Mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore

La mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore determina l’inesistenza del pignoramento, mancando radicalmente l’atto iniziale del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c. Alla mancata notifica è equiparabile l’inesistenza della notifica dell’atto. In entrambi i casi neppure tale vizio può ritenersi sanato con la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ovvero dalla conoscenza che, della procedura esecutiva, il debitore abbia acquisito aliunde.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. III, n. 32804/2023.

La vicenda

Il debitore esecutato proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale partenopeo aveva assegnato al creditore pignorante il quinto dello stipendio.

L’esecutato sosteneva che il pignoramento presso terzi non gli era stato notificato, e quindi ne eccepiva la sua inesistenza. Negata la sospensione dell’esecuzione, il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che il pignoramento pur essendo nullo, per mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore, era stato sanato per effetto dell’avvenuta costituzione nel procedimento del debitore stesso.

Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, per una serie di motivi.

La suprema corte ha ritenuto che il tribunale aveva errato nel ritenere che la mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore non avesse determinato la sua insussistenza, anzichè la mera nullità sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione dell’esecutato.

Inesistenza del procedimento per mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore

Il fatto che l’esecuzione forzata ha inizio col pignoramento ex art. 491 c.p.c., e che quello presso terzi deve essere notificato, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., tanto al terzo che al debitore, secondo uno schema a formazione progressiva, si tratta di capire se il procedimento esecutivo possa dirsi iniziato ove ne sia mancato (per l’inesistenza o il mancato perfezionamento della notifica) il compimento dell’atto che il legislatore prevede come il suo inizio.

La risposta non può che essere negativa.

Infatti,la giurisprudenza di vertice ha affermato che nel pignoramento presso terzi la notificazione dell’atto al debitore costituisce l’inizio del processo, mentre la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (o accertata con apposito procedimento) ne costituisce il perfezionamento. Conseguentemente l’intempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita dell’efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento, in quanto non gli si può riconoscere l’effetto di un utile inizio dell’esecuzione ex art. 481 c.p.c.

Se questo accade con la mera mancata iscrizione a ruolo, a maggior ragione deve ritenersi nel caso in cui, come nel caso di cui si va discorrendo, la notifica nei confronti del debitore sia del tutto mancata ovvero sia inesistente.

Conclusioni

Nel caso concreto quindi, gli ermellini, hanno ritenuto che la notifica dell’atto di pignoramenti nei confronti del debitore non poteva che dirsi inesistente. Infatti la stessa era stata tentata dall’Ufficiale Giudiziario, per essere poi restituita al mittente con la dicitura “perché sconosciuto all’indirizzo in atti”. Ne elementi in senso contrario potevano essere desunti dal fatto che l’Ufficiale giudiziario si fosse recato presso la residenza del debitore, poiché ciò che conta è che nella specie è mancata del tutto la fase di consegna dell’atto, tanto che lo stesso è stato restituito al notificante.

Di tal ché, nel caso di specie, l’atto di pignoramento deve ritenersi inesistente non perché è mancata del tutto l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 543 c.p.c., ma perché si è in presenza di una ipotesi di mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore, che è elemento strutturale indispensabile per il perfezionamento della fattispecie. Pertanto l’azione esecutiva intrapresa in realtà non è mai iniziata, ai sensi dell’art. 491 c.p.c.

Vedi anche Improcedibilità del pignoramento presso terzi

vedi anche Nuove regole del pignoramento presso terzi