L’ espatrio del minore presso il genitore non collocatario può essere legittimatamene limitato dal giudice, evitando un passaggio diretto dal divieto assoluto alla libertà totale di espatrio decisa unilateralmente dal genitore non collocatario residente all’estero. È necessaria, invece, una regolamentazione concordata tra i genitori o disposta dal giudice, nell’interesse del minore.
Il giudice deve, infatti, consentire o disporre una limitazione della libertà di circolazione del genitore affidatario e del figlio stesso se ritiene che tali limitazioni siano funzionali al perseguimento dell’interesse del minore.
Questo è quanto statuito in sintesi dall’ordinanza della Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2025, n. 2945.
La Vicenda
Un cittadino statunitense e militare in servizio dell’aviazione degli USA con base in Gran Bretagna, agiva in giudizio nei confronti di una cittadina Brasiliana residente in Italia, affinché fosse stabilito l’affidamento esclusivo della loro figlia.
La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado che aveva disposto l’affidamento condiviso della minore ai genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa familiare, con facoltà per il padre di vederla solamente in Italia sino al terzo anno di età (potendo portare all’estero la figlia solo a partire dal terzo anno di età della medesima), un fine settimana al mese e tre settimane anche non consecutive durante le ferie scolastiche estive e durante le festività. Inoltre la corte territoriale confermava a carico del padre l’obbligo di versare a alla madre di un assegno mensili a titolo di contributo per il mantenimento della minore, oltre al 60% delle spese straordinarie.
In merito al divieto di espatrio della minore assieme al padre, la corte territoriale riteneva che il «limite» del compimento dei tre anni della bambina risultava corretto, perché volto a salvaguardare l’equilibrio e la serenità della minore (abituata a stare prevalentemente con la madre nei primi anni di vita), pur tenendo conto della crescita e della sua verosimile esigenza di stare di più con il padre. E questo nel rispetto della bigenitorialità e nell’ottica fondamentale di un’auspicabile distensione dei rapporti tra genitori in funzione degli interessi della bambina.
Avverso la tale decisione, l’uomo proponeva ricorso per cassazione.
Motivi dell’impugnazione
La madre lamentava, per quanto qui di interesse, che il decreto del Tribunale di Vicenza, successivamente confermato in sede di reclamo, avesse stabilito la possibilità per il padre della minore di portarla all’estero dopo il compimento del terzo anno di età, nonostante l’assenza di una specifica richiesta in tal senso.
Riteneva inoltre errata la decisione, in quanto non era stato previsto un percorso graduale per consentire visite e soggiorni all’estero. Sosteneva, infatti, la necessità di un periodo di progressivo avvicinamento e conoscenza tra padre e figlia, ritenendo inadeguato legare tale possibilità al mero decorso dei primi tre anni di vita della minore. A suo avviso, sarebbe stato necessario un percorso più articolato e una valutazione di più ampio respiro, affinché l’eventuale espatrio non rappresentasse un trauma per la bambina.
Poteri ufficiosi del giudice in merito al diritto di visita del genitore non collocatario
La prima censura è stata ritenuta giustamente in parte infondata.
Infatti il giudice ha il potere-dovere, indipendentemente da un’iniziativa dei genitori o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, ivi compresi quelli inerenti al loro affidamento, alla imposizione e quantificazione di un assegno di mantenimento e al diritto di visita da parte del genitore non collocatario del figlio minore, essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti.
D’altro canto anche la riforma del 2022 nel disciplinare il rito unico della famiglia, ha previsto, in continuità, il potere decisorio del giudice di «adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’art. 112 c.p.c.», a tutela dell’interesse della prole minore, con il solo limite del rispetto del principio del contraddittorio.
Limite temporale al divieto di espatrio
Le altre censure, invece, sono state ritenute fondate dalla Corte.
In particolare, con riferimento alla contestazione della decisione che aveva imposto un limite temporale al divieto di espatrio del minore presso il genitore non collocatario (fissato al compimento del terzo anno di età) sulla base dell’interesse alla bigenitorialità, la Suprema Corte ha ritenuto errata tale valutazione. A sostegno della sua decisione, ha richiamato un precedente in cui aveva confermato un provvedimento di merito che vietava al padre, cittadino americano, di portare all’estero il minore senza il consenso della madre, proprio in ragione della tutela dell’interesse del minore.
Bilanciamento tra interesse del minore e diritto-dovere del genitore non affidatario di occuparsi dell’educazione e dell’istruzione del figlio
Il preminente interesse del minore rappresenta, infatti, il parametro fondamentale per la regolamentazione dell’affidamento, mentre il diritto-dovere del genitore non affidatario di occuparsi dell’educazione e dell’istruzione del figlio, sebbene costituzionalmente garantito, deve necessariamente essere armonizzato con tale interesse. Ne consegue che il giudice della separazione o del divorzio, pur non potendo imporre limitazioni di carattere sanzionatorio legate alla responsabilità della crisi coniugale, ha il potere di regolare “la misura e il modo” in cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del figlio, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con quest’ultimo.
Limiti al diritto di visita
Pertanto, il giudice può legittimamente disciplinare il diritto-dovere del genitore non affidatario di mantenere rapporti regolari con il figlio, introducendo cautele e restrizioni che si rendano necessarie per evitare qualsiasi pregiudizio alla salute psicofisica del minore, fino ad arrivare – nei casi più gravi – alla sospensione degli incontri.
È evidente, tuttavia, che tali limitazioni del diritto del genitore debbano riguardare situazioni eccezionali, nelle quali la prosecuzione del rapporto genitoriale potrebbe esporre il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata.
Diritto di visita non ha carattere assoluto e inderogabile
L’ampiezza dei poteri di intervento del giudice conferma che il cosiddetto “diritto di visita” – inteso come strumento volto a garantire al figlio educazione, attenzione e affetto da entrambi i genitori – non ha carattere assoluto e inderogabile, ma è tutelato solo nei limiti della sua compatibilità con il superiore interesse del minore, assunto dalla legge come criterio imprescindibile.
Tale principio trova conferma nella Convenzione sui diritti del fanciullo, che impone, in linea con la legislazione nazionale, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore debba avere preminenza. Inoltre, prevede che il diritto del fanciullo separato da uno dei genitori di mantenere rapporti regolari con entrambi possa essere limitato se in contrasto con tale interesse.
Condizioni per l’ espatrio del minore presso il genitore non collocatario
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, nell’ottica della tutela del minore, stabilisca che le visite del genitore non collocatario residente all’estero si svolgano in Italia, luogo di residenza abituale del minore, e che l’ espatrio del minore presso il genitore non collocatario sia subordinato al consenso del genitore affidatario.
Sebbene, di norma, il diritto di visita del genitore non collocatario comprenda la possibilità di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo, il giudice può disporre limitazioni alla libertà di circolazione del genitore e del minore stesso se tali restrizioni risultano funzionali alla tutela del benessere del bambino.
Per questi motivi, nel caso di specie, imporre un limite temporale rigido all’ espatrio del minore presso il genitore non collocatario – fissando il compimento del terzo anno di età come unico parametro, senza considerare il consenso del genitore affidatario – è stato ritenuto non conforme all’interesse del minore.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non è possibile stabilire un termine fisso per l’espatrio, ma occorre valutare caso per caso se il trasferimento dal paese di residenza abituale possa risultare traumatico per il minore, compromettendone la crescita sana ed equilibrata.
Quindi per la cassazione non deve essere previsto un divieto di espatrio del minore presso il genitore non collocatario senza deroghe, il quale va subordinato al preventivo accordo tra i genitori, in relazione ai tempi e alle modalità, con possibilità, ove non ci sia accordo, di ricorrere al giudice perché ne valuti la rispondenza all’interesse del minore.
Principio di diritto
Non corrisponde all’interesse del minore il passaggio dal divieto assoluto al potere incontrollato di espatrio rimesso alla decisione del solo genitore non collocatario che risiede all’estero, essendo necessaria una modulazione concordata tra i genitori o disposta dal giudice.