La soppressione del testamento può comportare l’indegnità dell’autore a succedere al de cuius, che consegue ad un comportamento volontario che impedisca il realizzarsi delle ultime volontà dell’ereditando. La soppressione del testamento non conduce all’indegnità qualora sia posta in essere per celare situazioni incresciose, per neutralizzare un vantaggio che altrimenti escluderebbe altri dall’eredità o qualora colui che è accusato di soppressione del testamento sia contemporaneamente successore legittimo e l’erede designato nel testamento. Nel giudizio relativo all’indegnità a succedere l’attore deve dimostrare la sottrazione o la soppressione ed il verosimile carattere testamentario del documento, mentre il convenuto deve provare che il documento non era un testamento.
Questo in sintesi quanto è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sez. II, con la sentenza n. 17870 del 03.07.2019.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda un giudizio introdotto da una donna nei confronti del fratello in relazione alla duplice successione dei genitori.
Con riferimento alla successione paterna la donna chiedeva di accertarsi che il padre aveva donato indirettamente un immobile al fratello, ossia aveva dato a quest’ultimo i mezzi necessari per acquistare l’appartamento. Nonché chiedeva che il coerede fosse dichiarato indegno a succedere al padre perché aveva dato luogo alla soppressione del testamento consegnatogli dal genitore.
Con riferimento alla successione della madre chiedeva che fosse accertata la nullità del testamento olografo per difetto di autenticità, per essere state aggiunte alcune parole nella scheda testamentaria.
Il convenuto costituitosi in giudizio chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento ai fini della collazione della donazione indiretta di un appartamento fatta dal defunto in favore della sorella.
Il tribunale rigettava la domanda di indegnità, nonché quella di nullità del testamento materno, mentre accoglieva le reciproche domande di collazione.
La corte territoriale, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva la domanda di indegnità per soppressione del testamento, sulla base del rilievo che l’uomo aveva ricevuto dal padre una busta con su scritto aprire dopo la morte.
Inoltre la Corte di Appello riconosceva la nullità del testamento olografo della genitrice in conseguenza dell’aggiunta operata da mano aliena.
Proposto ricorso per cassazione contro quest’ultima sentenza, la Corte ha confermato la volontaria soppressione del testamento da parte del fratello convenuto. Secondo i giudici il fatto che l’uomo dopo aver riconosciuto il carattere testamentario del documento aveva omesso di eccepirne la perdita incolpevole o fatta per motivi degni di considerazione, ne aveva riconosciuto, in tal modo, implicitamente la volontaria soppressione del testamento.
D’altro canto la corte territoriale non aveva ritenuto credibile che la busta fosse stata consegnata alla madre, in quanto se fosse stato vero la donna avrebbe fatto rispettare le ultime volontà del marito.
Quanto alla nullità della scheda testamentaria della madre, l’inserimento inequivocabile di parole non autografe, per i principi a più riprese commentati, gli ermellini non potevano non confermare la decisione di secondo grado.
Infine una volta ribadito che la soppressione del testamento da luogo a indegnità, i giudici hanno confermato che la donazione effettuata dal de cuius in favore del figlio non poteva essere esclusa, come preteso dallo stesso, dalla collazione, anche se l’eredità era stata devoluta per rappresentazione ai figli dell’indegno.
Infatti ex art. 740 c.c. il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.
Pertanto la dichiarazione di indegnità, nel caso di specie per soppressione del testamento, non eslude l’operatività della collazione, limitandosi a spostare l’obbligo di conferimento a carico del discendente del donatario.
Vedi anche Aggiunta della data nel testamento olografo