Con ordinanza il Tribunale di Benevento, richiamato l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, 9.9.2002, n. 13065 secondo il quale «L’ assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ. risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l’istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell’accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v’è luogo per l’applicazione dell’istituto in questione.») ha affermato i seguiti principi:
- per casa familiare, suscettibile di assegnazione ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (e dell’art. 6, co. 6, l. 1°.12.1970, n. 898), deve intendersi soltanto quella abitata dalla famiglia al momento della cessazione della convivenza tra i coniugi: e per tale motivo non può essere considerata tale quella che, pur abitata per anni, sia stata abbandonata per il trasferimento della famiglia in altra casa, quand’anche la nuova abitazione sia stata occupata, prima della fine della convivenza, per un tempo breve, ma non irrisorio;
- l’allontanamento dalla precedente casa familiare comporta, infatti, lo sradicamento dei figli da quell’ambiente di vita, recidendo il collegamento preesistente;
- il ripristino di tale collegamento non può, a maggior ragione, essere stabilito dal Giudice allorquando la casa familiare, oramai abbandonata, appartenga a terzi, i quali abbiano recuperato il godimento del proprio immobile. I proprietari, infatti, non possono rimanere assoggettati alle mutevoli ed imprevedibili vicende della vita della famiglia che occupava l’abitazione, quindi il loro diritto si riespande in maniera definitiva ed irreversibile.
In tal caso non potendosi dar luogo all’ assegnazione della casa familiare è giustificato l’incremento dell’assegno a favore dei figli posto a carico del coniuge non collocatario.
In fine il Giudice ha precisato che il giudizio di separazione non è destinato a regolare rapporti di credito, diversi da quelli tipici della materia: pertanto le questioni relative al rimborso spese per il trasloco e la proprietà degli arredamenti non possono essere esaminate in sede di separazione.
Tribunale di Benevento, ordinanza 16 dicembre 2015 – Est. Galasso in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13895 – pubb. 23/12/2015