La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è subordinata al presupposto che alla data della donazione il donante non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi, sicché non è possibile revocare la donazione nel momento in cui, pur essendovi figli alla data dell’atto di liberalità, successivamente ne nascano altri.
L’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli consente a colui che ha effettuato la donazione la facoltà di pentimento, sempre e solo a seguito della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza. Tale facoltà è riconosciuta dal nostro ordinamento in quanto in capo al genitore donante, con la nascita del figlio, nascono nuovi doveri. Segnatamente doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, il cui adempimento richiede che il genitore disponga di mezzi necessari per farvi fronte. Per tali ragioni il legislatore accorda al donante la possibilità di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l’adempimento dei sopraindicati doveri sia necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali. E’ di tutta evidenza che l’interesse tutelato, attraverso l’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, è quello di permettere al genitore donante di soddisfare i bisogni fondamentali dei figli.
L’art 803 c.p.c., che prevede la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, secondo la corte di cassazione trova la sua spiegazione nella complessità della psiche umana. Invero, secondo gli ermellini, legislatore presume che il donante, nel momento in cui non abbia avuto ancora figli, non può aver potuto valutare accuratamente l’interesse alla cura filiale, in quanto non ha ancora provato il sentimento di amor filiale, che è causa di dedizione e ragione di superamento di ogni altro affetto. Pertanto l’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data dell’attribuzione patrimoniale, esclude l’applicabilità della revocazione per sopravvenienza di figli, in quanto deve ritenersi, in tal caso, che l’atto di liberalità sia stato compiuto da chi già aveva avuto modo di provare l’affetto filiale, e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della corte di cassazione n. 5345 del 2 marzo 2017.
Vedi anche Revoca della donazione per ingratitudine
Vedi anche La collazione ereditaria