La revoca della designazione del beneficiario della polizza vita deve essere inequivoca e può, pertanto, consistere in iniziative dello stesso contraente che incidono sulla permanenza del contratto, quali il mancato pagamento dei premi, il recesso o il riscatto.
La revoca della designazione del beneficiario della polizza vita può, altresì, essere contenuta nel testamento del sottoscrittore della polizza, purché essa sia esplicita, o quantomeno costituisca manifestazione di una volontà di segno chiaramente contrario alla volontà espressa nel contratto di assicurazione e può quindi consistere, ad esempio, nella attribuzione in sede testamentaria delle somme oggetto della polizza ad un determinato soggetto.
Questo è quanto chiarito dal Tribunale di Verona, Sez. III, Ordinanza del 15 novembre 2016.
La vicenda di cui si va discorrendo concerne la morte di una persona che aveva stipulato due diverse polizze vita, indicando come beneficiari in caso di morte gli “eredi”. Lo stesso soggetto, dopo la stipula dei due contratti, aveva redatto testamento pubblico nominando quali propri eredi il nipote e la moglie: al primo erano stati attribuiti i terreni agricoli e i beni mobili registrati destinati all’attività agricola, mentre alla moglie erano stati attribuiti la casa coniugale, i beni mobili registrati diversi da quelli destinati all’attività agricola nonché “il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli investimenti bancari e non solo”.
A seguito del decesso, la moglie, mostrando il testamento, aveva chiesto all’assicurazione la liquidazione in suo favore della totalità del capitale assicurato.
L’istituto, diversamente, aveva provveduto a liquidare in parti uguali ai due eredi il capitale assicurato.
Pertanto la moglie del de cuius agiva in giudizio contro l’assicurazione, ritenendo che quest’ultima aveva violato la volontà testamentaria del marito stipulante e pertanto chiedeva la condanna dell’impresa assicurativa al pagamento dell’intero capitale assicurato in suo favore. Il giudice respingeva la domanda.
Invero, l’art. 1920 c.c. nel prevedere la possibilità di stipulare una polizza vita a favore di un terzo, nell’ultimo comma, precisa che il terzo beneficiario acquista, per effetto della polizza conclusa in suo favore, un diritto dal carattere autonomo, cioè un diritto ontologicamente distinto e in ogni caso non derivato da quello del contraente. Da ciò consegue in linea di principio che l’assicurazione sulla vita non entra a far parte dell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione.
L’atto di designazione del beneficiario, infatti, è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi. Questo sta a significare che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Pertanto, l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa.
Nel caso di polizza a favore degli “eredi” genericamente intesi, per la liquidazione della somma assicurata si deve aver riguardo al procedimento successorio sia per l’individuazione specifica degli effettivi destinatari, sia per la determinazione delle rispettive quote devolutive in modo tale da liquidare agli stessi il capitale assicurato. Ciò significa, in concreto, che l’indennizzo previsto dall’assicurazione in siffatti casi dovrebbe essere elargito a favore di ogni erede in via proporzionale rispetto alla misura di devoluzione ereditaria degli stessi, cioè in proporzione alle quote di eredità di ciascuno.
Sulla base di questi principi, il giudice di prime cure, ha respinto la domanda della moglie diretta ad ottenere la liquidazione dell’intero capitale assicurato, ritenendo che nel testamento il de cuius non aveva modificato le precedenti disposizioni contrattuali, non avendo voluto attribuire a favore della stessa anche tali somme, non potendosi far rientrare le stesse all’interno dei “beni mobili, incluso il denaro, gli investimenti bancari e non solo” a cui alludeva il testamento pubblico.
Pertanto secondo il giudicante il testamento non aveva disposto la revoca della designazione del beneficiario della polizza vita risultante dalle precedenti disposizioni contrattuali.
In definitiva, secondo il giudice, il de cuius non revocò espressamente la precedente designazione di suo nipote come beneficiario della polizza, così come non ritenne di attribuire specificatamente le somme assicurate a soggetti diversi dai beneficiari originari, conseguentemente ha rigettato la domanda della ricorrente così come proposta per mancata revoca della designazione del beneficiario della polizza vita