L’ azione di riduzione esercitata dal legittimario destinatario di un legato in sostituzione di legittima postula l’assolvimento di un onere consistente nella rinuncia al legato. In altre parole il legittimario che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima ed intenda esercitare l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota lui spettante “ex lege” deve rinunziare al legato. Tale onere, concretizzandosi in una condizione dell’azione, può essere assolto fino al momento della decisione.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II, con l’ordinanza n. 19646 del 04.08.2017.
La vicenda riguarda una successione testamentaria. Segnatamente il de cuius non avendo figli lasciava tutti i beni ai nipoti, mentre l’usufrutto e il denaro ovunque depositato alla moglie. Pertanto quest’ultima citava in giudizio gli eredi testamentari per ottenere, previa riduzione delle disposizioni lesive, l’assegnazione dei beni relitti in proporzione della propria quota ereditaria.
Il Tribunale di Catanzaro respingeva l’ azione di riduzione esercitata dal legittimario destinatario di un legato in sostituzione di legittima per mancanza di una formale rinuncia al legato stesso.
Con sentenza la Corte di Appello rigettava il gravemente sulla base, per quanto qui rileva, ritenendo che:
- l’ azione di riduzione esercitata dal legittimario destinatario di un legato in sostituzione di legittima postula la rinuncia al legato, avente ad oggetto un bene immobile, in forma scritta ex art. 1350, prima comma, n. 5 c.c.;
- la mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c., è rilevabile d’ufficio;
- non emergeva né dalle missive inviate agli eredi testamentari né l’atto di citazione la volontà della legataria di rinunciare al diritto di usufrutto su tutti i beni immobili lasciati in eredità ai nipoti e di ottenere in luogo del legato la quota di legittima spettante per legge;
- la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non poteva desumersi dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato;
- la rinuncia al legato effettuata nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, doveva considerarsi tardiva;
- la rinuncia al legato in sostituzione di legittima quale condizione dell’azione non poteva essere effettuata in corso di causa.
Avverso la sentenza del giudice di seconde cure veniva proposto ricorso in cassazione.
La Suprema Corte, innanzitutto, ha confermato come in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 , primo comma, n. 5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di bene già acquisiti al suo patrimonio. Infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima. Quindi il legato in sostituzione di legittima, previsto dall’art. 551 c.c., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l’eventuale rinuncia determina il venir meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva che gli spetterebbe per legge sui beni ereditari.
Ciò posto gli ermellini hanno accolto il ricorso, ritenendo tempestiva la rinuncia al legato operata in sede di precisazione di conclusione da parte del legittimario.
Invero secondo i supremi giudici l’ azione di riduzione esercitata dal legittimario destinatario di un legato in sostituzione di legittima postula l’assolvimento dell’onere della rinuncia al legato, che deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda.
Infatti nel caso di cui si va discorrendo si è al cospetto di una condizione dell’azione e non di un presupposto processuale. Rappresenta un principio consolidato quello per cui la condizione dell’azione – quale deve ritenersi appunto la rinuncia al legato in sostituzione di legittima – può intervenire, in quanto requisito di fondatezza della domanda, fino al momento della decisione.
Alla stregua di tali considerazioni la corte locale avrebbe dovuto prendere in considerazione, al fine di valutare la fondatezza dell’azione di riduzione esercitata dal legittimario destinatario di un legato in sostituzione di legittima, la rinuncia contenuta negli scritti posti in essere nel corso del giudizio e, in particolare, la rinuncia operata dal legittimario, a mezzo del suo procuratore speciale, all’udienza di precisazione delle conclusioni.