Il beneficiario della polizza vita prevale sul diverso erede testamentario. Invero la designazione di un unico erede universale mediante disposizione testamentaria, non incide sull’individuazione contrattuale dei beneficiari della polizza vita nelle persone degli eredi legittimi, che conservano il diritto alla relativa prestazione, non coincidendo questi ultimi necessariamente con l’unico erede istituito con testamento e non potendosi intendere la designazione testamentaria come una implicita revoca del beneficiario del contratto di assicurazione.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 25635 del 15.10.2018.
La vicenda riguarda una successione testamentaria con istituzione di un unico erede universale, senza che nell’atto di ultima volontà venisse fatta menzione dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dal de cuius. Con atto di citazione la donna designata quale erede universale rivendicava il proprio diritto a ricevere la prestazione prevista nel contratto di assicurazione sulla vita nel quale il de cuius aveva indicato quali beneficiari gli “eredi legittimi”.
Si costituiva in giudizio l’istituto assicurativo convenuto in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Bolzano con sentenza accoglieva la domanda condannando l’assicurazione al pagamento del capitale investito, oltre rivalutazione ed interessi. Il giudice di prime cure, escludeva che il beneficiario della polizza vita prevale sul diverso erede testamentario, in quanto i beneficiari indicati nella polizza negli eredi universali dovevano esser fatti coincidere con l’unico “erede legittimo”, cioè con l’unico erede istituito con il testamento olografo.
Avverso la sentenza veniva proposto appello. Nell’impugnare la sentenza la compagnia di assicurativa sottolineava, tra l’altro, come il diritto del beneficiario della polizza aveva natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione di un unico erede testamentario non attribuiva allo stesso il diritto alla corresponsione dell’indennizzo, in quanto tale importo non rientrava nell’asse ereditario. In buon sostanza l’assicurazione sosteneva che il beneficiario della polizza vita prevale sul diverso erede testamentario.
La corte di Appello di Trento rigettava l’appello. Contro la sentenza del giudice di seconde cure veniva proposto ricorso per cassazione.
Per l’istituto assicurativo il diritto del beneficiario alla prestazione assicurativa vede il proprio fondamento nel contratto, con la conseguenza che diviene ininfluente la successiva istituzione quale erede universale di un unico soggetto, che non va ad incidere nell’individuazione dei beneficiari della polizza nelle persone degli eredi legittimi. D’altro canto osservava l’assicurazione come non era intervenuta alcuna revoca di tale designazione nel testamento, in quanto lo stesso non menzionava neppure la polizza. Quindi, la ricorrente, ribadiva la propria tesi per la quale il beneficiario della polizza vita prevale sul diverso erede testamentario.
La corte di cassazione ha confermato che il beneficiario della polizza vita prevale sull’erede testamentario.
Invero gli ermellini hanno riaffermato che nell’ipotesi di polizza vita per caso morte, il beneficiario designato acquista un diritto iure proprio che ha la sua base nel contratto di assicurazione, il quale non entra a far parte del patrimonio dell’ereditando e, quindi, non può essere oggetto di sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo i principi della successione legittima. Di conseguenza la nomina dei terzi beneficiari del contratto, mediate il riferimento agli eredi legittimi, non permette di sottoporre tale rapporto alle regole proprie della successione ereditaria. Di talché quando i beneficiati siano indicati negli eredi legittimi, come nel caso di cui si va discorrendo, questi sono individuati con le persone che, al tempo della morte dell’assicurato, sono i successibili in astratto per legge, a prescindere dalla loro effettiva chiamata all’eredità.
Invero la polizza è un contratto a favore di terzo, la cui designazione può essere compiuta con contratto o con testamento, così come per la revoca.
Nella fattispecie concreta, per la corte, il testamento non conteneva alcuna revoca. Questo perché il riferimento contenuto nella clausola del contratto di assicurazione che individuava i beneficiari negli eredi legittimi, integrava solo un criterio di determinazione per relationem dei designati in funzione della loro appartenenza alla categoria di coloro, che al momento della morte, avevano la qualità di successori in astratto, e ciò a prescindere dalla loro concreta vocazione per legge o per testamento.
Quindi quando la designazione sia avvenuta con il contratto di assicurazione, il beneficiario della polizza vita prevale sul diverso erede testamentario. In tal caso la volontà negoziale va interpretata nel senso che i beneficiari vanno identificati negli eredi ab intestato, anche se successivamente intervenga l’istituzione testamentaria di un unico erede universale.
Infatti, in difetto di qualsivoglia riferimento alla designazione formulata nel contratto, la disposizione testamentaria non può di per sé sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della designazione contenuta nel contratto.
In definitiva, per il supremo collegio, Il beneficiario della polizza vita prevale sul diverso erede testamentario. Invero la designazione di un unico erede universale mediante disposizione testamentaria, non incide sull’individuazione contrattuale dei beneficiari della polizza vita, nelle persone degli eredi legittimi, che conservano il diritto alla relativa prestazione, non coincidendo questi ultimi necessariamente con l’unico erede istituito con testamento e non potendosi intendere la designazione testamentaria come una implicita revoca del beneficiario del contratto di assicurazione.
Vedi anche Revoca della designazione del beneficiario della polizza vita