Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio

Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio

La cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente deve essere basata su un indagine che tenga presente l’età, del concreto livello di competenza professionale e tecnica conseguito, dell’impegno profuso per la ricerca di un’occupazione lavorativa,e , quindi, della complessiva condotta personale tenuta dal figlio dal conseguimento della maggiore età. Di talché,  la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio consegue al superamento da parte del figlio dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e all’iscrizione all’albo degli avvocati.

Questo è quanto affermato dalla sentenza della  Corte di Cassazione, Sez.I, n. 5088 del 5 marzo 2018.

 La vicenda riguarda la domanda di un padre diretta ad ottenere la revoca, o in subordine la riduzione, dell’assegno di mantenimento versato per il figlio che aveva superato l’esame di abilitazione e si era iscritto all’albo degli avvocati, esercitando la professione presso lo studio legale del fratello.

Il tribunale rigettava il ricorso ex art. 9 L. 300/1970.

Porposto appello, la corte territoriale, confermava la sentenza di primo grado ritenendo:

– insufficiente a dimpostrare l’acquisita economia del figlio il superamento dell’esame di ailitazione;

-l’asssenza prova  della sussistenza dei presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio, in quanto l’iscrizione all’albo degli avvocati non dimostra la titolarità di un reddito né tale quest’ultimo poteva essere desunto dal fatto che il ragazzo lavorasse presso lo studio legale del fratello;

– l’inammissibilità delle richieste circa l’acquisizione delle informazioni sui rapporti bancari intrattenuti dal figlio.

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.

La suprema corte ha ritenuto sufficiente per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio, il superamento da parte di questo dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e la successiva iscrizione all’albo degli avvocati.

Invero per gli ermellini il provvedimento adottato dalla corte di appello non è conforme ai propri orientamenti circa i presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio.

Per costante giurisprudenza della Corte l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa per il sol fatto che questo abbia raggiunto la maggiore età, perdurando fino a quando lo stesso non ha raggiunto l’indipendenza economica. Con la conseguenza che il genitore che chieda la modifica o la declaratoria della cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio, deve dare prova del raggiungimento della indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica produttiva dipenda da un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto.

L’onere probatorio incombente sul genitore può dirsi assolto mediante allegazioni di circostanze di fatto da cui è possibile desumere l’estinzione dell’obbligazione dedotta, tenendo presente che l’avanzare dell’età è certamente un elemento che tende ad attenuare l’onere probatorio. Infatti con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e il figlio è da tempo inserito nella società, e la condizione di persistente mancanza di autonomia economica, in mancanza di specifiche ragioni (ad es. di salute o di oggettiva assenza di opportunità lavorative) costituisce un forte indicatore di inerzia colpevole da parte del figlio.

Pertanto il diritto del figlio ad essere mantenuto si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento dura per il tempo sufficiente per l’inserimento del figlio nella società.

Ciò posto per la corte dall’avvenuta iscrizione all’Albo degli avvocati da parte del figlio e dalla sua frequentazione dello studio legale del fratello dopo aver conseguito il titolo, doveva desumersi il verificarsi  dei presupposti per la  cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio da parte del padre.