Espropriazione del bene in comunione legale

Espropriazione del bene in comunione legale

L’espropriazione del bene in comunione legale per debiti di un solo coniuge determina lo scioglimento della comunione limitatamente al bene in questione, con diritto del coniuge non debitore di ricevere la metà del ricavato lordo del bene nel corso della procedura, senza che le spese possano gravare sullo stesso.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28516/2023.

La vicenda

Il creditore di uno dei coniugi procedeva all’espropriazione di un bene immobile appartenente a quest’ultimo in comunione legale con l’altro coniuge.

Il giudice dell’esecuzione stabiliva che metà della somma ricavata della vendita spettava al coniuge non sottoposto ad azione esecutiva, senza addebitare alcuna spesa necessaria all’esecuzione.

Il creditore promuoveva, contro il suddetto provvedimento, opposizione che veniva rigettata.

Avverso tale rigetto veniva proposto ricorso per cassazione.

Per il creditore il Tribunale aveva errato nel non addebitare alcuna spesa all’altro coniuge, in quanto riteneva che tali spese fossero necessarie, almeno in parte, per lo scioglimento della comunione.

Segnatamente, il creditore riteneva che le spese di scioglimento della comunione dovevano gravare sempre sulla massa; nel senso che le spese necessarie per l’esecuzione andavano detratte sull’intero prezzo di vendita del bene, poichè il proprio diritto al rimborso delle predette spese doveva prevalere sul diritto al controvalore della quota spettante al coniuge non debitore.

Spese per l’espropriazione del bene in comunione legale

Gli ermellini ha respinto il ricorso, ribadendo che nel caso di espropriazione del bene in comunione legale, al coniuge non debitore non possa essere imputata alcuna spesa relativa al procedimento esecutivo.

Infatti la natura della comunione senza quote nel regime di comunione legale dei coniugi implica che, in caso di espropriazione per crediti personali di uno solo dei coniugi, il bene (o i beni) in comunione sia oggetto dell’espropriazione nella sua totalità e non nella metà. Ciò comporta lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene in questione, sia esso venduto o assegnato, con il diritto del coniuge non debitore di ricevere una quota del ricavato lordo del bene nel corso della procedura esecutiva, senza che allo stesso possano essere addebitate le spese di trasformazione della cosa in denaro. Invero queste spese, in base ai principi generali, debbono considerarsi necessarie esclusivamente a causa del coniuge che non ha adempiuto ai propri debiti personali.