonio ereditario in presenza del coniuge;
– a due o più figli spetta la metà del patrimonio ereditario, da dividersi tra loro in parti uguali in presenza del coniuge e i due terzi, sempre da dividersi in parti uguali, in mancanza del coniuge.
Ai discendenti dei figli spetta per “rappresentazione” la stessa quota di legittima attribuita ai propri genitori, che non hanno voluto o potuto accettare l’eredità.