Riconoscimento del figlio

Riconoscimento del figlio

Il riconoscimento del figlio è l’atto formale con il quale il dichiarante assume di essere genitore del proprio figlio nato fuori dal matrimonio.

Come la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, il riconoscimento accerta giuridicamente il rapporto di filiazione. Ciò vuol dire che il riconoscimento rende superfluo l’accertamento giudiziale.

Il riconoscimento non può essere revocato e non ammette clausole che ne limitano gli effetti. La nullità di queste clausole non determina la nullità del riconoscimento.

Mentre in altri ordinamenti la donna viene riconosciuta per legge madre del figlio che ha partorito, nel nostro il riconoscimento del figlio rimane atto volontario, o altrimenti frutto di un accertamento giudiziale.

Il nostro legislatore ha optato di lasciare la donna libera di non assumere la responsabilità materna e di sottrarsi in questo modo da nascite indesiderate, anche potendo far ricorso al diritto all’anonimato.

Pertanto la nascita al di fuori del matrimonio, di norma, non è di per sé costitutiva del rapporto di filiazione (tanto per la madre quanto per il padre).

Il fatto che i genitori non sono sposati continua ad escludere che vi sia qualsivoglia presunzione di paternità, e ciò a tutela delle parti del vincolo di filiazione e dei terzi.

Quindi il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è atto discrezionale del genitore.

Condizione indispensabile per il riconoscimento del figlio è che lo stesso non abbia lo status di figlio nato in costanza di matrimonio, ovvero che non sia stato riconosciuto da altri. In questi casi l’acquisizione di un diverso status dovrebbe passare attraverso la rimozione di quello in essere, attraverso l’esperimento vittorioso dell’azione di disconoscimento di paternità ovvero dell’impugnazione del precedente riconoscimento, ove non conforme a verità.

Riconoscimento congiunto o separato

L’art. 250 c.c. prevede che il riconoscimento del figlio può essere effettuato, nei modi previsti dall’art. 254 c.c., congiuntamente o separatamente dai genitori, ancorché uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

Il riconoscimento del figlio solo concepito

Si ritiene inammissibile il riconoscimento di un figlio anche solo concepito. In tal caso il riconoscimento non può essere effettuato solo dal padre, se non con dichiarazione congiunta o con dichiarazione successiva al riconoscimento della materno. Diversamente l’individuazione del figlio richiederebbe l’indicazione della madre, in palese violazione dell’art. 44 D.p.r. 396/2000 che esclude il riconoscimento del nascituro da parte del padre prima della madre.

Forma del riconoscimento del figlio

Il riconoscimento può essere effettuato nell’atto di nascita oppure con una apposita dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile. Del pari il riconoscimento può essere eseguito nella dichiarazione di nascita, nella struttura, pubblica o privata, dove è avvenuto il parto.

Il riconoscimento del figlio può essere contenuto in un testamento, qualsiasi sia il contenuto di questo atto, che potrebbe anche limitarsi a contenere il predetto riconoscimento.

In caso di riconoscimento testamentario esso rimane valido anche a seguito della revoca del testamento.

Il riconoscimento in forma testamentaria dovrebbe ritenersi valido anche se effettuato da soggetto della sola capacità naturale, ma ancora privo di quella di agire, non avendo raggiunto la maggiore età.

Ciò che è necessario è sufficiente è che il dichiarante assuma di essere genitore del proprio figlio, senza limitarsi ad esprimere una opinione.

I soggetti

Il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, può essere effettuato dal genitore che abbia compiuto i 16 anni. Anche il genitore che non abbia raggiunta tale età può effettuare il riconoscimento, previa autorizzazione del giudice “valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio”.

Il giudice è chiamato a valutare la maturità psico-fisica del genitore, in quanto con il riconoscimento il genitore minorenne (a sua volta sottoposto alla responsabilità genitoriale dei propri genitori) assume la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale con conseguente attribuzione anche della capacità processuale in senso attivo e passivo, per far valere i diritti connessi alla responsabilità stessa.

All’uopo la legge sull’adozione concede la sospensione della procedura di adottabilità nel caso in cui il genitore infrasedicenne sia stato autorizzato al riconoscimento, ma non vi abbia ancora dato corso.

Dato che la materia non è attribuita specificatamente al tribunale per i minorenni, si deve ritenere che competente ad autorizzare il riconoscimento è il tribunale ordinario, segnatamente il giudice tutelare che è giudice specializzato su questioni inerenti gli atti personalissimi di soggetti privi della piena capacità d’agire.

Il riconoscimento del figlio da parte dell’interdetto

Nel caso di genitore interdetto il carattere strettamente personale del riconoscimento del figlio esclude che questo possa essere effettuato dal tutore. Semmai il tutore potrà promuovere l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità.

Il riconoscimento del figlio premorto

E’ ammesso anche il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti. La volontà del legislatore deve essere intesa nel senso che il genitore non è legittimato al riconoscimento se il figlio non ha lasciato discendenti, in quanto nel nostro ordinamento viene valutato negativamente il riconoscimento del genitore nel proprio esclusivo interesse.

Assensi e consensi

Se il figlio ha compiuto i 14 anni il riconoscimento non ha effetto senza il suo consenso. In tal caso tutto dipende dal figlio. Invero il figlio decide nel proprio interesse e l’assenso, così come una contraria manifestazione di volontà, è insindacabile e insuscettibile di rimozione mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria: ciò almeno quando il figlio sia capace di intendere di volere.

Diversamente sarebbe impugnabile per incapacità del soggetto dichiarata o naturale, e per vizi del volere.

La legge non prevede alcun termine per prestare l’assenso, con la conseguenza che esso potrebbe intervenire anche molto tempo dopo il riconoscimento, sia inter vivos che mortis causa, con ciò facendo retroagire gli effetti.

Visto che il legislatore riconosce al minore una sempre più capacità di autodeterminarsi l’assenso potrebbe intervenire anche dopo che il genitore, che per primo aveva effettuato il riconoscimento, avesse denegato il consenso e allo stesso modo quando la legittimità di detto diniego fosse stata confermata dal giudice.

Figlio di età inferiore a 14 anni

Se il figlio non ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento fatto da un genitore dopo il riconoscimento dell’altro pretende il consenso di quest’ultimo.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del primo genitore il consenso è prestato dal tutore o dal curatore speciale.

A parere dello scrivente, il legislatore non è che  abbia voluto demandare al primo genitore ogni valutazione in ordine all’interesse del figlio ad avere un secondo genitore, semmai  sembra che abbia voluto ritenere come il mancato tempestivo riconoscimento dopo il riconoscimento effettuato dall’altro genitore costituisca una situazione obiettiva di trascuratezza del figlio.

Pertanto il fondamento di tale previsione va ravvisato nell’esigenza di verificare se il riconoscimento da parte del genitore che abbia presumibilmente trascurato il figlio risponda o meno all’interesse di quest’ultimo e di conseguenza verificare se l’avvenuta trascuratezza non attesti l’inidoneità del genitore ad assumere la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il consenso del primo genitore si atteggia quale autorizzazione.

L’autorizzazione deve essere manifestata davanti all’Ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, o contestualmente al riconoscimento.

Mancato consenso e ricorso al giudice

Se il consenso viene negato, il genitore che vuole riconoscere il figlio può adire il tribunale (nel cui circondario è residente il genitore che si oppone al riconoscimento). Presentato il ricorso il presidente fissa un termine per la relativa notifica al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, il quale avrà la possibilità di proporre opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica. Il contraddittorio si instaura solo in modo differito e se ed in quanto l’altro genitore voglia opporsi.

Se entro il suddetto termine non viene proposta opposizione il tribunale emetterà sentenza sostitutiva del consenso negato.

Se invece viene proposta opposizione si apre un procedimento, in cui il giudice dispone l’assunzione delle necessarie informazioni e dispone anche d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova. Il giudice deve altresì procedere all’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12, in virtù del richiamato riconoscimento al minore di una sempre più ampia capacità di autodeterminazione, così come deve sentire il minore con età inferiore se capace di discernimento.

Il minore quale parte del procedimento deve avere un rappresentante sostanziale. L’opinione preferibile è quella che ritiene al tal fine indispensabile la nomina di un curatore speciale. D’altro canto è evidente ai più l’obiettivo conflitto di interessi che si determina tra il minore e il genitore che si oppone al riconoscimento. Questo, pertanto, impedisce che il genitore che ha negato il consenso possa essere rappresentate del minore.

E’ molto discutibile l’opinione che ritiene che rientri nella discrezionalità del giudice la nomina del curatore speciale. In ogni caso, qualora ciò si verifichi l’avvocato del primo genitore avrà un ruolo particolarmente gravoso dovendo scindere la posizione dell’assistito rispetto a  quella del minore, evitando di influenzare in qualsiasi modo la volontà del minore stesso.

La palese infondatezza dell’opposizione rende superflua l’istruttoria e permette al giudice di emanare la sentenza senza adottare i provvedimenti provvisori.

Il tribunale decide con sentenza nell’esclusivo interesse del minore.

La sentenza che sostitutiva del consenso mancante rende efficace il secondo riconoscimento e, conseguentemente, deve provvedere in ordine all’affidamento e mantenimento del figlio riconosciuto ed in ordine al suo cognome.

La decisione del giudice dato che riguarda gli interessi del minore non è vincolata alle domande delle parti e il giudicante potrà  giungere ad alcune decisione anche d’ufficio.

Il diniego di consenso al riconoscimento da parte del genitore, che via abbia provveduto per primo, sarà considerato legittimo solo se ed in quanto la condotta dell’altro genitore sia tale che, se avesse già riconosciuto il figlio, sarebbe passibile di gravi ed incisivi provvedimenti di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale. All’uopo il giudice sarò chiamato ad esprime un giudizio prognostico di grave disvalore delle capacità genitoriali di chi agisce per ottenere l’autorizzazione al riconoscimento.

Ottenuta la sentenza l’interessato potrà rivolgersi all’ufficio di stato civile, munito di copia autentica della sentenza, con l’annotazione del passaggio in giudicato, onde procedere al riconoscimento del figlio. E se non dovesse provvedervi, l’altro genitore non potrebbe supplirvi.

Infatti potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui il genitore autorizzato a riconoscere il figlio sia poco soddisfatto della decisione: per esempio perché si accompagna ad un regime di affidamento molto rigido, con una severa gradualità dell’instaurazione della relazione genitoriale con il figlio a fronte di un mantenimento assai rilevante magari con il matenimento del cognome materno. In questo caso è possibile allora che il padre rinunci al riconoscimento del figlio o lo faccia a distanza di tempo, con la conseguenza che se non vi provvede, dipendendo l’efficacia della sentenza dal riconoscimento, anche il pagamento del mantenimento non potrebbe essere preteso.

Pertanto alla madre del bambino non gli resterebbe che esperire l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità, appunto per richiedere, insieme allo status di figlio, anche il mantenimento di quest’ultimo.

I figli tra parenti

Con la riforma del 2012 è venuto meno il divieto di riconoscimento dei figli di parenti. Segnatamente la novella ha stabilito la riconoscibilità dei figli incestuosi,ossia di quelli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito, o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta.

Il legislatore,ad oggi, richiede solo che intervenga una autorizzazione del giudice, subordinata alla valutazione dell’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsivoglia pregiudizio.

Il giudice nel concedere l’autorizzazione dovrà appunto attenersi ad un duplice parametro: 1) l’interesse del figlio all’instaurazione del rapporto di genitorialità; 2) l’insussistenza di pregiudizi per il figlio.

L’autorizzazione deve essere preventiva, sotto pena di nullità del riconoscimento del figlio.

La competenza è del giudice minorile del luogo di residenza del figlio. Il rito sarà, anche in questo caso, quello camerale.

Vedi anche “Azione di riconoscimento di paternità”

Vedi anche “Dichiarazione giudiziale della paternità”

Vedi anche “Azione di reclamo dello stato di figlio”