Data del testamento olografo

La data del testamento olografo deve essere olografa a pena di nullità. La semplice apposizione di un trattino tra i numeri indicanti il giorno di redazione della scheda testamentaria può causare la nullità, laddove fosse accertato che l’alterazione ad opera di terzi sia avvenuta contestualmente al suo confezionamento.

Questo è quanto stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31322/2023.

La vicenda

Il tribunale capitolino aveva ritenuto infondata la domanda diretta a far dichiarare la nullità del testamento di un uomo per difetto di autografia della data. Inoltre negava che il de cuius fosse in condizione di totale incapacità di intendere di volere al momento della redazione delle sue ultime volontà

La corte di Appello aveva confermato la sentenza di prime cure.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il terzo testamento, che aveva superato i due precedentemente confezionati, presentava si un’alterazione della data, per effetto dell’apposizione di un trattino tra i numeri di quest’ultima, ma non poteva escludersi che la presunta alterazione non fosse ascrivibile al de cuius e che, in particolare, la data del testamento di per sé non rileva come causa di nullità dell’atto, ma solo se è necessario accertare la capacità del testatore. Accertamento quest’ultimo che aveva dato esito positivo, sulla base delle certificazioni mediche relative all’ultimo ricovero del de cuius successivo alla redazione del testamento.

Avverso la sentenza della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione.

Olografia della data del testamento olografo

Innanzitutto il ricorrente riteneva che la mancanza di autografia della data del testamento olografo era causa di nullità dello stesso e che la sua alterazione non rileva solo dove si discuta della capacità del de cuius al momento della redazione delle sue ultime volontà.

Gli ermellini fanno ritenuto fondato il motivo di impugnazione.

In merito, va rammentato, come secondo gli artt. 602 e 606, l’omessa o l’incompleta indicazione della data comporta l’annullabilità del testamento olografo, che può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Infatti, per giurisprudenza consolidata, l’autografia del testamento olografo è per legge requisito di validità dell’atto, così si deve negare che la data possa essere ricavata aliunde da elementi estranei alla scheda o che l’invalidità del testamento sia subordinata all’incidenza cocreta di tale omissione sui rapporti derivanti dalle disposizioni testamentarie.

Inoltre il difetto di autografia della data del testamento olografo ha un valenza diversa rispetto alla sua alterazione. Solo quest’ultimo ha rilevanza se si discute della capacità del testatore.

Differenza tra mancanza di olografia e alterazione

In pratica, nel testamento olografo, l’omissione o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; mentre l’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante la predisposizione del documento, lo rende nullo, in quanto in tal modo vien meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Viceversa se l’intervento del terzo è intervenuto in epoca successiva alla sua redazione non impedisce al testamento di conservare la sua efficacia, tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”

Quindi nel caso di specie, la corte di Appello ha errato nell’escludere che l’alterazione non potesse dar luogo all’invalidità dell’atto, limitandosi ad ipotizzare che essa potesse essere opera del de cuius, senza operare alcuna indagine diretta ad accertare o meno la sia riconducibilità alla mano di terzi.

Incapacità del de cuius

Interessante è anche la seconda questione risolta dai supremi giudici, relativa alla capacità del de cuius.

Fermo che il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento anche prove atipiche, e quindi anche le risultanze delle indagini penali, purché le valuti nel contraddittorio delle parti. Rimanendo, in questo caso, indifferente che la ricorrente non avesse partecipato all’acquisizione delle stesse.

Necessità di infermità transitoria o permanente

Infatti secondo la giurisprudenza di vertice, sebbene l’annullamento del testamento per incapacità del disponente postuli l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente (o di altra causa perturbatrice), il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, condizione che non coincide necessariamente con quella del soggetto passivo del reato di circonvenzione, nulla impedisce al giudice di accertare l’incapacità sulla base delle risultanze del procedimento penale riguardante la commissione del reato di cui all’art. 643 c.p., ove reputate utili per la decisione.

Nel caso di specie siccome dagli accertamenti eseguiti non risultava alcuna incapacità del de cuius, così come confermato da successivi certificati medici, i supremi giudici hanno considerato giustificato il mancato ricorso ad apposita CTU, che rimane sempre decisione discrezionale del giudicante. Pertanto erano nel giusto i precedenti giudici nel ritenere perfettamente capace di intendere e di volere il de cuius alla data di predisposizione dell’ultima scheda testamentaria.

Conclusione

La Corte suprema alla luce di quanto sopra ha cassato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di Appello affinché la stessa investigasse circa la provenienze e il momento dell’intervenuta alterazione della data del testamento olografo.

Vedi anche “Aggiunta della data nel testamento olografo”