Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

L’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario pretende la forma dell’atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancellerie del Tribunale nel cui circondario è deceduto il de cuius.

Ove non venga rispettato tale requisito formale l’ accettazione si considera pure e semplice.

La dichiarazione deve essere inserita nel registro delle successioni e trascritta dal cancelliere nei registri immobiliari.

Una volta accettata puramente e semplicemente l’eredità la successiva dichiarazione di beneficio di inventario è priva di efficacia.

Oppure ad esempio, l’esperimento dell’azione di riduzione, costituendo un atto di accettazione tacita, pura e semplice dell’eredità, esclude la configurabilità di una successiva valida accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario.

Termini

Per determinare il termini entro il quale operare l’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, occorre distinguere se il chiamato all’eredità è o meno nel possesso dei beni ereditari.

Chiamato non nel possesso dei beni

Se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni l’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è soggetta ad uno specifico termine. Infatti il chiamato fino a quando conserva il diritto ad accettare l’eredità, può dichiarare di accettare col beneficio di inventario.

Una volta effettuata l’accettazione, il chiamato deve effettuare nei termini previsti l’inventario. Segnatamente il chiamato avrà tre mesi dalla dichiarazione per compiere l’inventario. Il mancato rispetto del predetto termini farà si che venga considerato erede puro e semplice.

Il chiamata non nel possesso dei beni può redigere l’inventario prima di aver accettato l’eredità. In tale ipotesi avrà quaranta giorni di tempo per effettuare l’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario o senza. Decorso inutilmente tale termine perde il diritto ad accettare l’eredità.

Chiamato nel possesso dei beni

Il chiamato che è nel possesso anche solo di una parte dei beni ereditari, ha l’onere di compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della delazione. Quindi perde la possibilità di accettare con beneficio di inventario se non esegue tempestivamente l’inventario e se non formalizza l’ accettazione entro quaranta giorni dal compimento dello stesso.

In tutti questi casi verrebbe considerato erede puro e semplice. Pertanto la formazione dell’inventario condiziona anche la possibilità di rinunciare all’eredità.

La tempestiva accettazione con beneficio di inventario non esclude che l’erede possa successivamente tale beneficio.

Beneficiari dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

Se vi sono più chiamati l’accettazione beneficiata da parte di uno giova anche agli altri chiamati. Il beneficio si estende anche se l’inventario è compiuto da un erede diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

L’accettazione di altri con beneficio di inventario non determina l’acquisto della qualità di eredi degli altri, non potendosi prescrindere da un loro atto di accettazione.

Quindi gli altri possono fare una accettazione pura e semplice e giovarsi del beneficio di inventario.

Naturalmente è da ritenersi che l’ accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non si estenda a chi ha già accettato puramente e semplicemente o comunque sia decaduto dal beneficio.