la collazione ereditaria

La collazione ereditaria

1. Nozione e fondamento della collazione ereditaria 2. Natura giuridica dell’istituto 3. Presupposti dell’obbligazione di collazione ereditaria 4. I soggetti 5. La dispensa 6. Dispensa dalla collazione e lesione di legittima 7. Collazione ereditaria e gli istituti affini 8. Collazione per imputazione e collazione in natura 9. Oggetto della collazione ereditaria 10. La donazione indiretta 11. La collazione c.d. volontaria

  1. NOZIONE E FONDAMENTO DELLA COLLAZIONE

La collazione ereditaria è istituto peculiare alla divisione ereditaria. Essa, come indica la parola stessa dal latino cum fero, è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazionei. La collazione ereditaria è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (737, I° co., cod. civ.).

Da sempre dibattuta è la questione relativa all’individuazione dell’esatto fondamento da assegnare all’istituto in esame. Numerosi sono i contributi offerti sul punto.

Secondo l’opinione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione ii, l’istituto della collazione ereditaria trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Pertanto, la collazione ereditaria serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di eguaglianza tra coeredi. In tal modo la Corte ha fatto proprio il convincimento espresso da una consistente parte della dottrinaiii, che ravvisa il fondamento della collazione ereditaria nella corrente valutazione sociale della donazione fatta agli eredi necessari, come anticipazione di ereditàiv, cioè come anticipazione di quanto loro spettante sulla successionev. Di talché, al momento della morte del disponente, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria.

Tale opinione prevalente degrada la presunta volontà del defunto a un semplice dato di fatto, da considerarsi tipico e normale, dal quale il legislatore ha preso le mosse per realizzare il principio della eguaglianza proporzionale di coniuge e discendenti alle quote ereditarie: la concreta volontà del defunto rileverebbe solo in senso negativo, nel senso di dispensare dalla collazionevi.

Altra parte della dottrina ha preferito utilizzare un metodo di indagine di natura oggettiva nella ricerca del fondamento dell’istituto della collazione ereditaria ravvisandolo ora nella comunione patrimoniale familiarevii, ora in un’esigenza di tutela del superiore interesse della famigliaviii, ora nella capacità attrattiva della successione mortis causa a titolo universale delle donazioni effettuate in vita dal de cuis, giungendo a sostenere che, in pendenza del fenomeno successorio, le donazioni non sarebbero definitive ma caducabiliix. Quest’ultima teoria è stata sviluppata da coloro che escludono che la collazione ereditaria possa comportare la caducazione delle donazioni compiute in vita dal de cuius e ritengono che queste debbano essere automaticamente computate nella quota ereditaria dei suscettibili, a titolo di anticipata successione.

Infine va segnalata l’opinione di chi ritiene che il problema del fondamento dell’istituto non merita ulteriore discussione, ritenendo del tutto pertinente il rilievo che mette in dubbio la possibilità di individuare un accettabile fondamento metagiuridico della collazione che non sia mero retaggio di una complessa tradizione storica che si risolve oggi in una normativa priva di autentica giustificazione e che possa servire a orientamento in sede di interpretazione delle singole norme.x

  1. NATURA GIURIDICA DELL’ISTITUTO

Mentre il fondamento della collazione ereditaria ha valore essenzialmente teorico, notevole importanza pratica ha la natura giuridica dell’istituto.

Secondo una autorevole dottrina, la collazione ereditaria comporta, all’apertura della successione, una risoluzione o revocazione legale della donazione con effetto ex nunc, conseguentemente il bene donato rientra immediatamente (ossia senza atto di trasferimento) nella comunione dei coeredi; nel caso in cui la collazione ereditaria avviene per imputazione, rientra in comunione non il bene donato, ma il suo valorexi.

Per altra dottrina nella collazione ereditaria  in natura si avrebbe un trasferimento automatico ex nunc del bene alla massa ereditaria, subordinatamente alla scelta del coerede; invece nella collazione per imputazione il bene donato non è bene ereditario, la collazione avrebbe struttura di legato ex lege a favore di coniuge e discendenti non donatarixii.

Secondo una più recente dottrinaxiii, la collazione ereditaria rappresenta una vera e propria obbligazione a carico del coerede donatario ed a favore degli altri coeredi, come risulta espressamente dal testo legislativo ove si legge il termine “deve” trasferire. Si tratta di un’obbligazione restitutoria semplice per il caso di collazione per imputazione, che diventa un’obbligazione con facoltà alternativa qualora sia possibile effettuare la collazione per imputazione.

Secondo quest’ultima interpretazione, la fonte dell’obbligo è individuata in un prelegato obbligatorio. Più precisamente si parla di prelegato ex lege anomalo poiché il relativo obbligo non si pone a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l’eredità (art. 661 c.c.), ma a carico di un solo coerede ed a favore di tutti gli altri coeredi.

Questa tesi si fonda, essenzialmente, sulla considerazione che l’obbligo di conferimento rappresenta un effetto patrimoniale determinato dalla legge tra coeredi accettanti e si risolve nella nascita di un nuovo diritto, che non esisteva in capo al de cuius. Al fine di individuare la disciplina concreta da applicare a siffatta fattispecie, si è evidenziato come debba tenersi conto del fatto che i soggetti (attivi e passivi), coinvolti nella collazione, devono essere necessariamente coeredi. Per questa via, quindi, non potranno trovare applicazione le regole che sono tipiche manifestazioni del principio di autonomia del legato all’eredità.

Così ad es. non sono applicabili l’art. 521, II°, co., cod. civ., che riconosce al prelegatario la facoltà di ritenere il legato pur rinunziando all’eredità, né l’art. 490, n. 2, cod. civ. secondo il quale l’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, né, ovviamente, gli artt. 676, II° co. e 677, II° co., secondo i quali l’obbligo nascente dal legato obbligatorio può, in caso di mancanza dell’onerato, passare in capo ad altri soggettixiv.

La giurisprudenza prevalente, concordemente alla dottrina moderna, ritiene che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ereditaria ha l’onere di fornire la provaxv.

Altre pronunce postulano, con riguardo alla collazione in natura, un effetto caducatorio ex nunc della liberalitàxvi.

Infine va tenuto conto che i predetti effetti della collazione ereditaria non possono essere paralizzati dall’eccezione di usucapione del donatario. Infatti la collazione ereditaria opera ex nunc e il donatario, almeno fino a quando non si verificano i suoi effetti, non esercita sulla cosa un potere di fatto suscettibile di dar luogo ad un acquisto del diritto di proprietà a titolo originario col decorso del tempoxvii.

  1. PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGAZIONE DI COLLAZIONE EREDITARIA

La collazione, anche se avviene per imputazione anziché in natura, produce l’effetto pratico di aumentare realmente l’asse ereditario da dividere. Tuttavia essa opera solo nei rapporti reciproci tra i soggetti che vi sono tenuti e non anche rispetto ad altri eventuali coeredi, i quali non se ne possono avvantaggiare. Conseguentemente le quote ereditarie dei primi hanno per oggetto l’asse ereditario incrementato dai conferimenti mentre le quote dei secondi (eventuali) hanno per oggetto i soli beni relitti, e cioè i beni del defunto al momento della morte.

Per regola generale sono oggetto di collazione, e quindi di conferimento, tutti i beni donati in vita dal de cuius al proprio discendente o al coniuge. Infatti l’art. 737 cod. civ. sancisce che il discendente o il coniuge deve conferire “ tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente”. Da un punto di vista oggettivo è necessario che vi sia una donazione fatta al discendente-coerede o al coniuge-coerede per determinare un fenomeno collatizioxviii. Viceversa restano esclusi dalla collazione ereditaria i legatixix.

Sinteticamente i presupposti per il sorgere dell’obbligazione collatizia possono essere così indicati:

  1. la qualità di donatario del soggetto tenuto a collazione;
  2. la qualità di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius del soggetto tenuto a collazione;
  3. la qualità di coerede (legittimo o testamentario) del soggetto tenuto alla collazione;
  4. l’assenza di una dispensa da collazione;
  5. l’esistenza di un relictum da dividere;

Preliminarmente occorre sottolineare come la necessità di quest’ultimo, considerato ulteriore presupposto oggettivo, è controversa. La giurisprudenza maggioritaria nonché parte della dottrina sottolineano che è principio recetto che la collazione ereditaria, in quanto presuppone una comunione ereditaria, opera solo se vi è relictum da dividere: qualora il defunto abbia esaurito l’asse ereditario con donazioni o con legati o con entrambi assieme, in modo tale che risulti mancante un relictum, non si può dar luogo a divisione e pertanto neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzionexx.

Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte la collazione ereditaria essendo istituto necessario della divisione ereditaria, richiede necessariamente beni relitti e quindi una comunione, mentre non pretende una domanda dei condividentixxi. Tale impostazione, che appare prevalente, è stata confermata da ultimo dal Tribunale di Romaxxii, secondo il quale la collazione ereditaria presuppone l’esistenza di un relictum da dividere; pertanto quando l’asse ereditario è costituito dal solo donatum non vi è luogo a collazione, ma a riduzione della donazione a norma dell’art. 555 cod. civ.

Tale limitazione, peraltro, appare a una parte della dottrina priva di supporto normativo. E’ stato rilevato che l’obbligo di collazione sussiste a prescindere dall’entità dell’asse ereditario e anche nel caso estremo in cui non vi siano beni relitti da dividerexxiii.

A sostegno di questa opinione si richiama una nota sentenza della Cassazionexxiv, nella quale si legge che l’obbligo alla collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e diviene operante a seguito dell’accettazione dell’eredità, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria, la quale deve dividersi fra i soggetti tenuti alla collazione. Quindi non rileverebbe l’assenza di un relictum ereditario da dividere, ben potendo una comunione derivare soltanto dalla collazione delle donazioni.

  1. I SOGGETTI

Si è accennato che la collazione ereditaria opera solo nei rapporti reciproci tra determinati coeredi, che dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 sono i figli (legittimi e naturali), i loro discendenti (legittimi e naturali) e il coniuge del de cuius.

E’ opportuno ricordare che, nel silenzio dell’art. 737 cod. civ., sono tenuti alla collazione anche i figli legittimati e gli adottivixxv. Infatti i primi acquistano ex art. 280 cod. civ. la qualità di figli legittimi, mentre gli adottivi, se minorenni acquistano lo stato di figlio legittimo, se maggiorenni acquistano i diritti successori previsti dalle norme del libro sulle successioni (art. 304 cpv., cod. civ.), senza che possa essere sostenuta la loro esclusione dall’obbligo della collazione ereditaria, che, altrimenti, conferirebbe a loro una posizione migliore di quella dei figli legittimixxvi.

Tutti questi soggetti sono tenuti alla collazione solo se accettano l’ereditàxxvii, non ha importanza se a seguito di vocazione legale o testamentariaxxviii, né ha importanza che le loro quote ereditarie siano eguali o diseguali. In quest’ultimo caso l’attribuzione dei beni, da ridistribuire per effetto della collazione ereditaria, avverrà in proporzione alle rispettive quote.

Ciò che conta è che il donatario debba partecipare alla divisione dell’asse ereditario, tanto è vero che il donatario, qualora abbia convenienza a ritenere la donazione (nel caso in cui il valore del bene donato sia superiore alla quota di eredità), può semplicemente evitare di accettare l’eredità sottraendosi in tal modo alla collazione, salva, naturalmente, una eventuale azione di riduzione nei suoi confronti da parte del legittimario leso dalla donazione.

Il legittimario pretermesso, non essendo erede, è tenuto alla collazione ereditaria solo se abbia esperito vittoriosamente l’azione di riduzione conseguendo la qualità ereditariaxxix .

Un’eccezione alla regola secondo la quale possono essere soggetti attivi e passivi del rapporto collatizio solo i coeredi, viene ravvisata nel caso di cessione della quota ereditaria da parte di un coerede: in tal caso il cessionario acquisterà il diritto di chiedere la collazione ereditaria che spettava al cedente e sarà a sua volta assoggettato alla collazione delle donazioni da questo ricevutexxx.

L’erede soggetto a collazione deve conferire solo i beni che ha ricevuto in donazione e non i beni che sono stati donati ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito vantaggio (art. 739, I° co. cod. civ.). E ciò accade anche se tali soggetti abbiano a loro volta alienato o trasmesso i beni a soggetti tenuti alla collazionexxxi. Tuttavia, laddove ricorre una ipotesi di interposizione fittizia di persona, ossia che il donatario è solo apparente ed effettivo beneficiario della liberalità è il soggetto tenuto a collazione, opera la collazione ereditaria, salvo che la simulazione non venga intesa quale dispensa implicita.

Se la donazione viene fatta congiuntamente a coniugi di cui solo uno è discendente del donante, la collazione ereditaria opera solo con riferimento alla porzione ad esso donata (art. 739, II° co., cod. civ.). Quindi laddove i due donatari vengano alla successione si verifica la medesima ipotesi che si ha ove concorrono, a titolo di erede, soggetti tenuti alla collazione ereditaria e soggetti che ne rimangono estranei. In tal caso si dovrà procedere alla formazione di due masse: la prima, senza donazioni soggette a collazione, al fine di determinare la quota dell’estraneo; la seconda, costituita dal rimanente relictum e aumentata dal donatum, al fine di determinare la quota degli eredi interessati alla collazione.

Da ultimo il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo (art. 740 cod. civ.). Infatti i rappresentanti acquistano complessivamente un diritto successorio eguale a quello che è spettato o sarebbe spettato al rappresentatoxxxii.

  1. LA DISPENSA

Il de cuius può esonerare il donatario dalla collazione ereditaria mediante dichiarazione di dispensa, che ha comunque effetto nei limiti della quota disponibile (art. 737, II° co., cod. civ.).

La dispensa dalla collazione ereditaria, come ha osservato la Cassazionexxxiii, comporta un rafforzamento dell’attribuzione patrimoniale disposta a favore del donatario, fino al limite invalicabile costituito dalla intangibilità della quota di riserva spettante ai legittimari.

Si ritiene che “la perfetta razionalità logica e giuridica della dispensa discende nella maniera più evidente dalla natura dispositiva delle norme che dispongono la collazione”xxxiv.

L’aspetto strutturale e particolarmente il profilo formale della dispensa sono oggetto di profondi contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

Per la giurisprudenza e per la dottrina prevalente la dispensa costituisce una liberalità, più precisamente una liberalità supplementare rispetto alla donazione principale cui si riferiscexxxv. Altra parte della dottrina, negando che la dispensa alla collazione ereditaria sia una liberalità autonoma rispetto a quella principale, preferisce sottolineare il carattere meramente rafforzativo di quest’ultimaxxxvi.

Quanto ai rapporti tra contratto di donazione e dispensa in esso contenuta, talvolta quest’ultima viene ricostruita quale clausola accessoriaxxxvii apposta al negozio di liberalità, altre volte quale mera modalità della donazione stessaxxxviii, altre volte ancora quale elemento accidentale apposto al contrattoxxxix.

La dottrina “moderna” ritiene che la collazione ereditaria è negozio giuridico autonomo ancorché collegato alla donazione, in quanto se strutturalmente inter vivos, come la donazione, funzionalmente è mortis causa perché destinato a disciplinare la successione del donantexl. In favore di questa tesi, è sottolineato come la dispensa alla collazione può essere contenuta in un testamento, oltre a poter essere non solo contestuale alla donazione, ma anche successiva.

Laddove viene data in un momento successivo non è dato registrare uniformità di opinioni per quel che riguarda la forma di cui tale dispensa deve essere rivestita, fermo rimanendo che, qualora contenuta in un testamento, essa sarà comunque soggetta al particolare formalismo previsto dal legislatore per tale tipo negoziale.

E’ evidente che per i fautori della tesi secondo la quale la dispensa dalla collazione ereditaria è liberalità supplementare sarà sempre necessaria la forma richiesta per l’atto di donazione (atto pubblico). Mentre per i fautori della tesi dell’autonomia della dispensa dalla collazione, essa se contenuta in un atto inter vivos successivo alla donazione, sarà soggetta al principio di libertà della forma, non costituendo, infatti la dispensa in oggetto, una liberalità tipicaxli.

Per quanto concerne la revocabilità della dispensa, se essa è contenuta nell’atto stesso di donazione è revocabile solo con l’accordo del donatario, se contenuta in un testamento sarà sempre revocabile.

Quando la dispensa è contenuta in un atto inter vivos successivo alla donazione, la revocabilità si atteggia in modo diverso a seconda della soluzione data al problema della struttura bilaterale o unilaterale della dispensa stessa. Se all’atto si attribuisce una struttura unilaterale la dispensa sarà revocabile, mentre sarà irrevocabile se all’atto si attribuisce natura contrattualexlii.

Quanto alla forma della dispensa contenuta nella donazione indiretta, gli interpreti sono comunemente concordi nel ritenere che la dispensa contestuale è valida purché espressa nelle forme richieste per la liberalità indiretta, cui accede. Dal fatto che deve ritenersi ius receptum in giurisprudenza ed in dottrina che la donazione indiretta non ha bisogno della forma solenne della donazione diretta, ma soggiace agli oneri di forma dello schema negoziale concretamente adottato, una dottrina ne deduce l’ulteriore corollario che in alcuni casi la dispensa (nella donazione indiretta perfezionata verbalmente oppure nella donazione manuale) è valida anche se espressa in forma verbalexliii .

La dispensa dalla collazione ereditaria, oltre che essere espressa, può essere anche tacita, ossia risultare da atti che denotino l’intenzione del de cuius di assegnare il bene donato come beneficio in più rispetto alla quota ereditaria nella successione legittima. L’ammissione della dispensa tacita viene desunta dal tenore letterale dell’art. 737 cod. civ., il quale consente al donante di dispensare il coerede da siffatto obbligo, senza ulteriori specificazioni in ordine al carattere della dispensa.

In giurisprudenzaxliv è costante l’affermazione che la dispensa può essere anche tacita, ma deve però risultare (sia pure implicitamente) dal contesto della donazione o del testamento, e non potrebbe essere aliunde desunta da altre circostanze estrinseche al testoxlv.

In ogni caso la dispensa tacita dalla collazione ereditaria non può essere desunta da indizi vaghi ed incerti, dovendo risultare da un’implicita manifestazione di volontà del disponente ovvero da fatti concludenti che rilevino inequivocabilmente l’intenzione del de cuius di escludere, in relazione ad una data donazione, l’obbligo di collazione. In questo contesto la giurisprudenza ha, più volte, escluso la possibilità di ravvisare una dispensa tacita dalla collazione ereditaria nel caso in cui il donante dichiara che la donazione è fatta in conto della disponibile, in quanto se è vero che la dispensa opera nei limiti della disponibile stessa, è anche vero che nella divisione ereditaria sono soggetti a collazione tutti i beni donati, sia quelli prelevati sulla legittima, sia quelli prelevati sulla disponibile, cosicché detta dichiarazione è ambiguaxlvi.

Parte della dottrina ha tentato di differenziare tecnicamente il concetto di dispensa tacita dal concetto di dispensa virtuale. Quest’ultima sarebbe rappresentata da disposizioni, contenute nella donazione o nel testamento, logicamente incompatibili con la volontà di sottoporre il donatario a collazione ereditaria; disposizioni dalle quali dovrebbe evincersi una sottointesa volontà di dispensaxlvii.

A tal proposito è sostenuto che “l’attributo “virtuale” utilizzato da questi autori è sinonimo, nella sostanza, dell’attributo “implicito” o “tacito”, più correttamente usato in dottrina per contraddistinguere una volontà indirettamente desunta da altra manifestazione implicita di volontà in forza del fondamentale canone di non contraddizione”xlviii. Sulla base di queste considerazioni parte della dottrina identifica la dispensa “virtuale” con la dispensa “tacita”.

Infine, va segnalato, come la dispensa espressa o tacita dall’obbligo di conferire alla massa il bene ricevuto in donazione non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius abbia apportato, con il proprio denaro, al bene stesso dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal suo patrimonio ed erano entrati in quello del beneficiario dell’atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l’obbligo di collazione ereditaria viene meno solo in presenza di altra specifica dispensaxlix.

  1. DISPENSA DALLA COLLAZIONE E LESIONE DI LEGITTIMA

La dispensa, nell’ambito dell’economia del fenomeno collatizio, rappresenta innegabilmente il presupposto negativo di gran lunga più rilevante.

La dispensa, secondo una impostazione, fa si che il rapporto collatizio non sorga e che, pertanto, ai fini della collazione ereditaria, la liberalità dispensata viene del tutto ignorata. In presenza di dispensa, al limitato fine della collazione, la successione e la divisione si svolgono in tutto e per tutto come se la donazione dispensata non vi fosse mai stata e come se il bene fosse uscito definitivamente dal patrimonio del defunto per qualsiasi altra causa non liberalel.

L’unico limite è costituito dall’intangibilità della quota di riserva di altri legittimari.

Quindi, la dispensa dalla collazione ereditaria non sottrae il donatario agli effetti di una eventuale azione di riduzione che venga esercitata contro di lui dagli altri riservatari al fine di recuperare la quota parte dei beni donati in eccedenza della disponibileli. Conseguentemente il donatario dispensato dall’obbligo di collazione può ritenere la donazione fino alla concorrenza della quota disponibile e della sua quota di riservalii.

Secondo altra interpretazione, l’art. 737 cod. civ. sta a significare che qualora la donazione ecceda il limite della disponibile, la dispensa opera solo per la parte ammessa dalla legge, mentre la porzione eccedente deve essere conferita ai coeredi collatizi per la divisione, senza necessità di domanda da parte di alcuno. In tal modo l’art. 737, II co., cod. civ. privando di effetto la dispensa, oltre il limite della disponibile, consente di eliminare la necessità dell’azione di riduzione e di pervenire al medesimo risultato anche decorso il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzioneliii.

E’ di tutta evidenza che accettare la prima o la seconda teoria non è senza rilievo pratico.

Nell’ambito di tale dibattito giova richiamare un indirizzo della Suprema Corteliv, che con puntuale, illuminante e coerente motivazione si pone in una posizione per così dire intermedia.

Secondo il Supremo Collegio, è vero che l’azione di riduzione contro il coerede donatario – coniuge o discendete del de cuius – presuppone che egli sia stato dispensato dalla collazione ereditaria; altrimenti, il solo meccanismo della collazione ereditaria sarebbe sufficiente per fare conseguire ad ogni coerede la porzione che gli spetta sulla eredità, senza bisogno di ricorrere nei confronti del coerede donatario alla specifica tutela che la legge appresta per la quota di legittima. A tale tutela specifica sarebbe invece indispensabile ricorrere quando il coerede donatario è stato dispensato dalla collazione e la donazione intacchi la quota di legittima degli altri. In tal caso infatti solo con l’azione di riduzione è possibile obbligare il donatario a conferire ai legittimari la eccedenza, in modo da reintegrare la legittima loro spettante (artt. 555, 737 cod. civ.).

Ciò non significa, secondo la Corte, che il rigetto dell’azione di riduzione (per prescrizione) pregiudichi la decisione sugli effetti della dispensa in una divisione ereditaria alla quale partecipano eredi legittimari. Infatti la partecipazione del legittimario alla successione ab intestato ha effetti suoi propri che prescindono dalla proposizione dell’azione di riduzione. In ogni caso il donatum non è del tutto estraneo alla successione e il donatario non può ritenersi partecipante alla divisione del relictum come se egli non avesse ricevuto quelle donazioni, o come se avesse ricevuto quei beni a titolo diverso dalla donazione. Una diversa interpretazione troverebbe un ostacolo insormontabile nell’art. 553 cod. civ..

Infatti, per il collegio, in base a quest’ultima normalv, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ad intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art. 555 cod. civ., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predettalvi quale risulta dalla riunione fittizialvii tra relictum e donatum. Questa operazione, non essendo finalizzata soltanto all’attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, al fine di determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essilviii.

Da ciò consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione ereditaria relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se da una lato comporta che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall’art. 556 cod. civ.) debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell’azione di riduzione, possa opporsi il limite costituito dall’intangibilità della legittima, dall’altro non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante (in base all’operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro – in forza della prescrizione dell’azione di riduzione – l’inattaccabilità della donazione anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all’integrazione della quota di riservalix.

  1. COLLAZIONE EREDITARIA E GLI ISTITUTI AFFINI

Quanto detto fornisce lo spunto per tracciare le differenze tra l’istituto della collazione e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum, che debbono essere tenuti distinti per le loro finalità e i loro effetti.

Infatti, la riunione fittizia è una semplice operazione contabile e concerne tutte le donazioni del de cuius a chiunque fatte. Inoltre essa, in quanto diretta soltanto a ricostruire l’intero patrimonio del de cuius, che la legge considera termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e, di riflesso, per quella della quota di riserva, non è legata necessariamente alla proposizione dell’azione di riduzione, ma si pone come un prius indispensabile rispetto alle operazioni divisionali, quando vi sia concorso di eredi necessarilx. Conseguentemente, come visto, la dispensa dalla collazione non importa che del bene donato non si debba tener conto riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcololxi.

Invece la collazione, oltre a riguardare solo determinati soggetti, dà luogo ad un aumento effettivo della massa ereditaria, cioè della massa da dividere tra i coeredi.

La collazione, anche se avviene per imputazione, è ben diversa dalla imputazione prevista dal II° comma dell’art. 564 cod. civ., detta anche imputazione ex se. Essa è un onere per il legittimario che agisce con l’azione di riduzione. Tale onere del legittimario, di imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, ha lo scopo di evitare che esso faccia valere la sua legittima anche per la parte soddisfatta dal defunto mediante quelle donazioni e quei legati. Pertanto l’imputazione ex se può essere pretesa anche dal non legittimario contro il quale è diretta l’azione di riduzione.

L’affinità tra i due istituti, si è precisatolxii, si riduce solo al fatto che anche l’imputazione in tema di collazione comporta un’operazione contabile senza un effettivo trasferimento del bene. Va tuttavia tenuto presente che l’imputazione ex se può essere, al pari della collazione, oggetto di dispensa ad opera dell’ereditando.

Per il resto, salvo con riferimento all’oggetto, si tratta di due figure distinte anche sul piano dell’efficacia poiché mentre la dispensa dalla collazione  agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla imputazione ex se sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius. Nel caso di mancanza della seconda (che esige una apposita ed espressa manifestazione di volontà, diversa dalla dispensa dalla collazione ereditaria), deve ritenersi implicita la volontà del donante di imputare i beni donati alla legittima, senza che tale volontà – come, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia espressa positivamente – incida in alcun modo sulla efficacia della dispensa dalla collazionelxiii.

Da ciò deriva, che la dispensa dalla collazione ereditaria non implica dispensa dalla imputazione e che le due dispense possono coesistere, con il risultato che il donatario è esonerato dal conferimento e dall’imputazione ex se. Solo in tal modo il donante raggiungerà il massimo beneficio possibile per il donatario.

Infine la collazione ereditaria va tenuta distinta dall’azione di riduzione. Innanzi tutto per quel che riguarda il fondamento, in quanto la collazione ereditaria mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva. Conseguentemente, mentre la collazione ereditaria sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti, senza proteggere il legittimario come tale, l’azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendentelxiv.

Da ciò la giurisprudenzalxv ha tratto l’ulteriore corollario che se deve considerarsi terzo rispetto al negozio simulato il legittimario che agisca in riduzione, non può considerarsi invece tale chi agisca per ottenere unicamente che i beni donati dal de cuius siano conferiti in collazione. In tal caso, mentre il secondo agisce nella sua qualità di erede del de cuius e successore a titolo universale di questi, il primo agisce a tutela di un diritto proprio senza che possa, perciò, essere vincolato dai limiti cui soggiacciono le parti in ordine alla prova della simulazionelxvi.

Anche l’oggetto è diverso: l’ambito maggiore è quello dell’azione di collazione che mira a riportare alla massa tutti i beni donati dal de cuius , mentre quella di riduzione ha semplicemente lo scopo di recuperare alla quota di riserva beni donati oltre i limiti della disponibilelxvii. In altre parole, mentre con la collazione ereditaria occorre conferire tutte le donazioni ancorché vecchissime, l’azione di riduzione, dato che tende semplicemente a reintegrare la quota di riserva del legittimario, non colpisce tutte le donazioni ma solo quelle che sono necessarie a tal fine, iniziando dall’ultima in ordine di tempo.

Ulteriore differenza emerge sotto il profilo della legittimazione. Mentre l’azione di riduzione spetta al legittimario leso nella quota di legittima contro qualunque donatario, anche se non erede del defunto, il diritto alla collazione ereditaria è attribuito reciprocamente ai discendenti e al coniuge contro il coerede che ha ricevuto una donazione dal de cuius e non sia stato espressamente dispensatolxviii.

Infine, sotto il profilo delle interferenze tra la collazione ereditaria e l’azione di riduzione, già viste nel paragrafo precedente, in giurisprudenzalxix si è osservato che: l’eccedenza della donazione, ai fini della riduzione, consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l’eccedenza della donazione, ai fini della collazione ereditaria, sta solo a indicare che il donatario ha ricevuto più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti come lui discendenti dal de cuius : i due concetti, pertanto, non coincidono e, conseguentemente l’eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva.

  1. COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE E COLLAZIONE IN NATURA

La legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all’asse ereditario, cosicché l’oggetto della donazione cessa di appartenere in modo esclusivo al donatario ed entra a far parte della massa da dividere, diventando oggetto di comproprietà fra i coeredi. Viceversa la collazione per imputazione consiste nell’addebitare il valore dei beni donati a carico della quota dell’erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatarilxx.

Possono essere conferiti per imputazione tanto i beni mobili quanto i beni immobili alienati o ipotecati. Qualora l’immobile da conferire non è stato né ipotecato né alienato il conferente può scegliere tra il conferimento in natura e quello per imputazione.

Laddove il conferente ha la scelta tra i due modi di conferimento, l’obbligazione è alternativalxxi. La scelta, quindi, diviene irrevocabile appena portata a conoscenza degli altri coeredi.

Il conferimento per imputazione costituisce l’ipotesi tipica di collazione.

Nel caso in cui il valore del bene ecceda il valore della quota spettante al donatario, questo ha l’obbligo di restituire l’eccedenza versando l’equivalente in denarolxxii.

La stima del bene si fa avuto riguardo al momento dell’apertura della successione e non al momento della divisionelxxiii. Tale criterio è derogabile per concorde volontà dei condividenti e deve estendersi anche alla stima dei beni oggetto di prelevamenti ex art. 725 cod. civ.lxxiv

Se si tratta di beni mobili consumabili e il donatario li ha già consumati, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’apertura della successione (art. 750, II° co., cod. civ.).

Se si tratta di cose deteriorabili il loro valore al tempo dell’apertura della successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano (art. 750, III° co., cod. civ.).

La determinazione del valore dei titoli di stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa ed alle mercuriali del tempo dell’apertura della successione.

La collazione del denaro donato si fa prendendo una minore quantità del denaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’apertura della successione (art. 751, I° co., cod. civ.). Essa si effettua, pertanto secondo la norma generale di cui all’art. 725 cod. civ., tramite prelevamenti, a favore degli altri coeredi non donatari, di porzioni di denaro ereditario proporzionali alle rispettive quote.

Il conferimento del denaro segue il principio nominalistico e non tiene conto di qualsivoglia oscillazione monetaria nel frattempo intervenuta.

Quando il denaro relitto non basta ed il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli di stato, sono prelevati beni mobili o immobili ereditari, in proporzione alle rispettive quote (art. 751, II° co.; cod. civ.). Pertanto, nell’impossibilità di prelevamenti omogenei la legge consente di prelevare beni eterogenei, secondo un principio in sintonia con la regola generale dei prelevamenti, i quali devono essere omogenei fin quando l’omogeneità sia resa possibile dalla composizione dell’asse ereditario.

Laddove la collazione per imputazione ha per oggetto un’azienda, essa resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni che compongono l’azienda stessa. Quindi tale imputazione va effettuata alla stregua del valore assunto dall’azienda al tempo dell’apertura della successione, poiché essa è un unico complesso organizzato per fini produttivi il cui valore non è dato dalla somma dei valori delle singole cose, ma dal complesso unitariamente consideratolxxv.

Quanto alla collazione in natura essa rappresenta l’ipotesi eccezionale. Essa si esegue, come si è detto, mettendo il bene a disposizione dei coeredi e può farsi quando si tratta di beni immobili non alienati né ipotecati dal donatario.

La scelta deve essere fatta mediante dichiarazione scritta ed è soggetta all’onere della trascrizione trattandosi di un atto che determina comunque il trasferimento del diritto (art. 2645 cod. civ.).

Secondo la giurisprudenza, mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’art. 750 cod. civ. per i beni mobili, la quota di società, in quanto – non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci – attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, viceversa va compiuta, secondo le modalità previste dall’art. 746 cod. civ. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla “universitas rerum” dei beni di cui si compone, sicché – ove si proceda per imputazione – deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successionelxxvi.

Per quanto riguarda i miglioramenti, spese e deterioramenti, nonché frutti e interessi, il legislatore, applicando i principi generali in tema d’indebito arricchimento, attribuisce al donatario che conferisce, il diritto al rimborso del valore delle migliorie apportate al bene, nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione, nonché il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dello stesso. Parimenti gli impone il rimborso dei deterioramenti a lui imputabili.

Infine, con riguardo ai frutti e agli interessi, l’art. 745 cod. civ. dispone che essi sono dovuti dal giorno dell’apertura della successione.

  1. OGGETTO DELLA COLLAZIONE EREDITARIA

Oggetto della collazione ereditaria sono tutte le donazioni, dirette e indirette, siano esse donazioni reali traslative, donazioni reali costitutive, donazioni liberatorie o remuneratorie.

Innanzitutto, va sottolineato come in dottrina si ritiene che siano collazionabili anche le donazioni annullabili, per le quali l’invalidità non sia stata ancora fatta valere. Ove la donazione è nulla, viceversa, si ritiene che i beni oggetto della stessa devono essere considerati facenti parte dell’asse ereditario a vantaggio di tutti i coeredilxxvii. Per quanto riguarda le donazioni dissimulate esse sono soggette a collazione ereditaria, qualora assumano l’apparenza di atti a titolo oneroso, salvo che la simulazione abbia avuto come unico fine quello di sottrarre la liberalità alla collazione, potendo eventualmente valere come implicita dispensalxxviii.

Inoltre, perchè possa configurarsi l’obbligo di collazione ereditaria, si è precisato, occorre che il discendente o il coniuge del de cuius siano destinatari di una vera e propria donazione e non soltanto di un negozio gratuito non donativo: quale ad es. un comodato od un mutuo infruttifero. In altre parole deve trattarsi di un atto che importi un impoverimento del donante ed un volontario arricchimento in senso tecnico del donatario per spirito di liberalitàlxxix.

Sotto questo profilo, la dottrina, esclude la collazione ereditaria della donazione sottoposta alla condizione di reciprocità, se il donatario ha adempiuto. In tal caso si evidenzia che tale donazione ha perduto il carattere gratuito, per assumere quello di contratto a prestazioni corrispettivelxxx. In questo ambito, lo stesso interprete, ritiene che possano essere conferite, oltre che le donazioni ad efficacia reale, anche quelle con effetti obbligatori, ma solo nei limiti di quanto risulti essere stato effettivamente già corrisposto dal donante.

Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge dell’ereditando (art. 738 cod. civ.). E’ pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la modicità della donazione debba essere valutata discrezionalmente, in relazione al caso concreto, tenuto conto dell’entità del patrimonio del donante e del donatario, della circostanza in cui la donazione è stata fatta, della natura dell’oggetto della stessa, nonché dell’eventuale abitualità delle donazionilxxxi

Assoggettabili alla collazione ereditaria sono le donazioni modali. L’aggiunta del modus, infatti, non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad esserne limitata; ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, sono assoggettati all’obbligo della collazione ereditaria  anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere.lxxxii

Secondo l’orientamento unanime, poi, oggetto di collazione ereditaria sono anche le donazioni remuneratorie. Al riguardo, si è sottolineato come il disposto dell’art. 770 cod. civ. non lasci spazio a differenti soluzioni, nonostante che si possa dubitare dell’opportunità della scelta del legislatore. Inoltre sembra che il donatario sia tenuto a conferire l’intero valore della donazione remuneratoria, non potendo tenersi conto del valore di ciò che il donante aveva inteso remunerare con essa.

Mentre non sono soggette a collazione ereditaria le prestazioni eseguite in adempimento di una obbligazione naturale, in quanto non si tratta di liberalità, nonché le liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi ai sensi dell’art. 770, II° co., cod. civ., espressamente escluse dalla collazione dall’art. 742, ultimo co., cod. civ..

Nel caso di donazioni aventi ad oggetto un usufrutto od una rendita è discusso il valore da conferire.

E’ preferibile l’opinione di chi ritiene che oggetto del conferimento è il valore che l’usufrutto o la rendita hanno al momento dell’apertura della successione, vale a dire il capitale che sarebbe necessario per acquistare, in base alla probabilità di sopravvivenza del donatario, un reddito pari a quello dell’usufrutto o della renditalxxxiii

Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 741 cod. civ. è soggetto a collazione ereditaria ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale (oltre che per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debitilxxxiv).

Tale norma va peraltro coordinata con l’art. 742 cod. civ. che, da un lato, esclude dalla collazione ereditaria le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; dall’altro esclude le spese per il corredo nuziale e per l’istruzione scolastica o professionale, eccetto il caso in cui tali spese eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Si intendono all’uopo collazionabili le spese affrontate per dotare il discendente di patrimonio ecclesiastico, nonché la costituzione del fondo patrimoniale.

Giusta l’art. 744 cod. civ., non è soggetto a collazione il bene donato perito per causa non imputabile al donatario; se il bene era assicurato o il perimento è dovuto a colpa di un terzo, oggetto della collazione sarà l’indennità pagata dall’assicuratore ovvero il risarcimento dovuto dal terzo. Si ritiene che la norma trovi applicazione sia nel caso di perimento materiale, sia nel caso di perimento cd. giuridico, determinato da confisca o avocazione senza corrispettivo da parte della pubblica amministrazionelxxxv. Viceversa laddove sia stato pagato un corrispettivo, sarà il suo importo ad essere oggetto di collazione ereditaria.

Riguardo al momento entro il quale deve essere avvenuto il perimento affinché si possa escludere l’obbligo di collazione ereditaria, si ritiene, stante il silenzio dell’art. 744 cod. civ., che esso vada individuato in quello in cui si perfeziona la divisionelxxxvi.

L’art. 745 cod. civ. sancisce che i frutti delle cose e gli interessi sulle somme oggetto di collazione  ereditaria non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione. Vale a dire, che dovranno essere conferiti i frutti e gli interessi maturati dopo l’apertura della successione e non quelli maturati precedentemente.

Infine, l’art. 743 cod. civ. prevede che non è dovuta la collazione di ciò che è conseguito per effetto di una società contratta senza frode tra il defunto ed alcuno dei suoi eredi, purché le condizioni siano state regolate con atto di data certa.

L’assenza di frode si rinviene nella costituzione di società non per spirito di liberalità: cioè contratta senza l’intento di attuare una liberalità diretta o dissimulare una donazione diretta.

Il problema della determinazione, sul piano pratico, delle conseguenze del contratto che abbia data certa e che, però, non appaia senza frode è stato risolto dalla giurisprudenza nel senso della restituzione limitata degli utili ed ai beni derivanti dall’esercizio dell’impresa, ma non estesa anche alla quota socialelxxxvii. Però se la quota è stata sottoscritta dall’erede con denaro fornito dall’ereditando, la stessa dovrà essere conferita trattandosi di donazione indiretta.

Una parte della dottrina ritiene che la certezza della data rappresenta la prova assoluta della natura non donativa dei vantaggi conseguiti dal discendente, mentre la mancanza della certezza costituisce la presunzione assoluta della natura liberale dei vantaggi stessi. In verità appare preferibile la tesi che ritiene il coerede ammesso a superare la presunzione, dimostrando l’inesistenza di una liberalità occulta, e ciò dando la prova che con il de cuius si era istaurato un normale ed autentico rapporto societario.

E’ controverso se la norma si applichi solo alle società di persone ovvero anche alle società di capitali. Infine, dato che la norma in commento fa riferimento alle sole società, la dottrina e la giurisprudenza escludono che essa possa essere applicata alle associazioni in partecipazione, posto che questa fattispecie non determina affatto quella commistione o confusione patrimoniale che è propria delle società. Così come la norma non è applicabile all’impresa familiare.

  1. LA DONAZIONE INDIRETTA

Sono soggette a collazione ereditaria anche le donazioni indirette, ossia quelle liberalità risultanti da schemi negoziali aventi una causa tipica diversa da quella delle donazionilxxxviii. La donazione indiretta è generalmente individuata in tutte le ipotesi in cui l’arricchimento del donatario non dipende direttamente da un contratto di donazione, previsto dall’art. 769 cod. civ., ma da atti o negozi giuridici il cui scopo immediato, che ne costituisce l’oggetto primario, non è quello di soddisfare lo spirito di liberalità.

Tipici esempi sono: la remissione di debito, l’adempimento dell’obbligo altrui, nonché la fattispecie del contratto a favore di terzo.

Una delle questioni più delicate che si pongono, in materia di collazione ereditaria, è quella riguardante l’individuazione dell’oggetto del conferimento nella fattispecie della intestazione di beni a nome altrui. Quest’ultima dizione sta ad indicare l’acquisto di un bene con l’impiego di denaro proveniente da un soggetto diverso dall’acquirente. Il caso tipico è quello del figlio che acquista un bene immobile con denaro procuratogli dal genitore.

L’analisi del fenomeno e la relativa soluzione hanno notevole rilievo pratico. Infatti, se l’oggetto della donazione viene identificato nella somma di denaro, la collazione ereditaria si concretizzerà in un obbligazione di valuta, regolata dal principio nominalistico, pertanto il donatario dovrà collazionare la somma ricevuta in donazione rivalutata degli interessi legali. Diversamente, laddove si dovesse ritenere che la donazione riguardi lo stesso bene immobile, l’oggetto della collazione ereditaria sarà l’immobile o una somma corrispondente al suo valore di mercato al momento dell’apertura della successione.

La dottrina di gran lunga dominante ritiene che debba essere conferito il denaro. Il principio generale a cui si ispira questa interpretazione è quello, desunto dalla lettera dell’art. 737 cod. civ., secondo il quale l’oggetto della collazione  ereditaria deve essere ciò che è uscito dal patrimonio del donante non già ciò di cui si è arricchito il beneficiario. Conseguentemente, al fine di individuare l’oggetto della collazione ereditaria o della riunione fittizia, occorre guardare all’effettivo impoverimento del disponente e non al vantaggio concretamente conseguito dal donatariolxxxix.

Tale impostazione comporta che nella maggior parte di casi oggetto della collazione ereditaria (o dell’imputazione ex se) dovrà essere il denaroxc.

Una delle argomentazioni su cui poggia tale interpretazione è quella fondata sulla soppressione, nella stesura definitiva del codice, della formulazione dell’art. 357 del progetto, ove si prevedeva l’obbligo di conferimento dell’immobile nel caso in cui questo fosse stato acquistato con denaro fornito dall’ascendete ovvero questi avesse provveduto direttamente al pagamento del prezzo con intestazione del bene al discendente.

Per la dottrina minoritaria, invece, oggetto della collazione ereditaria è il valore di cui in realtà si è arricchito il donatario, poiché l’impoverimento del donante si identifica anche nella perdita del potenziale arricchimento futuroxci.

Gran parte degli autori, con l’avallo per decenni della giurisprudenzaxcii, hanno distinto, con riferimento all’ipotesi della intestazione di bene immobile al figlio acquistato con denaro del genitore, diverse fattispecie, che possono essere così riassunte:

  1. Intestazione di bene a nome del figlio in forza di contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. La dottrina unanimemente qualifica tale fattispecie come donazione indiretta dell’immobile stesso. Si ritiene che, malgrado dal patrimonio del disponente fuoriesca una somma di denaro, lo scopo perseguito dalle parte, in conformità con la funzione tipica del contratto, è esclusivamente volto a far pervenire al figlio il bene e non già la somma di denaroxciii.
  2. Acquisto, da parte del genitore, effettuato in nome e per conto del figlio con pagamento del prezzo mediante denaro proprio. Invero la compravendita è stipulata dal genitore in rappresentanza del figlio, in capo al quale si producono immediatamente e direttamente gli effetti dell’acquisto. La dottrina prevalente ricostruisce il pagamento da parte del genitore come un adempimento di terzo ad un obbligo altrui, mediante il quale il genitore realizza una donazione indiretta avente ad oggetto la somma di denaro. Stessa soluzione è data per l’acquisto effettuato dal figlio con pagamento del prezzo di vendita direttamente e contestualmente alla vendita ad opera del genitorexciv.
  3. Acquisto dell’immobile da parte del figlio mediante l’utilizzo del denaro precedentemente donato dal genitore. In tal caso si ritiene che nella vicenda si succedono due atti distinti e separati, costituiti dal versamento del denaro al figlio e successiva compravendita dell’immobile, in cui il genitore è del tutto estraneo. L’opinione dominante in dottrina ritiene che l’ipotesi rientri pienamente nella donazione diretta del denaroxcv.
  4. Il genitore contrae un preliminare con il venditore per sé o per persona da nominare, facendo poi subentrare il figlio nella posizione di acquirente al momento della stipulazione del definitivo e nello stesso tempo fornendo il denaro necessario per il pagamento del prezzo ovvero effettuando il pagamento al momento del preliminarexcvi. A tale ipotesi è assimilata quella della stipula del definitivo da parte del genitore con successiva nomina del figlio quale beneficiario. In tal caso la dottrina è quasi unanime, concordemente con la giurisprudenzaxcvii, nel ritenere configurata una donazione indiretta dell’immobile.

Dopo vari decenni in cui la giurisprudenza aveva aderito alle tesi della dottrina dominante, la Suprema cortexcviii ha operato un révirement ponendosi in contrasto con la dottrina dominante. Il nuovo indirizzo ha qualificato le ipotesi rispettivamente di acquisto del padre in rappresentanza del figlio e dell’acquisto da parte del figlio con pagamento contestuale del prezzo da parte del padre come fattispecie di donazione indiretta dell’immobile, privilegiando la valutazione dello scopo ultimo del disponente e dell’effettivo arricchimento del patrimonio del beneficiario.

Il latente contrasto giurisprudenziale creatosi per effetto del recente orientamento è stato composto dalle sezioni unite della Corte.

La sentenza delle sezioni unite fa riferimento tanto all’ipotesi in cui il genitore paga direttamente il prezzo, quanto a quella in cui fornisce al figlio la somma necessaria, affermando che in ambedue i casi si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile.

Sostiene la Corte, affermando di volere porre in risalto gli aspetti sostanziali della vicenda, che nel complesso negozio che le parti pongono in essere è presente un collegamento essenziale “tra la elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio” , tale da fare ritenere che sostanzialmente il bene che il disponente vuole mettere a disposizione del beneficiario sia proprio l’immobile. Pertanto ai fini della collazione ereditaria, nell’ipotesi di donazione indiretta, occorre aver riguardo all’effettivo arricchimento del donatario, non dovendoci essere necessaria corrispondenza fra ciò di cui si è depauperato il donante e l’oggetto della collazionexcix.

Va sottolineato come i giudici hanno evidenziato che, nel caso di elargizione della somma di denaro precedente alla vendita, la donazione indiretta dell’immobile ricorre solo nel caso in cui il versamento sia stato finalizzato alla compravendita, mentre nel caso in cui il denaro sia stato donato come tale, si realizza una donazione diretta di denaro.

I commentatori, pur apprezzando sia lo sforzo della Corte di disciplinare unitariamente le diverse ipotesi sia il tentativo rimediare al pregiudizio che spesso i legittimari subiscono a vantaggio di un coeredec, contestano il principio affermato in via generale dai giudici, ribadendo che la ratio della riunione fittizia nonché della collazione ereditaria è quella di ricostruire il patrimonio del defunto, facendovi rientrare ciò che ne è uscito a prescindere da ciò di cui si è arricchito il donatario.

Si ritiene in dottrina che la Corte – al fine di rimediare alla mancata corrispondenza fra il valore dell’immobile, aumentato nel corso del tempo, e il prezzo pagato – ha dato rilevanza ad interessi e scopi di giustizia sostanziale che sono estranei ai criteri adottati generalmente dalla giurisprudenza di legittimità e che in assenza di una previsione normativa non possono avere rilievo giuridico. Si rileva infatti che l’arricchimento è anche una nozione giuridica e che non può avere ad oggetto un bene che non ha mai fatto parte del patrimonio del donanteci.

Infine giova accennare al così detto negozio misto a donazione, solo per ricordare come, a prescindere dalle incertezze in ordine alla riconducibilità di esso alla donazione indiretta, lo si ritenga, pressoché pacificamente, assoggettabile alla collazione ereditaria per la differenza tra il valore della prestazione che il beneficiario ha ricevuto ed il valore del corrispettivo che tale soggetto ha dovuto corrispondere.

  1. LA COLLAZIONE C.D. VOLONTARIA

Con la locuzione collazione volontaria si suole indicare sinteticamente il fenomeno del conferimento collatizio imposto dalla concreta volontà del de cuius, all’infuori dei casi previsti dalla legge. Si tratta di una figura di chiara origine dogmaticacii.

La dottrina se da un lato è concorde nel ricondurre nel fenomeno tutte le fattispecie in cui l’imposizione del conferimento avviene in relazione ad attribuzioni patrimoniali che il legislatore dichiara espressamente esenti da collazione legale ovvero a carico e/o a beneficio di soggetti che concorrono alla successione del donante ma che non sono a lui legati da vincolo di coniugio o di discendenza, dall’altro si discute del suo ambito di operatività. Più precisamente, è controverso se oggetto del conferimento volontario possano essere, oltre che le liberalità inter vivos, anche i legati; se vi possa essere dissociazione tra la qualità di coerede tenuto al conferimento e quella di donatario del bene da conferireciii, nonché se possono essere derogate le disposizioni concernenti le modalità di attuazione del conferimentociv.

Nonostante tali incertezze, la dottrina è concorde nel ritenere la piena legittimità della collazione volontaria, data la derogabilità della disciplina legale a sua volta fisiologico corollario della natura dispositiva dell’istituto collatizio.

La questione è stata risolta positivamente anche in giurisprudenza. Infatti secondo la Suprema Cortecv l’art. 742 cod. civ. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell’attribuzione patrimoniale a favore dell’erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall’ordinamento, con gli art. 536 ss. cod. civ., alla libertà del de cuius di disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti.

Mentre la Suprema Corte sembra ammettere l’esercizio della collazione c.d. volontaria anche per testamento, in dottrina, chi avverte delle affinità con l’istituto della revocazione delle donazioni di cui agli artt. 800 ss. cod. civ. subordina la validità di tale esercizio alla necessaria contestualità della liberalità da conferire. Infatti un tale esercizio importa una sostanziale revoca della liberalità, la cui programmazione in un epoca successiva al perfezionamento della donazione si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di revocazione delle donazioni, in quanto non sorretta da una corrispondente previsione normativacvi.

Secondo altra parte della dottrina, invece, l’esercizio della collazione volontaria è astrattamente svincolato dal contesto spazio temporale dell’attribuzione liberale. Secondo tale impostazione, ferma la legittimità della collazione volontaria che costituisce parte integrante del negozio donativo, la facoltà di una imposizione ex post del meccanismo è consentita solo se contenuta in un testamento, mentre è invalida, per contrarietà al generale divieto dei patti successori, se contemplata da un atto inter vivos.

Pertanto vi è una convergenza nell’assegnare alla collazione contestuale dell’atto donativo la natura di onere modale ad esso accessorio, mentre laddove si ammette la relativa previsione per testamento si ritiene che in tal caso essa assuma la natura giuridica di legato mortis causacvii

In tale contesto si ritiene che alla collazione volontaria si applicano, per analogia, le norme che disciplinano la collazione ex lege, se il donatario non ha diversamente disposto.

___________________

i Cfr. C.M. Bianca “Diritto civile” II, Milano
ii Cass. Civ., II Sezione, 27 gennaio 1995, n. 989.

iii Forchielli, “La collazione”, Padova, 1958; C. M. Bianca “Diritto civile” II, Milano 2001, Capozzi, “Successioni e donazioni”, II, Milano, 2002; M. Bruno e L. Salomone, “La divisione ereditaria”, Piacenza, 2003.

iv Visalli, “La collazione”, Padova, 1988, 4, parla di “migliore giustizia distributiva”.

v Cfr. C.M. Bianca op. cit., 742.

vi Secondo C.M. Bianca op. cit., 742, “in quanto la collazione trova fondamento nel significato sociale della donazione al legittimario, quale anticipazione dell’eredità, la dottrina esclude esattamente che abbia rilevanza una specifica intenzione del donante in ordine alla collazione. Rileva piuttosto la volontà contraria, manifestata anche tacitamente, di dispensare il donatario dall’obbligo di conferire la donazione all’asse ereditario”.

vii V. Coviello N., “Delle successioni”. Parte Generale, Napoli, 1932, 423; a tale teoria si obietta, da un lato, che una tale figura non ha riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico, dall’altro che i successibili, sia pure legittimari, prima dell’apertura della successione, non sono certo titolari di alcuna pretesa, giuridicamente tutelata, sul patrimonio del soggetto, che è e resta unico titolare dello stesso”.

viii Gazzarra, voce “Collazione” (diritto civile), in Enc. Dir., VII, Milano, 1970, 332; a tale teoria si oppone che una tale esigenza è incompatibile con la derogabilità della normativa in tema di collazione.

ix Cfr. Cariota Ferrara, “Le successioni per causa di morte”, Parte generale, I, Napoli, 1955, 65.

x Cfr. U. Carnevali, “Digesto delle discipline privatistiche”, Sez. civile, II, 472.

xi Cfr. Cicu “Successione per causa di morte”. Parte generale, op. cit. 573.

xii Cfr. Andreoli “Contributo alla teoria della collazione delle donazioni”, Milano, 1942.

xiii Cfr. Forchielli-Angeloni “Della divisione” in Comm. Scialopja-Branca, a cura di Galgano, art .713-768, 2000, 383; Capozzi op. cit. 720.

xiv Così Capozzi, “Successione e donazione”, Vol. II, Milano, 2002, 721.

xv Cfr. ex plurimis Cass. 1 febbraio 1995, n. 1159.

xvi Cfr. Cass. 2453/76; cass. 1845/61.

xvii Cfr. Cass. 2 febbraio 1979, n.726.

xviii Di conseguenza, le azioni previste dagli art. 737 e ss. c.c., non sono proponibili prima della morte del donante e dell’apertura della successione sui beni del medesimo, in quanto l’attore che, a quel momento, non è ancora erede, difetta per ciò stesso della legittimazione ad agire, mentre, ove si limiti a sollecitare il mero accertamento delle dette donazioni, è comunque privo di interesse attuale e concreto nei confronti della chiesta pronuncia; peraltro, dovendo la legittimazione ad causam, come l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, sussiste al momento della decisione, il giudice è tenuto ad esaminare nel merito la domanda di collazione od imputazione quando nelle more del giudizio sia intervenuto il decesso del de cuius e l’istante, accettando l’eredità, ne sia divenuto erede: così Cass. 7622/86.

xix Cfr. Cass. 16 giugno 1963 n. 671 secondo la quale: “l’oggetto della collazione non può comprendere anche i legati ed ancor meno i prelegati, i quali ultimi hanno una funzione tipica (favorire ante partem uno dei coeredi) che mal si concilia con la funzione tipica e contrapposta della collazione (porre tutti gli eredi su un piano paritetico”.

xx Cfr. Cass. Civ. 9 luglio 1975, n. 2704; Cass. Civ. 17 novembre 1979, n. 5982; Trib. Pavia, 20 gennaio 1989, in Nuova giurisp. Civ. comm., 1998, I, 915; In dottrina: Azzariti “La collazione”, in Trattato di diritto privato, Vol. VI, Torino, 1982, 387, U. Carnevali op. cit. 473; Gazzoni, “Manuale di diritto privato”, Napoli, 2006, 530.

xxi Così Cass. Civ. 6116/01.

xxii Cfr. Trib. Roma, 28 febbraio 2003, conformemente Cass. 5982/79.

xxiii Cfr. C.M. Bianca op. cit. 746; A. Catudella “La collazione” in Trattato di diritto privato, Vol. V, Torino, 2005, 164; Forchielli “Della divisione” in Comm. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, art. 713-768, 2000, 448; A. Burdese, Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione, in Riv. Dir. Civ., 1988, II, 559.

xxiv Cfr. Cass., 6 giugno 1969, n. 1988.

xxv Cfr. G. Bonilini, “Manuale di diritto ereditario e delle donazioni”, Torino, 2006.

xxvi Cfr. Capozzi “Successione e donazioni”, II, Milano, 2002, 722.

xxvii A tal proposito va precisato che Il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione ed il connesso diritto alla collazione postulano l’assunzione della qualità di erede e pertanto che sia intervenuta l’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità da parte del chiamato entro il termine di prescrizione di cui all’art. 480 c. c. Cfr. Cass. civ., Sez.II, 30 ottobre 1992, n. 11831.

xxviii In passato si sono levate voci orientate ad eludere sempre la collazione nella successione testamentaria salva espressa volontà testamentaria del de cuius (sul presupposto che la collazione avrebbe elusiva attinenza alla successione legittima.

xxix Cfr. Cass. 14 marzo 1977, n. 1018.

xxx Cfr. Forchielli-Angeloni “Della divisione” in Comm. Scialopja-Branca, a cura di Galgano, art. 713-768, 2000, 490.

xxxi Cfr. C.M. Bianca “Diritto civile” II, Milano 2001, 747.

xxxii Cfr: C.M. Bianca op. cit. 522, il quale precisa che “i rappresentanti non devono conferire in collazione le donazioni fatte loro dal rappresentato e possono esercitare il loro diritto successorio anche se indegni nei confronti di quest’ultimo, e anche se abbiano rinunziato alla sua eredità. Si conferma, in tal modo, che chi succede per rappresentazione non è successore del rappresentato, ma, appunto, successore del de cuius”.

xxxiii Cfr. Cass. 29 luglio 1961, n. 1845.

xxxiv Così Forchielli- Angeloni “Della divisione” in Comm. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, art. 713-768, 2000, 498.

xxxv Cfr. Cass. 27 gennaio 1985, n. 989 parla di liberalità ulteriore rispetto a quella principale; Forchielli op. cit. ,503; Azzariti op. cit., 398. Contro la comune opinione Mignoli, “Se la dispensa dalla collazione debba essere espressa” , in Riv. Trim. Dir. E Proc. Civ., 1949, 83, che contesta la natura tecnicamente liberale della dispensa sotto il profilo che essa non determinerebbe né una diminuzione patrimoniale a carico del donante né un arricchimento a carico del donatario.

xxxvi Cfr. Capozzi “Successione e donazioni”, II, Milano, 2002, 729.

xxxvii Cfr. C.M. Bianca op. cit. 744; Azzariti op. cit., 398. Cass. 27 gennaio 1985, n. 989 che contiene incidentalmente una simile affermazione; Cass. Cass., Sez. II, 1 ottobre 2003, n. 14590.

xxxviii Cfr. Casulli, voce “Collazione delle donazioni”, in Nuoviss. Dig. It., III, Torino, 1959, 462.

xxxix Cfr. Tamburino, “Osservazioni sulla natura della dispensa dalla collazione”, in raccolta di scritti in onore di A. C. Temolo, II, Milano, 1963, 769.

xl Cfr. Gazzoni, op. cit. 530.

xli Cfr. Gazzoni op. cit. Secondo Forchielli op. cit., 522 : “ove non si dimentichi che la dispensa costituisce sempre un negozio strutturalmente e anche funzionalmente autonomo rispetto alla liberalità dispensata; ove infine non si trascuri che la dispensa non configura mai una donazione tipica; in mancanza di una qualsiasi norma che imponga espressamente uno specifico onere di forma, non vediamo in base a quali principi positivi potrebbe argomentarsi la regola secondo cui la dispensa dovrebbe rivestire la stessa forma della donazione dispensata. Non resta quindi che ancorare il problema al principio generale della libertà della forma negoziale, traendone la conclusione, valida per ogni fattispecie di dispensa inter vivos, che unica è la regola che vi soprintende, vale a dire la più assoluta libertà di forma”.

xlii Cfr. Gazzoni, op. cit. 530.

xliii Cfr. Forchielli op. cit. 513 il quale sottolinea che trattasi di un corollario di grande importanza, comportando l’ammissibilità di una disposizione mortis causa espressa verbalmente provabile quindi in giudizio anche mediante testimoni………… Se si ammette perciò che verbalmente possa disporsi una liberalità sotto forma di negozio oneroso, non si vede assolutamente perché del pari verbalmente non potrebbe disporsi anche la relativa liberalità (514).

xliv Cfr. Cass. 12 marzo 1966; Cass. 18 ottobre 1956.

xlv La volontà tacita di dispensare dalla collazione i donatari potrebbe anche risultare da un intento divisorio del defunto. Cfr. Cass. 21 marzo 1977, n. 1100, che contiene anche l’affermazione che tale volontà può essere eventualmente desunta dal comportamento complessivo del donante. Un altro esempio di dispensa tacita, secondo taluni, sarebbe rappresentato dalla donazione con riserva di usufrutto, in quanto questa donazione non darebbe vantaggi al donatario se non dopo la morte del donante e quindi il donante, per attribuire qualche concreto vantaggio al donatario non potrebbe non averlo dispensato (App. Napoli, 11 marzo 1938). Per la critica vedi Forchielli op. cit. 539

xlvi Cfr. Cass. 6116/01; Cass. Civ., II Sezione, 27 gennaio 1995, n. 989.

xlvii Cfr. Forchielli op. cit. 535. Alcune ipotesi sono date dal fatto che il de cuius abbia disposto la divisio inter liberos , nel fatto che il donatario sia stato istituito erede universale, nel fatto che ai discendenti non donatari sia stata riservata la sola legittima, infine nel fatto di aver dissimulato la donazione sotto la veste di negozio oneroso. Secondo la Cass. 13 settembre 1975, n. 3045, la dissimulazione di una donazione mediante la simulata vendita non è, di per sé, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall’obbligo della collazione ereditaria, di cui all’art. 737 c.c., essendo all’uopo necessario accertare l’inequivoca volontà del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo dalla collazione. Nello stesso senso Cass. 17 marzo 1955.

xlviii Così Forchielli – Angeloni op. cit. 535.

xlix Cfr. Cass. 4 agosto 1982 n. 4381.

l In tal senso Cass. 12 marzo 1966 n. 711.

li Cfr. Cass. 12 marzo 1966; Cass. 5 marzo 1970 n. 543; Cass. 18 maggio 1978 n. 2402.

lii Cfr. Azzariti op. cit., 398.

liii In tal senso vedi Capozzi, Successione e donazione, cit., 662 – 731; secondo questo autore “se nonostante il conferimento, la lesione dovesse persistere, il legittimario potrà, solo allora, agire in riduzione. Secondo la Cass. 1 aprile 1974 n. 913: “la dispensa dalla collazione del bene donato in vita dal de cuius ad un proprio discendente attribuisce il bene stesso al donatario, nell’ipotesi in cui questi concorra con altri discendenti del de cuius fino alla concorrenza della disponibile”.

liv Cfr. Cass., Sez. II, 6 marzo 1980 n. 1521, in Vita notarile, 1980, 179.

lv La corte ritiene che l’art. 553 cod. civ. debba essere interpretato nel senso che il legittimario è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicché, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non abbia alcun bisogno di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art. 555 cod. civ. per ottenere quanto a lui riservato. Ne discende che alla riunione fittizia di cui all’art. 556 cod. civ. per la determinazione della porzione disponibile si deve procedere in ogni caso di concorso di legittimari nella successione e non già soltanto quando si debba agire in riduzione.

lvi In quanto la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su i beni relitti.

lvii Secondo il collegio, che il calcolo della quota di riserva nel modo previsto da detto articolo è un espediente contabile adottato dalla legge per la determinazione quantitativa dei diritti dei legittimari ed è pertanto applicabile in via generale quanto concorrono nella successione eredi necessari ( Cass 15 ottobre 1958 n. 3277). Quindi la riunione fittizia ha una finalità ben più ampia della sola attuazione della riduzione, appunto quella di poter stabilire, in correlazione con la determinazione della porzione disponibile, quale sia la quota di riserva spettante ai legittimari, sia per il caso che gli stessi possano soddisfare le loro ragioni sui beni relitti, sia per il caso che non lo possano (Cass. 7 gennaio 1967 n. 74).

lviii Secondo la Suprema corte il fine pratico della riunione fittizia è anzitutto quello di stabilire, prima dell’inizio della divisione che dovrà portare alla formazione delle singole porzioni spettanti a ciascun coerede, quale sia l’ammontare della quota di riserva. Quindi le singole porzioni non possono che determinarsi concretamente se non con riguardo all’intero patrimonio del defunto calcolato nel modo prescritto dall’art. 556 cod. civ..

lix In senso contrario V. Cass. 10 maggio 1967 n. 956 nella quale si legge: “ una volta estinto per prescrizione il diritto alla reintegra della quota di riserva, tale diritto non può farsi valere in alcun modo, onde è preclusa, per tale causa estintiva, sia l’azione di riduzione delle donazioni prevista dall’art. 555 cod. civ., sia l’azione di collazione per reclamare l’obbligo da parte degli altri coeredi discendenti del conferimento di quella parte delle donazioni che eccede la quota disponibile, ai sensi dell’art. 737, 2° comma, cod. civ., perché in entrambi i casi il legittimario non ad altro tende che a fare accertare e attuare il proprio diritto alla quota di riserva”. Per una critica V. Cass., II sez. 6 marzo 1980.

lx Cfr. Cass. 15 ottobre 1958 n. 3277 cit..

lxi Cfr. Cass. 7 gennaio 1967 n. 74 cit..

lxii Cfr. G. Capozzi “Successione e donazioni”, II, Milano, 2002, 732.

lxiii Cfr. Cass. 4 agosto 1982 n. 4381.

lxiv Cfr. Cass. 9 luglio 1975 n. 2704. In tal senso Capozzi op. cit..

lxv Cfr.. App. Cagliari 4 maggio 1960, Rass. Giur. Sarda, 1960, 605.

lxvi Conforme Cass. civ., Sez.II, 21/04/1998, n. 4024, secondo la quale: dall’esercizio dell’azione di simulazione da parte dell’erede per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall’art. 1417 cod. civ., perchè, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cujus; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perchè la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.

lxvii Cfr. App. Firenze 28 agosto 1956, in M. Finocchiaro “Nuova Rass. Di Giur. Sul cod. civ.”, Milano, 1994, tomo II, 779. In tal senso Cass. 9 marzo 1979 n. 1481, Capozzi op. cit. 732.

lxviii Cfr. Capozzi op. cit. 732; Cass. 9 Luglio 1975 n. 2704; M. Finocchiaro op. cit., 779; Cedon, “Le Successioni”, in Il diritto privato nella giurisprudenza, Vol. IV, Utet, 1999, 158.

lxix Cfr. Cass. 9 marzo 1979 n. 1481.

lxx Cfr. Cass. 28 giugno 1976, n. 2453.

lxxi Cfr. Bianca op. cit. 749.

lxxii Cfr. Cass. 9 marzo 1979, n. 1481.

lxxiii Cfr. Cass., 18 marzo 2000, n. 3235.

lxxiv Cfr. Cass. ,18 marzo 2000, n. 3235.

lxxv Cfr. Cass., 18 giugno 1981, n. 4009.

lxxvi Cfr. Cass., 15 gennaio 2003, n. 502.

lxxvii Una tesi piuttosto ardita, ammette la collazione anche dell’immobile oggetto di un atto di liberalità nullo purché la donazione sia stata materialmente eseguita; non escludendo, tuttavia, la possibilità per il coerede di far valere, in luogo dell’actio ex collazione, l’actio ex invalidate al fine di ottenere che, cancellati gli effetti del negozio invalido, il bene torni a far parte integrante del patrimonio ereditario: Cass. 14 febbraio 1956 n. 417. tale soluzione appare contraria alla realtà giuridica del negozio nullo.

lxxviii Cfr. Carnevali op. cit. 475.

lxxix Cfr. Cass. 18 febbraio 1977 n. 737; Capozzi op. cit. 723.

lxxx Cfr. Cedon op. cit. 166, con richiamo a Morelli.

lxxxi Cfr. Cass. 30 luglio 1963 n. 2162; Cass. 21 settembre 1965 n. 2030.

lxxxii Cfr. Cass. 27 novembre 1985 n. 5888. Contra Forchielli – Angeloni op. cit., secondo i quali soggetto a collazione sarebbe l’intero bene donato, salvo il diritto del donatario di ottenere il rimborso di quanto erogato per l’adempimento dell’onere.

lxxxiii Cfr. Cass. 6 giugno 1969 n. 1987.

lxxxiv E’ del tutto evidente come queste ulteriori ipotesi rappresentino soltanto dei casi di donazione indiretta. E’ discusso se tra i pagamenti dei debiti debba rientrare anche l’obbligazione per responsabilità penale od extracontrattuali del figlio minorenne, considerato che il pagamento è dovuto dal genitore in forza di un’obbligazione propria, trasmessagli direttamente dalla legge (art. 2048 cod. civ.). La Cass. 609/77 ritiene che le spese sostenute dal padre per la difesa del discendente imputato in un processo penale siano soggette all’obbligo di collazione, non potendo essere assimilate a quelle per il mantenimento od educazione ed essendo sostenute per un debito del proprio figlio.

lxxxv Cfr. Cass. 6 febbraio 1971 n. 311.

lxxxvi Altri interpreti sostengono che esso coincida col momento dell’apertura della successione.

lxxxvii Cfr. Tribunale Vicenza 5 ottobre 1953.

lxxxviii Cfr. Cass., 16 ottobre 1970 n. 2054.

lxxxix Cfr. Cecchini, voce “Liberalità” (atti di), in Enc. Giur. XX, Roma 1994, 4; Azzzariti, “Le successioni e le donazioni”, Padova 1982, 715; Torrente, “La donazione”, in Tratt. Cicu e Messineo, XXII, Milano 1956, 75; Forchielli, Immobile acquistato con il denaro del de cuius e collazione, in Riv. Dir. Civ. 1958, II, 141; Capozzi op. cit. 724; Carnevali op. cit. 475.

xc Secondo il Torrente op. cit. tale orientamento trova conferma testuale nell’art. 1923 cod. civ., il quale prevede che, nel caso di assicurazione sulla vita a favore del terzo, l’oggetto della collazione, dell’imputazione e della riduzione non è costituita dall’indennità dovuta dalla compagnia di assicurazione, ma esclusivamente dai premi pagati.

xci Cfr. Carusi, “Donazione di denaro a titolo di liberalità per l’acquisto dell’immobile”, in Riv. Not. 1948, II, 347; Carnelutti, “Donazione di immobile o di denaro?”, in Foro it, 1956, IV, 185.

xciiLa Cass. 29 marzo 1946 n. 335 affermò che l’oggetto della collazione doveva essere l’immobile stesso e non già la somma di denaro. Successivamente la Cass. 943/49 operò l’accoglimento dell’orientamento dominante in dottrina, ovverosia della donazione, diretta o indiretta, del denaro e della conseguente collazione del denaro stesso. Nell’ambito di tale solco la giurisprudenza ha puntualizzato, per altro, che nella fattispecie in esame non potesse ravvisarsi una forma di interposizioni fittizia, giacché il terzo ignora che il denaro non sia del figlio e mancherebbe quindi l’accordo simulatorio; si avrebbe, invece, un procedimento indiretto, costituito da due negozi: una donazione del denaro, ovvero un mutuo a favore del figlio e l’acquisto dell’immobile a suo nome. Ciò comporterebbe che, una volta aperta la successione del padre, nella massa ereditaria dovrà rientrare il denaro e non l’immobile, essendo quello e non questo l’oggetto della donazione. V. in tal senso Cass. 7 ottobre 1954 n. 339; Cass. 11 maggio 1973 n. 1255; Cass. 19 ottobre 1978 n. 4711.

xciii In giurisprudenza V. Cass., Sez. II, 28 novembre 1986, n. 7026; Cass., Sez. II, 14 novembre 1986, n. 6688; Cass. 13 luglio 1983, n. 4778; Cass. 1317/1980.

xciv Per tutte le ipotesi considerate, la giurisprudenza ha sostenuto la tesi della donazione indiretta di denaro, facendo anche essa ricorso alla figura dell’adempimento dell’obbligo altrui ex art. 1180 cod. civ. V: Cass., Sez. II, 7 dicembre 1989, n. 5410; Cass., 15 dicembre 1984, n. 6581; Cass. Cass. 11 maggio 1973 n. 1255; Cass. 2342/1969.

xcv In tal senso Cass. 2 aprile 1984, n. 2147; Cass., 15 dicembre 1984, n. 6581; Cass., 19 marzo 1980, n. 1851.

xcvi V. Cass. 19 marzo 1980, n. 1851: qualora il de cuius abbia stipulato in vita un preliminare di compravendita di un bene immobile sostituendo a sé il proprio figlio nel contratto definitivo e fornendogli il denaro per il pagamento del prezzo dell’immobile, deve ravvisarsi, stante l’intimo collegamento tra il preliminare e il contratto definitivo, un atto di disposizione dell’immobile da parte del genitore a favore del figlio che realizza gli estremi di una donazione indiretta dell’immobile stesso, con la conseguenza che il beneficiario deve restituire ai fini della collazione ereditaria l’immobile e non il denaro fornitogli per l’adempimento dell’obbligazione del prezzo.

xcvii Cfr. Cass. 19 marzo 1980, n. 1851; Cass. 15 dicembre 1984, n. 6581.

xcviii Cfr. Cass. 31 gennaio 1989, n. 596, nella quale i giudici qualificano la fattispecie come un negozio complesso, del quale sembra parte essenziale un negozio assimilabile al contratto a favore di terzo, ove la vendita non è che un mero strumento per attuare una donazione indiretta avente ad oggetto il trasferimento del bene. Secondo la corte la impostazione formalistica, avente a riguardo il bene fuoriuscito dal patrimonio del donante, può avere valore solo per la donazione diretta e non già per quella indiretta ove deve predominare la valutazione dell’elemento economico dell’arricchimento del beneficiario piuttosto che di quello prettamente giuridico del trasferimento da parte del donante. V anche Cass., Sez. II, 6 maggio 1991, n. 4986.

xcix V. anche Cass., Sez. II, 8 febbraio 1994 n. 1257; Cass., Sez.II, 18 giugno 1994 n. 5895; Cass., Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778.

c Già in precedenza la suprema corte si è posta il problema della disparità di trattamento tra coeredi, ovvero tra chi doveva collazionare una somma di denaro, soggetta al principio nominalistico, e chi invece doveva conferire un immobile o imputare alla propria quota il valore corrispondente, ed aveva tentato di risolverlo percorrendo la via della pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 751 cod. civ. in riferimento all’art. 3 Cost. e con riguardo all’applicazione del principio nominalistico in ambito successorio: Cfr. Cass., ord. 29 gennaio 1983, in F. It. 1983, I, 946.

ci Così Masucci, nota a Cass. 22 giugno 1994, n. 5989, in G. it. 1995, I, 1, 1557.

cii Cfr. R. Siclari, “Il fenomeno collatizio tra legge e volontà: a proposito della collazione cd. volontaria”, Torino, Giappichelli, 2005.

ciii Per il Trib. di Napoli 3 ottobre 1986 l’obbligo di imputare, a titolo di collazione, alla quota successoria del figlio del donante, il bene oggetto di una donazione fatta al nipote. Tale obbligo deve considerarsi nullo per contrasto con l’art. 739 cod. civ.

civ In senso favorevole Capozzi op. cit. 728; Contra Cass. 9 marzo 1979, n. 1481; Cass. 6 marzo 1980, n. 1521; Cass. 4 agosto 1982, n. 4381: il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta di conferire in natura il bene (immobile) ricevuto ovvero di attuare la collazione per imputazione.

cv Cfr. Cass. 2 gennaio 1997, n. 1.

cvi Cfr. R. Siclari op. cit. 8.

cvii Cfr. Capozzi op. cit. 727.

Si avverte l’attento lettore che il presente articolo è  è stato pubblicato per la prima volta nella rivista giuridica online  Altalex il 02.05.2007