Improcedibilità del pignoramento presso terzi

Improcedibilità del pignoramento presso terzi

L’ improcedibilità del pignoramento presso terzi si verifica quando tutti gli adempimenti previsti dall’art. 543 c.p.c. non sono perfezionati entro la data di udienza indicata nell’atto di pignoramento dal creditore procedente.

Questo è in sintesi quanto stabilito dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta con il provvedimento datato 07.01.2023

Il contenuto dell’art. 543, comma 5 e 6, c.p.c.

L’art. 543 c.c., comma 5 e 6, c.p.c. come novellato dalla riforma della legge 206/2021 prevede che il creditore procedente, entro la data di udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve aver notificato al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deve aver depositato il predetto avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. Con la conseguenza che la mancata notifica dell’avviso o il mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. In caso di più terzi pignorati l’inefficacia colpisce solo il pignoramento nei confronti del terzo a cui non è notificato l’avviso ovvero rispetto al quale quest’ultimo non è depositato. La mancata notifica dell’avviso determina la cessazione degli obblighi del debitore e del terzo a decorrere dalla data d’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

Presupposti dell’ improcedibilità del pignoramento presso terzi

Questo sta a significare, secondo il giudice dell’esecuzione del Tribunale siciliano, che l’ improcedibilità del pignoramento presso terzi va pronunciata, quando:

– tutti gli adempimenti imposti dall’art. 543 c.p.c. non sono assolti dal creditore procedente entro la data di udienza indicata dallo stesso nella citazione (senza rilevare l’eventuale rinvio dell’udienza dalla Cancelleria al momento dell’assegnazione al G.E.);

– entro la data di udienza fissata dal creditore procedente non si è perfezionato l’iter notificatorio dell’avviso con il suo conseguente deposito nel fascicolo dell’esecuzione;

La notifica dell’avviso al debitore e al terzo

Quindi se l’iter notificatorio deve perfezionarsi entro la data di udienza indicata nella citazione, questo impone, stante la natura ricettizia dell’atto di avviso, che quest’ultimo debba essere concretamente portato a conoscenza del debitore e del terzo entro detta data, non essendo sufficiente che il creditore procedente lo abbia meramente spedito entro la data di udienza.

Inoltre, alla luce del tenore rigoroso della norma, l’avviso deve essere depositato sempre entro la data di udienza fissata dal creditore procedente nell’atto di pignoramento.

Effetti della costituzione del debitore e della proposizione dell’opposizione

Il mancato adempimento imposti dal legislatore nei termini previsti nell’art. 543 c.p.c. non possono essere sanati con la costituzione del debitore esecutato ovvero con la proposizione di una opposizione.

Invero secondo il giudice dell’esecuzione investito della questione l’eventuale proposizione dell’opposizione da parte del debitore non può produrre un effetto sanante della sanzione stabilita dall’art. 543 comma 5 c.p.c., in quanto:

1) tale sanzione è qualificata come inefficacia del pignoramento, mentre l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le nullità processuali;

2) dalla proposizione dell’opposizione non si può ritenere raggiunto lo scopo dell’avviso ex art. 543 comma 5, atteso che l’opposizione è atto che può conseguire già al pignoramento (ed in effetti potrebbe anche essere fatta prima del pignoramento, sotto specie di opposizione a precetto).

D’altro canto, secondo il Tribunale – dato che l’ordinamento consente anche l’iscrizione a ruolo da parte del debitore pignorato (sulla base dell’art. 159-ter disp.att. c.p.c. recante “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore”) anche prima dell’intervenuta iscrizione a ruolo del creditore, con onere in questo caso di iscrizione a ruolo da parte del debitore, ai soli fini della proposizione dell’opposizione – non si può ravvisare una correlazione teleologica tra avviso di iscrizione a ruolo ed opposizione.

Improcedibillità del pignoramento presso terzi rilevabile direttamente dal Giudice

Inoltre l’ improcedibilità del pignoramento presso terzi sarebbe rilevabile d’ufficio, non essendo necessario introdurre una vera e propria fase cautelare, con la conseguenza che l’opposizione del debitore devrebbe considerarsi assorbita dall’effetto più favorevole derivante dall’inefficacia del pignoramento.

Conclusione

Pertanto sulla base di tali considerazioni il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la improcedibilità del pignoramento presso terzi, senza nulla disporre per le spese dell’opposizione.

Vedi anche “Mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore

Vedi anche “Nuove regole per il pignoramento presso terzi” 2024