Il recupero delle spese straordinarie per i figli ha sempre destato notevoli problemi.
Innanzitutto, va sottolineato come il legislatore non ha operato alcuna distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Infatti ha sempre concepito l’obbligazione di mantenimento come unitaria.
Distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie
La distinzione deriva dall’elaborazione giurisprudenziale che ha sempre ritenuto che le spese straordinarie non sono ricomprese in via forfettaria nell’assegno di mantenimento.
E’ lasciata al giudice del merito una grande discrezionalità nel far rientrare le une o le altre nell’assegno di mantenimento.
Tipologie di spese straordinarie
In linea teorica, rientrano nelle spese straordinarie per i figli, tutte quelle spese caratterizzate da un requisito soggettivo (la non prevedibilità) e un requisito oggettivo (la rilevanza economica della spesa tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori).
Pertanto non sono considerate tali le spese scolastiche (libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento per la scuola o l’attività fisica scolastica) e le spese per la mensa.
Viceversa sono spese straordinarie quelle sostenute per i viaggi all’estero, e per la partecipazione alle gite scolastiche o quelle per le ripetizioni.
Mentre per le spese universitarie non vi è concordanza in giurisprudenza, anche se le spese di alloggio per il figlio studente universitario rientrano pacificamente nelle spese straordinarie.
Quanto alle spese mediche anche qui viene operata una distinzione tra cure ordinarie e cure straordinarie (ad esempio le cure odontoiatriche).
Cosi sono straordinarie quelle relative all’acquisto del motorino o di un computer.
L’efficacia dei protocolli dei Tribunali
Gli stessi protocolli elaborati dai diversi Tribunali, finalizzati a fornire un elenco delle spese che vengono considerata ordinarie o straordinarie, non sono vincolanti, salvo che il giudice del merito li richiamati nel suo provvedimento o le parti li abbiano richiamati nel loro accordo.
Pertanto i protocolli, in tutti gli altri casi, sono documenti ricognitivi, utili ma privi di efficacia vincolante. Infatti spetta al giudice a seconda del caso concreto stabilire come ripartire gli oneri di mantenimento dei figli.
Il provvedimento che impone l’obbligo di pagamento delle spese straordinarie
In questo contesto, spesso non è facile capire quando una spesa rientra nell’una o nell’altra categoria. E di conseguenza spesso vi è una certa difficoltà a ravvisare un titolo esecutivo nel provvedimento che pone a carico del genitore il pagamento, quantomeno parziale, delle spese straordinarie.
Necessità di un ulteriore giudizio di cognizione
Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di vertice il provvedimento del giudice del merito non costituisce titolo esecutivo per il recupero delle spese straordinarie per i figli. Quindi il genitore anticipatario per ottenerne il rimborso dovrebbe conseguire, nell’ambito di altro giudizio di cognizione (eventualmente tramite ricorso per decreto ingiuntivo in cui il provvedimento che pone impone l’obbligo di pagare le spese straordinarie è solo prova scritta), l’accertamento della effettiva sopravvenienza della spesa straordinaria e del relativo ammontare (provato dai documenti attestanti la spesa).
Ditalchè seguendo questa interpretazione qualsiasi tentativo di recupero delle spese straordinarie per i figli attraverso un pignoramento diretto, comporterebbe anche in assenza di opposizione all’esecuzione, la dichiarazione da parte del giudice dell’esecuzione della mancanza del titolo esecutivo con conseguente estinzione della procedura esecutiva.
Possibilità di agire direttamente in via esecutiva per le spese straordinari routinarie
Altro più recente indirizzo, ad oggi prevalente, distingue all’interno della categoria delle spese straordinarie tra quelle che, anche se non state quantificante in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile ripresentarsi, anche a distanza di tempo, da quelle che sono assolutamente imprevedibili e imponderabili.
In base a tale orientamento, le prime sarebbero azionabili in forza del provvedimento che impone l’obbligo di partecipare alle spese straordinarie, integrato dai documenti giustificativi, mentre le seconde non possono essere azionate sulla base del provvedimento originario, richiedendo, semmai, la formazione di nuovo e autonomo titolo, a seguito di un distinto giudizio di accertamento.
Così le spese mediche e scolastiche che rientrano nella categoria delle spese straordinarie, sono catalogate come spese straordinarie routinarie (ad esempio quelle per l’acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo ecc.). Quindi anche se non rientranti nell’assegno di mantenimento, il recupero delle spese straordinarie per i figli può avvenire tramite atto di precetto e l’eventuale successivo procedimento esecutivo.
Nell’ambito della procedura esecutiva il debitore potrà tutelare le proprie ragioni mediante la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, nel corso della quale il creditore dovrà provare l’effettivo esborso sostenuto e la loro esclusione dall’assegno di mantenimento.
Diversi scenari del recupero delle spese straordinarie per i figli
In definitiva, nel recupero delle spese straordinarie per i figli che rientrano in quelle routinarie il genitore creditore dovrà allegare all’atto di precetto i documenti delle spese di cui richiede il rimborso.
Invece, per quanto attiene alle spese straordinarie che rivestono il carattere dell’assoluta imprevedibilità e imponderabilità, il genitore anticipatario dovrà affrontare un nuovo giudizio in cui dovrà essere accertato il suo diritto al recupero delle spese straordinarie per i figli. Diversamente potrebbe andrà incontro ad un certo giudizio di opposizione all’esecuzione.