Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni.
Questo è il principio recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28148/2023.
La vicenda
La madre di una quattordicenne convenivano in giudizio conducente, proprietario e assicuratore dell’auto che avevano investito il minore, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, sia patrimoniale e non, in ragione dello sconvolgimento della propria vita a seguito dei danni subiti dalla sua unica figlia.
Il tribunale adito accolse la domanda di danno non patrimoniale, ma rigettò la richiesta dei danni patrimoniali derivante dalla bocciatura scolastica subita nell’anno del sinistro e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
Successivamente in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla donna, la corte territoriale di Milano aumentava l’ammontare dei danni liquidati dal giudice di prime cure, rigettando la specifica doglianza con cui si chiedeva la liquidazione del danno da perdita dell’anno scolastico e da conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro subito dalla ragazza.
Avverso tale sentenza la donna propose ricorso per cassazione.
Per quanto qui interessa la corte di vertice ha affermato la risarcibilità del danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
Configurabilità del danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi
A fondamento della propria decisione gli ermellini hanno richiamato le sue decisioni secondo cui la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro, presuppone che il danneggiato dia prova della intrinseca potenzialità dannosa della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri.
Invero, secondo la suprema corte, nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha disatteso il suindicato principio là dove si è limitata ad affermare che la mancanza di redditi non è di per sé sufficiente ad escludere il danno risarcibile e che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze, desumibili anche in base alla prova presuntiva.