Lā azione di reclamo dello stato di figlio ĆØ lāespressione del dirittoĀ fondamentale di ciascuna persona allo stato di figlio, cioĆØĀ allāaccertamento formale del suo rapporto di filiazione. Più propriamente lā azione di reclamo dello stato di figlio ĆØ lāazione che mira a far conseguire alla persona il vero stato di figlio non risultante dallāatto di nascita.
Lāart. 239 c.c. ĆØ stato profondamente modificato dal D.Lgs. 154/2013. Sono molteplici le ragione in virtù delle quali può essere promossa lā azione di reclamo dello stato di figlio.
Figlio di genitori coniugati diversi dai veri genitori
La disposizione in esame sancisce, innanzitutto, che il figlio possa reclamare uno status diverso da quello che possiede, in presenza di supposizione di parto o di sostituzione di neonato.
La supposizione di parto sia ha quando al bambino nato gli viene attribuita come madre una donna diversa da quella che lo ha partorito ovvero quando si sia simulato che una donna, la quale non ha partorito, abbia dato la luce un figlio nato da altra donna. Si ha sostituzione di neonato quando si attribuisce, per errore o con dolo, ad una donna che ha partorito la maternitĆ di un bambino che non ĆØ suo.
Quindi in entrambi i casi la madre ĆØ persona differente da lei che risulta dallāatto di nascita. Lā azione di reclamo dello stato di figlio può essere proposta a nulla rilevando che il figlio abbia un possesso di stato conforme alle (in veritiere) risultanze dellāatto di nascita. Sia nella supposizione di parto sia nella dolosa o colposa sostituzione di neonato, lā azione di reclamo dello stato di figlio potrĆ essere esercitata anche per sole ragioniĀ morali.
Figlio di genitori ignoti
La seconda ipotesi si ha allorquando il figlio ĆØ stato abbandonato da genitori non identificati o quando la madre, coniugata o meno, si ĆØ avvalsa di non essere menzionata nellāatto di nascita. In questi casi lā azione di reclamo dello stato di figlio ĆØ preclusa se il figlio ĆØ stato adottato mediante sentenza di adozione piena passata in giudicato. Il tutore del minore potrĆ dunque, anche successivamente alla dichiarazione di stato di abbandono fino a quando non interviene il giudicato sulla sentenza di adozione, chiedere la nomina di un curatore speciale per esperire lāazione di cui si va discorrendo.
Figlio riconosciuto in contrasto con la presunzione di paternitĆ
La terza ipotesi si ha allorquando, prima della formazione dellāatto di nascita, il figlio ĆØ stato riconosciuto come proprio da una persona diversa dal marito della madre. Ciò potrĆ accadere nel caso in cui la madre abbia a riconoscereĀ che il figlio ĆØ nato da persona diversa dal marito, consentendo al terzo di riconoscere il nato stesso, ovvero quando un terzo anticipi la formazione dellāatto di nascita e lāacquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio, riconoscendo lāaltrui figlio.
Tuttavia la presunzione di paternitĆ permane e il figlio riconosciuto da un terzo potrĆ sempre rivendicarla conĀ l’azione di reclamo di stato di figlio nei confronti del presunto padre.
Figlio concepito durante il “lutto vedovile”
Eā possibile, altresƬ, che vi sia il concorso di due presunzioni di paternitĆ (in quanto la madre si ĆØ risposata durante il periodo di ālutto vedovileā, vale a dire sotto la vigenza del divieto temporaneo di nuove nozzeĀ e in tale periodo ha concepito un bimbo che risulta presunto figlio tanto del primo che del secondo marito.
La persona che viene denunziata nellāatto di nascita come figlio di uno dei due padriĀ può esperire lā azione di reclamo di stato di figlio nei confronti dellāaltro presunto genitore.
In ogni caso lāultimo comma dellāart. 239 c.c., quale norma di chiusura, sancisce che lā azione di reclamo dello stato di figlio può essere promossa per accertare un diverso stato di figlio solo quando il precede ĆØ stato rimosso.
Lā azione di reclamo dello stato di figlio esercitata nei confronti dei genitori non coniugarti si specifica come azione per la dichiarazione giudiziale della paternitĆ o maternitĆ . Questa disposizione si presta a ricoprire , tra gli altri, i casi in cui il disconoscimento di paternitĆ consente al figlio disconosciuto di reclamare lo stato di figlio nei confronti del vero genitore esercitando lā azione di dichiarazione giudiziale di paternitĆ .
In alcuni casi (supposizione di parto o sostituzione di neonato, ovvero in caso di riconoscimento falso da parte di un uomo diverso dal marito) ĆØ essere necessario rimuovere, preventivamente, lo status di figlio risultante dallāatto di nascita, mediante contestazione dello stato o impugnazione del riconoscimento a seconda che i presunti genitori siano o meno uniti in matrimonio.
La pluralità di azioni concorrenti può essere riunita in un unico procedimento.
La legittimazione attiva
Lāazione di reclamo dello stato di figlio compete alĀ figlio. Trovano applicazione: lāart. 244, VI comma, c.c. in tema di legittimazione di un curatore speciale, nominato dal giudice, su richiesta del minore se ultraquattordicenne, ovvero dal pubblico ministero o dellāaltro genitore, in caso di etĆ inferiore; lāart. 245, secondo comma, a mente del quale la legittimazione ad agire spetta al curatore speciale del figlio maggiorenne incapace, nominato su istanza anche del tutore.
La legittimazione attiva, secondo una parte della dottrina, spetta anche coloro che assumono di essere i genitori. Pertanto anche se lāart. 249 c.c. non contempli questi ultimi tra i legittimati, il loro interesse a far valere il rapporto genitoriale non può essere posto in discussione. Peraltro lāart. 234 c.c. prevede che ciascun coniuge possa provare in giudizio che il bambino, nato dopo 300 giorni dallāannullamento dallo scioglimento del matrimonio o dalla separazione, ĆØ stato concepito durante il matrimonio.
Eāstata abrogata la precedente previsione che consentiva in caso di decesso del figlio, prima del compimento dei 23 anni, senza proporre lāazione la possibilitĆ che la stessa fosse proposta dai suoi discendenti.
Anche per i genitori in stato di interdizione o di grave ed abituale stato di infermitĆ di mente lāazione potrĆ essere promossa da un curatore speciale o dal tutore.
Legittimazione passiva
Lā azione di reclamo dello stato di figlio deve essere proposta nei confronti delle parti del rapporto di filiazione che si reclama e, quindi, se agisce il figlio nei confronti di entrambi i genitori. In mancanza di uno o diĀ entrambi i genitori il giudizio si instaura nei confronti dei loro eredi legittimi o testamentari. Se non vi sono eredi si instaura nei confronti di un curatore speciale, nominato dal giudice, davanti al quale il giudizio deve essere proposto.
Secondo alcuni, sebbene la legge non ne faccia parola, devono ritenersi parti necessarie del procedimento anche  i titolari del rapporto di filiazione che si assume come falsamene o erroneamente accertato. La sentenza, infatti, incide direttamente su tale rapporto e non può quindi non essere emessa anche nei loro confronti.
Ove i genitori non sono coniugati la domanda ben può essere proposta nei confronti di uno solo dei genitori. Lāazione di reclamo dello stato di figlio tende allora a sovrapporsi con quella di dichiarazione giudiziale della paternitĆ o maternitĆ , onde i rispettivi confini appaiono, come giĆ accennato, molto labili.
Prescrizione dellā azione di reclamo dello stato di figlio
Lāazione ĆØ imprescrittibile.
Il regime probatorio
Lāart. 241 c.c. nellāattuale formulazione, molto più snellaĀ che in passato, prevede che, in mancanza dellāatto diĀ nascita e di possesso di stato, la prova della filiazione possa essere fornita con ogni mezzo, e, dunque, anche tramite testimoni Ā essendo stato abrogato il secondo comma, relativo ai limiti della prova testimoniale. Allo stesso modo ĆØ stato abrogato lāart. 242 c.c. concernente il principio di prova per iscritto.
Eā evidente che anche la prova contraria può essere data con ogni mezzo.
Ancora una volta, lā azione di reclamo dello stato di figlio, per i figli nati al di fuori del matrimonio, si sovrappone a quella per dichiarazione giudiziale di paternitĆ o maternitĆ .
La Sentenza
La sentenza che riconosca la fondatezza dellā azione di reclamo dello stato di figlio, accerta lo stato di figlio, tra lāaltro, con effetto verso i genitori e i loro parenti. Ne consegue, che il figlio, fra lāaltro, perda, di regola, il cognome originariamente attribuitogli.
Alla sentenza deve essere data pubblicitĆ attraverso il registro delle nascite.
La sentenza di rigetto del reclamo, passata in giudicato, impedisce, al soccombente e ai suoi discendenti di proporre nuovamente unāidentica azione.
Vedi anche “Azione di riconoscimento di paternitĆ ”