Tardiva annotazione della scelta del regime di separazione dei beni

Tardiva annotazione della scelta del regime di separazione dei beni

La tardiva annotazione della scelta del regime di separazione dei beni nel matrimonio concordatario è valida ed efficace nei rapporti interni tra i coniugi.

Questa è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con la  sentenza n. 22594 del 27.09.2017.

La vicenda riguarda due coniugi che avevano contratto matrimonio con rito concordatario, dichiarando al ministro del culto cattolico officiante, alla presenza di due testimoni, la concorde volontà di scegliere il regime della separazione dei beni. L’atto di matrimonio trasmesso all’ufficiale dello stato civile veniva regolarmente trascritto senza l’annotazione relativa al regime. Successivamente la moglie acquistava un terreno e nell’atto notarile dichiarava di trovarsi in regime di comunione legale. Dopo la separazione dei coniugi, su richiesta del marito, veniva annotata la scelta della separazione dei beni quale regime patrimoniale della famiglia.

Nonostante ciò, con atto di citazione il marito conveniva in giudizio l’ex coniuge, affinché venisse dichiarata la simulazione dell’atto pubblico di compravendita, nella parte in cui indicava la moglie  come unica acquirente la moglie, sostenendo che il prezzo di acquisto era stato pagato dallo stesso marito, e  quindi chiedeva che  l’immobile fosse dichiarato di sua esclusiva proprietà, in subordine domandava che fosse dichiarata la comproprietà tra i coniugi, in quanto parte della comunione de residuo al momento della separazione personale tra gli stessi intervenuta.

Si costituiva in  giudizio la moglie la  quale eccepiva che l’acquisto era stato effettuato in regime di separazione dei beni con la liquidità lasciatagli dalla madre.

Il Tribunale adito rigettava la domanda del marito ritenendo provato che l’acquisto dell’immobile era stato effettuato dall’altro coniuge con proprio denaro ed in regime di separazione dei beni.

Avverso la sentenza l’uomo proponeva appello. Con sentenza la Corte d’Appello dichiarava che l’immobile era stato acquistato in regime di comunione dei beni, in quanto anche se  i coniugi avevano dichiarato in forma scritta innanzi al ministro del culto cattolico, che aveva celebrato il matrimonio, la loro scelta del regime della separazione dei beni, la relativa annotazione non compariva nella copia dell’atto di matrimonio inviata all’ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione.

Contro la sentenza di secondo grado, veniva proposto ricorso per cassazione.

La suprema Corte ha ritenuto che la tardiva annotazione della scelta del regime di separazione dei beni nel matrimonio concordatario è valida ed efficace nei rapporti interni tra i coniugi.

Secondo il Collegio, l’art. 162 c.c., a tenore del quale le convenzioni matrimoniali  devono essere stipulate con atto pubblico a pena di nullità, esclude che esse possano essere stipulate davanti all’ufficiale dello stato civile, salvo in  alcune eccezioni da individuarsi:

  • nell’art. 228 della legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia), per il quale ciascun coniuge poteva escludere l’applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni, con dichiarazione, entro un certo termine (più volte prorogato), davanti al notaio o all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • nell’art. 167 c.c. per cui il fondo patrimoniale può essere costituito da un terzo anche per testamento (pur essendo necessaria l’accettazione dei coniugi con atto pubblico);
  • nell’art. 162, comma 2, c.c. per cui la scelta del regime patrimoniale della famiglia può essere dichiarata anche nell’atto di matrimonio.

Dopo l’entrata in vigore di quest’ultima norma si è ritenuto che la scelta potesse essere effettuata tanto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile quanto davanti al ministro di culto cattolico officiante.

Infatti la legge 121 del 1985, che recepisce le modifiche apportate al Concordato del 1929, all’art. 8 afferma che nell’atto di matrimonio (canonico) potranno essere inserite le dichiarazione dei coniugi consentite dalla legge civile. Pertanto, si ritiene che sussiste una delega dello Stato italiano al sacerdote officiante che in tale occasione svolge il ruolo dell’Ufficiale dello Stato Civile.

A tal proposito la suprema Corte rammenta come le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio, e tuttavia non possono essere opposte a terzi , se non è annotata, a margine dell’atto di matrimonio, la data, il notaio rogante, le generalità dei contraenti ovvero la scelta del regime. Quindi solo con l’annotazione il regime prescelto ovvero le convenzione stipulate  sono opponibile a terzi, in quanto questi ultimi vengono a conoscenza delle convenzioni e del regime patrimoniale della famiglia attraverso l’annotazione dell’atto di matrimonio contenuto nei registri pubblici dello stato civile.

Se questo è vero verso i terzi, nei rapporti interni tra coniugi non si potrebbe parlare di invalidità delle convezioni o della scelta del regime patrimoniale, laddove l’atto di matrimonio, come nel caso di cui si va discorrendo, sia stato regolarmente trascritto senza l’annotazione del regime. Infatti non vi è ragione per sostenere, nei rapporti interni tra le parti, l’invalidità di una scelta fatto in comune accordo dai coniugi.

Di talché, secondo la Corte, la tardiva annotazione della scelta del regime di separazione dei beni nel matrimonio concordatario non incide in alcun modo  sulla valida ed efficace di siffatta scelta nei rapporti interni tra i coniugi. Conseguentemente la scelta del regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministero del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, mantiene la sua validità nei rapporti interni tra i coniugi.

La scelta del regime della separazione dei beni, inoltre, non può essere inficiata in alcun modo dalla dichiarazione unilaterale di uno dei coniuge anche se fatta davanti ad un notaio. Infatti non può modificarsi il regime patrimoniale della famiglia con un atto unilaterale di un coniuge così come non potrebbe escludersi un singolo bene dal regime patrimoniale prescelto senza una modifica generale del regime stesso nelle forme di cui all’art. 162 c.c.

In definitiva, anche in presenza di una dichiarazione di uno dei coniugi di segno opposto, la tardiva annotazione della scelta del regime di separazione dei beni nel matrimonio concordatario non incide, nei rapporti interni tra i coniugi, sulla valida ed efficace di quella scelta.