Risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio

Risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio

Con la sentenza che dichiara la paternità naturale il padre può essere condannato  al risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale  non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che conseguentemente costituisce il “dies a quo” della decorrenza della ordinaria prescrizione.

Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. I civ., del 19 maggio 2017.

La vicenda riguarda una ragazza che alla nascita è stata riconosciuta dalla sola madre, mentre il padre  era rimasto latitante per tutta l’esistenza della donna. Pertanto la figlia citava in giudizio il presunto padre chiedendo che venisse dichiarata l’esistenza del legame di filiazione con lo stesso, con l’aggiunta del cognome paterno  a quello materno. L’attrice  chiedeva, inoltre, la condanna del padre  al risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio  da quantificarsi in via equitativa, e lamentava la perdita di chance per non aver potuto portare a termine gli studi conseguendo con grande difficoltà il diploma di operatore socio sanitario e non laurea di scienze infermieristiche.

Il presunto padre si costituiva in giudizio dichiarando di aver intrattenuto all’età di 19 anni una relazione con la madre della ragazza, quanto la stessa aveva 32 anni ed intratteneva contemporaneamente relazioni con altri uomini, negando di aver avuto conoscenza della gravidanza e della nascita della bambina, sostenendo di aver appreso dell’esistenza della possibile figlia solo dopo la morte della madre della stessa. Pertanto l’uomo si dichiarava disponibile a sottoporsi alle indagini genetiche, aderendo, in caso di esito positivo, alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità ed  alla domanda della controparte di aggiunta del cognome paterno. Infine l’uomo chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio, in quanto la madre della ragazza mai gli aveva comunicato la gravidanza e la nascita della figlia.

Inoltre il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio essendo trascorso ampiamente il termine di prescrizione quinquennale dalla data di raggiungimento dell’indipendenza economica dell’attrice.

All’esito della CTU genetica, con sentenza parziale l’attrice veniva dichiarata figlia del convenuto, con ogni conseguente annotazione nei registri dello Stato civile, e veniva disposta l’aggiunta del cognome paterno a quello materno, con remissione della causa in istruttoria per la definizione della domanda relativa al risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio.

Innanzitutto il collegio ha ritenuto tardiva l’eccezione della prescrizione, non essendosi il convenuto costituito nei termini di rito. Mentre  nel merito il Tribunale  ha aderito al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso “pro quota” delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il “dies a quo” della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale. Orientamento questo che è stato ribadito dallo stesso Tribunale capitolino che ha affermato che in materia di mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, il diritto al rimborso “pro quota” delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, e il diritto al risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della prescrizione ordinaria”.

In questo contesto, i giudici hanno ritenuto di non poter aderire al diverso orientamento espresso sempre dallo stesso Tribunale di Roma in quanto non conforme al consolidato principio che osta all’accertamento incidenter tantum degli status. Ammettere, infatti,  la decorrenza della prescrizione prima della dichiarazione giudiziale della paternità imporrebbe ammettere la possibilità di azionare la relativa domanda di risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio anche prescindendo da una pregressa sentenza di accertamento giudiziale della filiazione, con conseguente possibilità per il giudice, eventualmente investito dell’istanza di risarcimento del danno prima dell’accertamento della filiazione, di compiere tale accertamento in via incidentale, mentre per consolidata giurisprudenza: “l’accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l’art. 3 c.p.p. e l’art. 8 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104”.

Nel merito il collegio ha accolto la domanda di risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio, in quanto il padre, pur essendo a conoscenza della propria paternità, non si è mai curato di far parte della vita della figlia venendo meno agli obblighi propri del genitore di cura, educazione e mantenimento del figlio. Pertanto, secondo il collegio, il padre con il suo comportamento ha violato i diritti fondamentali della figlia, non contribuendo alla sua cura, istruzione, mantenimento pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione.

Pertanto il Tribunale ha ritenuto provata il diritto dell’attrice al risarcimento del  danno non patrimoniale.

Invero, nel caso di specie, la figlia ha subito danni al suo corretto sviluppo psicofisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso educativo. Infatti, il collegio, ha ritenuto  sussistente il danno  non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, discendente dalla mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita.

Trattandosi di pregiudizio ai beni immateriali,  il giudicante ha fatto ricorso alla prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoro secondo un principio di probabilità.

Nel caso di cui si va discorrendo il fatto noto, come accertato nel corso dell’istruttoria, è stato individuato nella totale assenza del padre, il quale non ha partecipato né alla cura, né all’istruzione né al sostegno morale della figlia. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza il collegio ha ritenuto provato il lamentato danno patrimoniale in quanto  l’assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto e l’amore genitoriale.

Di talché, accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona, il Tribunale, al fine di determinare il danno, ha fatto ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. Segnatamente il collegio ai fini della determinazione del risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio  ha fatto ricorso ai criteri di liquidazione dei danni connessi alla morte del genitore, abbattendo in parte il relativo importo in quanto l’assenza del genitore si è protratta solo per una parte della vita della figlia, quella più rilevante, in cui è giuridicamente presente l’obbligo del genitore di fornire cura, educazione e istruzione.

Vedi anche Dichiarazione giudiziale della paternità 

Vedi anche Padre inadempiente dei doveri genitoriali