L’ esclusione della indissolubilità matrimoniale da parte di uno dei coniugi non costituisce un presupposto per richiedere un risarcimento del danno. In altre parole, l’omessa comunicazione, prima del matrimonio, dello stato di incertezza psicologica sulla durata del vincolo o della volontà di contrarlo con una riserva mentale, non genera responsabilità risarcitoria. Questo tipo di comunicazione riguarda esclusivamente la sfera personale e affettiva, configurando un dovere morale o sociale, ma non un obbligo giuridico.
Questo in sintesi quanto affermato la Cassazione civile, sez. III, 05 Novembre 2024, con la sentenza n. 28390
La Vicenda
Un uomo citava in giudizio l’ex moglie, chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che la stessa avesse celato la determinazione di contrarre matrimonio “a titolo di prova” e avesse posto in essere un deliberato accanimento, soprattutto di natura processuale.
In particolare, dopo pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, la convenuta aveva avviato un procedimento innanzi al Tribunale ecclesiastico per ottenere l’annullamento del vincolo matrimoniale, affermando di aver nutrito, fin dalla celebrazione, una riserva mentale volta all’ esclusione della indissolubilità del matrimonio.
Successivamente, ottenuta la sentenza dichiarativa di nullità del vincolo da parte del Tribunale ecclesiastico, la Corte d’Appello rigettò la richiesta di delibazione della decisione ecclesiastica, ritenendola contraria all’ordine pubblico. Tale rigetto fu motivato dalla necessità di tutelare l’affidamento riposto dall’altro coniuge nella validità del matrimonio.
Il Tribunale adito rigettò la domanda risarcitoria avanzata dal marito, condannandolo altresì al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
Anche la Corte d’Appello di Torino, in sede di gravame, confermò il rigetto della domanda, condannando nuovamente il marito al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
Irrilevanza dell’esistenza di una causa di invalidità del matrimonio religioso
In sostanza, è stata affermata l’irrilevanza, per il nostro ordinamento, dell’esistenza di una causa di invalidità del matrimonio religioso. Di conseguenza, non essendo stato indicato quale specifico obbligo matrimoniale fosse stato violato, non era ravvisabile nemmeno l’esistenza di un dovere giuridico di buona fede esteso al punto di imporre la condivisione di stati strettamente personali, dubbi o, in altri termini, della serietà dell’impegno matrimoniale.
Pertanto, l’ esclusione della indissolubilità matrimoniale da parte di un coniuge deve considerarsi irrilevante ai fini risarcitori.
Avverso la sentenza della Corte territoriale è stato proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha evidenziato l’assenza di un comportamento configurabile come produttivo di un danno ingiusto o pregiudizievole, escludendo l’applicazione di una responsabilità precontrattuale o pre-negoziale in tali circostanze.
Libertà matrimoniale: diritto della personalità
Gli Ermellini hanno osservato che la libertà matrimoniale rappresenta un diritto della personalità, sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, i supremi giudici sottolineano come l’attuale diritto di famiglia sia caratterizzato dalla facoltà, riconosciuta a ciascun coniuge indipendentemente dalla volontà o dalle colpe dell’altro, di separarsi o divorziare.
Invero, in attuazione del diritto alla libertà individuale, ciascun coniuge può far cessare il proprio obbligo di fedeltà presentando domanda di separazione o divorzio, purché, in quest’ultimo caso, ne sussistano i presupposti.
Pertanto, con il matrimonio i coniugi non si concedono un reciproco ed esclusivo ius in corpus irrevocabile per tutta la vita, tale da generare un diritto inviolabile di ognuno nei confronti dell’altro. Al contrario, ciascun coniuge conserva la possibilità di far cessare in ogni momento i relativi obblighi, nel rispetto delle forme previste dalla legge.
Si tratta, dunque, di un diritto personale e irrinunciabile, riconosciuto a ciascun coniuge.
Esclusione della indissolubilità matrimoniale come causa di risarcimento del danno
La libertà matrimoniale non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al futuro coniuge uno stato soggettivo, come l’incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale.
Pertanto, non è configurabile una responsabilità risarcitoria derivante dall’omessa comunicazione di tale stato d’animo, che attiene esclusivamente alla sfera personale e affettiva, e può eventualmente dare luogo solo a un dovere morale o sociale.
Di conseguenza, alla luce del principio di libertà nella scelta matrimoniale, non si ravvisa, nella mancata comunicazione dello stato d’incertezza, un interesse della controparte meritevole di tutela da parte dell’ordinamento mediante il riconoscimento di un rimedio risarcitorio, né, quindi, un danno ingiusto.
La riserva mentale circa la concreta possibilità di dissoluzione del matrimonio – e dunque l’ esclusione della indissolubilità matrimoniale – è priva di effetti per l’ordinamento italiano. Da un lato, il coniuge portatore della riserva non può avvantaggiarsene, nemmeno per ottenere la nullità del matrimonio, in conformità al principio generale dell’irrilevanza della riserva mentale in ambito negoziale. Dall’altro lato, l’altro coniuge non può vantare un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’ordinamento, poiché l’affidamento sulla mancanza di tale riserva non costituisce un diritto giuridicamente protetto.
Principio di diritto
In definitiva, l’ esclusione della indissolubilità matrimoniale, ovvero l’omessa comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che tale vincolo non si dissolva, non costituisce un fatto idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria.