Azione di reclamo dello stato di figlio

Azione di reclamo dello stato di figlio

L’ azione di reclamo dello stato di figlio è l’espressione del diritto  fondamentale di ciascuna persona allo stato di figlio, cioè  all’accertamento formale del suo rapporto di filiazione. Più propriamente l’ azione di reclamo dello stato di figlio è l’azione che mira a far conseguire alla persona il vero stato di figlio non risultante dall’atto di nascita.

L’art. 239 c.c. è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 154/2013. Sono molteplici le ragione in virtù delle quali può essere promossa l’ azione di reclamo dello stato di figlio.

Figlio di genitori coniugati diversi dai veri genitori

La disposizione in esame sancisce, innanzitutto, che il figlio possa reclamare uno status diverso da quello che possiede, in presenza di supposizione di parto o di sostituzione di neonato.

La supposizione di parto sia ha quando al bambino nato gli viene attribuita come madre una donna diversa da quella che lo ha partorito ovvero quando si sia simulato che una donna, la quale non ha partorito, abbia dato la luce un figlio nato da altra donna. Si ha sostituzione di neonato quando si attribuisce, per errore o con dolo, ad una donna che ha partorito la maternità di un bambino che non è suo.

Quindi in entrambi i casi la madre è persona differente da lei che risulta dall’atto di nascita. L’ azione di reclamo dello stato di figlio può essere proposta a nulla rilevando che il figlio abbia un possesso di stato conforme alle (in veritiere) risultanze dell’atto di nascita. Sia nella supposizione di parto sia nella dolosa o colposa sostituzione di neonato, l’ azione di reclamo dello stato di figlio potrà essere esercitata anche per sole ragioni  morali.

Figlio di genitori ignoti

La seconda ipotesi si ha allorquando il figlio è stato abbandonato da genitori non identificati o quando la madre, coniugata o meno, si è avvalsa di non essere menzionata nell’atto di nascita. In questi casi l’ azione di reclamo dello stato di figlio è preclusa se il figlio è stato adottato mediante sentenza di adozione piena passata in giudicato. Il tutore del minore potrà dunque, anche successivamente alla dichiarazione di stato di abbandono fino a quando non interviene il giudicato sulla sentenza di adozione, chiedere la nomina di un curatore speciale per esperire l’azione di cui si va discorrendo.

Figlio riconosciuto in contrasto con la presunzione di paternità

La terza ipotesi si ha allorquando, prima della formazione dell’atto di nascita, il figlio è stato riconosciuto come proprio da una persona diversa dal marito della madre. Ciò potrà accadere nel caso in cui la madre abbia a riconoscere  che il figlio è nato da persona diversa dal marito, consentendo al terzo di riconoscere il nato stesso, ovvero quando un terzo anticipi la formazione dell’atto di nascita e l’acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio, riconoscendo l’altrui figlio.

Tuttavia la presunzione di paternità permane e il figlio riconosciuto da un terzo potrà sempre rivendicarla con  l’azione di reclamo di stato di figlio nei confronti del presunto padre.

Figlio concepito durante il “lutto vedovile”

E’ possibile, altresì, che vi sia il concorso di due presunzioni di paternità (in quanto la madre si è risposata durante il periodo di “lutto vedovile”, vale a dire sotto la vigenza del divieto temporaneo di nuove nozze  e in tale periodo ha concepito un bimbo che risulta presunto figlio tanto del primo che del secondo marito.

La persona che viene denunziata nell’atto di nascita come figlio di uno dei due padri  può esperire l’ azione di reclamo di stato di figlio nei confronti dell’altro presunto genitore.

In ogni caso l’ultimo comma dell’art. 239 c.c., quale norma di chiusura, sancisce che l’ azione di reclamo dello stato di figlio può essere promossa per accertare un diverso stato di figlio solo quando il precede è stato rimosso.

L’ azione di reclamo dello stato di figlio esercitata nei confronti dei genitori non coniugarti si specifica come azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità. Questa disposizione si presta a ricoprire , tra gli altri, i casi in cui il disconoscimento di paternità consente al figlio disconosciuto di reclamare lo stato di figlio nei confronti del vero genitore esercitando l’ azione di dichiarazione giudiziale di paternità.

In alcuni casi (supposizione di parto o sostituzione di neonato, ovvero in caso di riconoscimento falso da parte di un uomo diverso dal marito) è essere necessario rimuovere, preventivamente, lo status di figlio risultante dall’atto di nascita, mediante contestazione dello stato o impugnazione del riconoscimento a seconda che i presunti genitori siano o meno uniti in matrimonio.

La pluralità di azioni concorrenti può essere riunita in un unico procedimento.

La legittimazione attiva

L’azione di reclamo dello stato di figlio compete al  figlio. Trovano applicazione: l’art. 244, VI comma, c.c. in tema di legittimazione di un curatore speciale, nominato dal giudice, su richiesta del minore se ultraquattordicenne, ovvero dal pubblico ministero o dell’altro genitore, in caso di età inferiore; l’art. 245, secondo comma, a mente del quale la legittimazione ad agire spetta al curatore speciale del figlio maggiorenne incapace, nominato su istanza anche del tutore.

La legittimazione attiva, secondo una parte della dottrina, spetta anche coloro che assumono di essere i genitori. Pertanto anche se l’art. 249 c.c. non contempli questi ultimi tra i legittimati, il loro interesse a far valere il rapporto genitoriale non può essere posto in discussione. Peraltro l’art. 234 c.c. prevede che ciascun coniuge possa provare in giudizio che il bambino, nato dopo 300 giorni dall’annullamento dallo scioglimento del matrimonio o dalla separazione, è stato concepito durante il matrimonio.

E’stata abrogata la precedente previsione che consentiva in caso di decesso del figlio, prima del compimento dei 23 anni, senza proporre l’azione la possibilità che la stessa fosse proposta dai suoi discendenti.

Anche per i genitori in stato di interdizione o di grave ed abituale stato di infermità di mente l’azione potrà essere promossa da un curatore speciale o dal tutore.

Legittimazione passiva

L’ azione di reclamo dello stato di figlio deve essere proposta nei confronti delle parti del rapporto di filiazione che si reclama e, quindi, se agisce il figlio nei confronti di entrambi i genitori. In mancanza di uno o di  entrambi i genitori il giudizio si instaura nei confronti dei loro eredi legittimi o testamentari. Se non vi sono eredi si instaura nei confronti di un curatore speciale, nominato dal giudice, davanti al quale il giudizio deve essere proposto.

Secondo alcuni, sebbene la legge non ne faccia parola, devono ritenersi parti necessarie del procedimento anche  i titolari del rapporto di filiazione che si assume come falsamene o erroneamente accertato. La sentenza, infatti, incide direttamente su tale rapporto  e non può quindi non essere emessa anche nei loro confronti.

Ove i genitori non sono coniugati la domanda ben può essere proposta nei confronti di uno solo dei genitori. L’azione di reclamo dello stato di figlio tende allora a sovrapporsi con quella di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, onde i rispettivi confini appaiono, come già accennato, molto labili.

Prescrizione dell’ azione di reclamo dello stato di figlio

L’azione è imprescrittibile.

Il regime probatorio

L’art. 241 c.c. nell’attuale formulazione, molto più snella  che in passato, prevede che, in mancanza dell’atto di  nascita e di possesso di stato, la prova della filiazione possa essere fornita con ogni mezzo, e, dunque, anche tramite testimoni  essendo stato abrogato il secondo comma, relativo ai limiti della prova testimoniale. Allo stesso modo è stato abrogato l’art. 242 c.c. concernente il principio di prova per iscritto.

E’ evidente che anche la prova contraria può essere data con ogni mezzo.

Ancora una volta, l’ azione di reclamo dello stato di figlio, per i figli nati al di fuori del matrimonio, si sovrappone a quella per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

La Sentenza

La sentenza che riconosca la fondatezza dell’ azione di reclamo dello stato di figlio, accerta lo stato di figlio, tra l’altro, con effetto verso i genitori e i loro parenti. Ne consegue, che il figlio, fra l’altro, perda, di regola, il cognome originariamente attribuitogli.

Alla sentenza deve essere data pubblicità attraverso il registro delle nascite.

La sentenza di rigetto del reclamo, passata in giudicato, impedisce, al soccombente e ai suoi discendenti di proporre nuovamente un’identica azione.

Vedi anche “Azione di riconoscimento di paternità”