L’ assegno di divorzio è un obbligo di natura economica che un coniuge può essere tenuto a versare all’altro coniuge dopo il divorzio, ed è tendenzialmente vitalizio.
La sua funzione è quella di riequilibrare la posizione economica dell’ex coniuge, che non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Tale squilibrio deve essere stato determinato dalle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale, ovvero dal sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell’interesse della famiglia.
Il riconoscimento dell’ assegno di divorzio produce ulteriori effetti patrimoniali: diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto ed il diritto all’assegno successorio.
Presupposti per l’ assegno di divorzio
Per ottenere l’ assegno divorizile, il coniuge richiedente deve dimostrare:
1_Mancanza di mezzi adeguati
Il coniuge non deve avere la capacità di procurarsi autonomamente un tenore di vita dignitoso.
Effettuata la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, non è sufficiente che venga accertato un divario reddituale o patrimoniale, essendo necessario dimostrare giudizialmente che quel divario sia derivato dalle scelte di vita operate dai coniugi durante il matrimonio. Quindi, pur sussistendo uno squilibrio economico, non spetta l’ assegno di divorzio quando manchi del tutto il contributo del coniuge debole alla formazione del patrimonio dell’altro o del patrimonio comune.
L’assegno verrà negato anche nell’ipotesi in cui, accertato lo squilibrio, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale situazione.
Inoltre, se manca un notevole divario tra le posizioni dei coniugi non vi è spazio per il riconoscimento dell’assegno.
2_Incapacità di procurarsi i mezzi adeguati
La parte richiedente dovrà dimostrare che non è in grado di potersi procurare mezzi adeguati a causa di ragioni oggettive, quali: l’età, le condizioni personali, lo stato di salute o l’incapacità lavorativa.
L’attitudine a svolgere una prestazione lavorativa non va accertata in astratto in via ipotetica ma in termini effettivi e concreti. In altre parole, l’astratta possibilità lavorativa o di impiego non rileva, salvo che il coniuge onerato fornisca la prova che il richiedent abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini; tenuto conto delle specifiche prospettive occupazionali connesse a fattori individuali e ambientali, e delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economica.
Determinazione dell’ assegno di divorzio
L’ammontare dell’ assegno di divorzio viene determinato dal giudice tenendo conto di diversi criteri, tra cui:
a) condizioni economiche dei coniugi: si terrà conto non solo della posizione economico-patrimoniale, ma anche della condizione sociale e personale;
b) ragioni della decisione: nella valutazione della debenza e della quantificazione dell’ assegno di divorzio non assumono rilevanza la colpa e la responsabilità della dissoluzione del vincolo matrimoniale. Pertanto tale requisito è del tutto marginale;
c) il contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
d) il reddito dei coniugi: deve essere considerato il reddito al netto delle ritenute di legge. Secondo quanto previsto dal codice di procedura civile i coniugi sono tenuti ad allegare ai propri atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) durata del matrimonio: tale riferimento temporale assume rilevanza sia in positivo, allorquando si scioglie un vincolo di lunga durata, sia in negativo, assumendo rilevanza anche la brevità dello stesso. Essa rileva ai fini della determinazione della misura dell’assegno, non con riferimento al riconoscimento. A tal fine si terrà conto anche della convivenza prematrimoniale della coppia.
La domanda dell’ assegno di divorzio
Il riconoscimento dell’ assegno di divorzio presuppone una domanda di parte. Quindi è escluso che esso possa essere riconosciuto d’ufficio dal giudice.
Si tratta di una domanda autonoma rispetto a quella relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Pertanto, potrà essere proprosta anche in un momento successivo alla pronuncia del divorzio.
Se i presupposti maturano durante il giudizio, la domanda può essere proposta anche in appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi in conseguenza del divorzio postulano la possibilità di modulare la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
Questo non esclude che la domanda possa essere proposta in un giudizio separato e autonomo successivo all’introduzione del divorzio e che, in pendenza di tale giudizio, le due cause possano essere riunite.
Onere della prova
La parte richiedente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge. In particolare, sul richiedente grava un onere di allegazione.
Tant’è che le norme che regolano la produzione documentale nei giudizi aventi ad oggetto il divorzio, prevedono che, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Analogo incombente è previsto a carico del convenuto.
Inoltre, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della Polizia Tributaria.
Quindi, il giudice può disporre indagini di Polizia Tributaria, disporre ordini di esibizione e autorizzare l’accesso alle banche bati dell’agenzia delle entrate. L’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali è meramente discrezionale e il giudice può decidere di non avvalersi della Polizia Tributaria, qualora ritenga che il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessiti di informazioni integrative.
Il richiedente l’assegno è tenuto a dare la prova:
a) del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge;
b) del nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza;
c) che il divario dipende dalle scelte di conduzione familiare, dai sacrifici fatti nell’interesse della famiglia e dell’assunzione del ruolo endofamiliare ricoperto.
È sempre possibile il ricorso alle presunzioni.
Modalità di corresponsione dell’ assegno di divorzio
L’ assegno di divorzio può essere corrisposto in due modalità:
- Assegno periodico: si tratta della modalità più diffusa, che prevede il versamento di una somma di denaro mensile;
- Assegno una tantum: si tratta di un’unica somma di denaro versata in un’unica soluzione;
Decorrenza dell’assegno di divorzio
L’ assegno di divorzio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
La disciplina dell’udienza di prima comparizione delle parti prevede che il giudice, quando ipone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico, determini la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. La riforma cartabia sembra non aver superato l’orientamento secondo cui non è possibile far decorrere l’assegno da un momento intermedio tra la data della domanda e la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Estinzione del diritto all’ assegno di divorzio
a) nuove nozze del beneficiario;
b) convivenza more uxorio del beneficiario. Assume rilevanza solo la convivenza che presenta i caratteri di uno stabile modello di vita. La semplice convivenza, quindi, non determina la perdita automatica dell’assegno, e può determinare la sola modificazione nel quantum, se l’ex coniuge è privo anche nell’attualità di mezzi adeguati ed è impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi.
c) morte del beneficiario o dell’obbligato.
La morte dell’obbligato determina l’estinzione dell’assegno divorzile ma fa sorgere, in capo al beneficiario – con esclusione delle ipotesi in cui è stata prevista la corresponsione una tantum dell’ assegno di divorzio – il diritto, qualora versi in stato di bisogno, ad ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
d) dichiarazione di nullità del matrimonio: in quanto travolge gli effetti della pronuncia del divorzio.
Imprescrittibilità
Il diritto ad ottenere l’ assegno di divorzio è imprescrittibile. Mentre le somme periodiche dovute a titolo di assegno di divorzio si prescrivono in 5 anni.
Considerazioni finali
L’ assegno di divorzio è uno strumento importante per garantire un adeguato tenore di vita all’ex coniuge economicamente più debole dopo il divorzio. La sua quantificazione è rimessa alla valutazione del giudice, che deve tenere conto di diversi criteri per determinare un assegno equo e proporzionato.