Intervenuta la separazione consensuale con accordo confermato davanti all’Ufficiale dello Stato Civile ovvero attraverso la negoziazione assistita da avvocati il termini per la proponibilità del divorzio è di sei mesi, decorrente dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell’atto che racchiude l’accordo per i patti semplificati davanti all’autorità amministrativa.
Le norme del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 (v. artt. 6 e 12) prevedono:
- l’accordo raggiunto a seguito della convenzione o del patto presentato al Sindaco «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sostituisce».
- “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione” (assistita avvocati) “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale»
Secondo il Tribunale di Milano essendo il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio un effetto tipico ex lege della separazione consensuale, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all’ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrente dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell’atto che racchiude l’accordo per i patti semplificati davanti all’autorità amministrativa. Questa conclusione è stata ricavata leggendo in combinato disposto l’art. 3 della l. 898 del 1970 e le disposizioni di riferimento contenute nel decreto legge 132 del 2014.
Il risultato ermeneutico secondo il Collegio meneghino è univoco: in ambedue i casi, l’accordo “vale” come una separazione consensuale e conseguentemente il termine per accedere al procedimento divorzile è di sei mesi.
Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 9 marzo 2016 (Pres. E. Manfredini, est. G. Buffone) in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14676 – pubb. 07/04/2016