L’ eredità devoluta al minore può essere accettata solo col beneficio di inventario, ciò determina in capo allo stesso l’acquisto immediato della qualità di erede, a prescindere dalla redazione o meno dell’inventario.In tal caso il minore, se da un lato, non potrà più rinunciare all’eredità, dall’altro, potrà limitare la propria responsabilità per i debiti del defunto nei limiti dell’attivo ereditario redigendo l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età.
Questo in sintesi quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II, con l’ordinanza del 05.06.2019.
I fatti sottoposti al vaglio del giudice di primo grado
La vicenda riguarda una ragazza la cui madre, esercente la responsabilità genitoriale, aveva accettato con beneficio di inventario l’eredità devoluta alla minore. Convenuta in giudizio per il rilascio dell’immobile, la ragazza, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, veniva condannata al rilascio dell’appartamento, a suo tempo condotto in locazione dal de cuius, in quanto ritenuta occupante senza titolo non essendosi verificata la successione nel contratto di locazione.
Giudizio d’appello
Impugnata la sentenza del Tribunale, la Corte di Appello ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo che in pendenza del termine per redigere l’inventario fosse impossibile per la minore rinunciare all’eredità.
Avverso quest’ultima sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la suddetta pronuncia, ha confermato che nell’ipotesi di eredità devoluta al minore l’accettazione della stessa col beneficio di inventario fa acquistare al bambino la qualità di erede e preclude allo stesso, al raggiungimento della maggiore età, di rinunciare all’eredità.
Autorizzazione del Giudice Tutelare
Invero nel nostro ordinamento nel caso di eredità devoluta al minore, i genitori o il genitore esercente la responsabilità genitoriale può accettarla o rinunziarvi solo con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Accettazione con benficio di inventario
Nel caso di accettazione questa deve essere necessariamente fatta con il beneficio di inventario. Così il legislatore ha voluto l’art. 471 c.c., perseguendo lo scopo di evitare la confusione dei patrimoni dell’erede e del defunto, in modo da limitare la responsabilità del minore per i debiti ereditari nei limiti del valore dell’attivo ereditario.
Pertanto nel momento in cui il genitore o i genitori accettino l’eredità devoluta al minore col beneficio di inventario il minore cessa di essere semplicemente un chiamato all’eredità ed acquista la qualità di erede.
E se il rappresentante legale dell’incapace non redige l’inventario, l’art. 489 c.c. consente al minore di farlo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, limitando in tal modo la sua responsabilità rispetto ai debiti ereditari.
Altra forma di accettazione
Da ciò consegue che l’ eredità devoluta al minore può essere accettata solo con beneficio di inventario, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non potendo far acquistare al minore la qualità di erede.
Di talché in mancanza di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario il minore conserva la posizione di chiamato all’eredità e nel termine di prescrizione indicato dall’art. 480 c.c. il suo rappresentante legale potrà accettare l’eredità col beneficio di inventario, così come il minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare all’eredità.
Mancata redazione dell’invetario
Viceversa qualora chi eserciti la responsabilità genitoriale sul minore chiamato all’eredità accetti l’eredità con beneficio di inventario, ma non compia l’inventario questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età e se non vi provvederà entro tale termine, lo stesso sarà considerato erede puro e semplice e non potrà usufruire di quella limitazione di responsabilità che discende dalla redazione dell’inventario.
Principio di diritto
In conclusione secondo gli ermellini, in tema di eredità devoluta al minore, va ribadito che l’art. 489 c.c. non attribuisce al minore il diritto di rinunciare all’eredità se il suo rappresentante legale non vi ha rinunciato a suo nome, in quanto la norma in questione si limita ad attribuire al minore la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire che la sua responsabilità si limiti all’attivo ereditario.