Il padre inadempiente dei doveri genitoriali è tenuto a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal figlio. La responsabilità genitoriale, derivante dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, prescinde dall’eventuale non corretto adempimento dell’altro genitore. Pertanto il padre rimasto latitante risponderà integralmente delle conseguenze del suo inadempimento, ivi comprese quelle derivanti dalla scelta del figlio di interrompere prematuramente gli studi. Il danno patrimoniale, in tal caso, potrà essere liquidato dal giudice facendo ricorso anche al criterio equitativo.
Questo in sintesi è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 14382 del 27.05.2019.
La vicenda riguarda un padre inadempiente dei doveri genitoriali, rimasto assente per decenni, che all’esito del giudizio di primo grado veniva condannato a pagare un cospicuo risarcimento in favore della figlia. Decisione questa che veniva confermata dal giudice di seconde cure.
Avverso quest’ultima sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione.
La suprema Corte, innanzitutto, ha confermato che la responsabilità del padre inadempiente dei doveri genitoriali non può essere elusa o limitata dal semplice fatto che la madre non ha risolto le problematiche della figlia derivanti dal comportamento paterno, omettendo di sollecitare una presenza fattiva del padre assente.
Invero gli obblighi e la responsabilità discendente dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori, non solo su quello presente nella vita del figlio. Pertanto ciascun genitore risponde integralmente della sua condotta.
Di conseguenza il padre inadempiente dei doveri genitoriali non può assumere che la madre è diventata l’unica, in concreto, a dover adempiere a tali doveri, scaricando cosi tutta la responsabilità dei danni subiti dalla figlia sulla genitrice, per il sol fatto di non essere intervenuta perentoriamente per adottare ogni rimedio necessario atto ad evitare i danni derivanti dal comportamento paterno.
Infatti, come chiarito in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o della maternità, il fatto che il figlio venga riconosciuto da uno solo dei genitori non cancella gli obblighi dell’altro per il periodo antecedente alla pronuncia, in quanto il diritto del figlio ad essere educato, istruito, mantenuto ed assistito da entrambi i genitori sorge fin dalla sua nascita.
Quindi se tali obblighi gravano sul genitore naturale che non abbia riconosciuto il figlio, gli stessi non possono non gravare sul padre inadempiente degli doveri genitoriali che è stato del tutto assente dalla vita della prole senza alcuna ragione.
In questo contesto il genitore latitante deve rispondere di tutte le conseguenze del proprio comportamento, in quanto ha minato la serenità personale e lo sviluppo della personalità della ragazza, tra le cui ulteriori conseguenze debbono essere fatte rientrare l’interruzione anticipata degli studi, che ha preluso alla figlia la realizzazione professionale avente rilevanza anche economica.
Pertanto, secondo gli ermellini, i danni patrimoniali prodotti dall’assenza padre una volta provati, nell’impossibilità di dimostrarne la loro precisa entità, possono essere liquidati dal giudice in via equitativa.
Conseguentemente la Cassazione, ritenendo provato che l’assenza del padre ha influenzato su ogni aspetto della vita dell’attrice, sia da un punto di vista morale che dell’integrità psichica, ha confermato la sentenza della Corte territoriale messinese.
Vedi anche Dichiarazione giudiziale della paternità
Vedi anche Risarcimento del danno per mancato riconoscimento del figlio