Tabella unica nazionale danno alla salute superiore al 9%

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N..

Questi sono i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, Sez III, con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026.

La sentenza ha affrontato i delicati confini applicativi della Tabella Unica Nazionale, affrontando il delicato tema della successione dei criteri di liquidazione equitativa per i sinistri avvenuti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ponendo fine a un acceso contrasto giurisprudenziale tra l’applicazione delle storiche Tabelle di Milano e il nuovo parametro normativo.

La vicenda

A seguito di un sinistro stradale verificatosi il 20 febbraio 2021, il danneggiato agiva innanzi al Tribunale di Milano affinché fosse accertata l’esclusiva responsabilità del conducente, del proprietario e conducente, del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, nonché della relativa assicurazione.

L’attore chiedeva che entrambi i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e quantificava la propria pretesa nella somma complessiva di euro 235.215,65, deducendo di aver subito un danno biologico permanente nella misura del 35%, prolungati periodi di inabilità temporanea, un rilevante danno morale e un pregiudizio alla cenestesi lavorativa.

In particolare, l’attore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ha invocato l’applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – adottate dal Tribunale di Milano – e la conseguente personalizzazione nella misura massima ivi stabilita, anche in considerazione dell’incidenza delle lesioni sulla propria attività sportiva amatoriale.

La compagnia assicuratrice costituendosi in giudizio, ha sostenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura del 30% e ha altresì contestato l’entità del danno biologico permanente (riducendolo al 25%) e negato i presupposti per la personalizzazione del danno, ritenendo sufficiente l’importo che deduceva di avere già corrisposto.

Nel processo è intervenuta anche datrice di lavoro dell’attore, chiedendo la condanna dell’assicurazione al risarcimento dei danni subiti per l’assenza del dipendente e per la necessità di assumerne un sostituto.

Tabelle di Milano vs Tabella unica nazionale

Il Tribunale di Milano, con ordinanza ha sollevato, la questione pregiudiziale dell’individuazione del criterio applicabile ai fini della liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente, quale quello oggetto del giudizio a quo, dovendosi stabilire se il parametro di riferimento debba essere individuato nelle Tabelle milanesi (nell’edizione 2024, ossia quella generalmente utilizzata al momento della decisione), ovvero nella Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.

Equità e certezza del Diritto

La Corte ha esaminato se la T.U.N. debba avere un’applicazione retroattiva o generalizzata. I punti cardine della decisione includono:

1. Natura delle Tabelle ‘Pretorie’

Le tabelle elaborate dagli uffici giudiziari (come quelle di Milano) non sono norme di diritto, ma “cristallizzazioni” del potere equitativo del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c..

2. Il Ruolo della T.U.N. come parametro elettivo

Sebbene il D.P.R. 12/2025 ne limiti l’efficacia diretta ai sinistri successivi al 5 marzo 2025, la Corte riconosce alla T.U.N. una funzione di “parametro di riferimento nella ricerca di valori idonei ad assicurare uniformità di giudizio” anche per fatti anteriori.

3.Obbligo di Motivazione

Il giudice ha la facoltà di discostarsi dalla T.U.N. o continuare ad applicare le Tabelle milanesi per i sinistri pregressi, a patto di fornire una “motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari”.

Il superamento del “federalismo risarcitorio”

La Corte riconosce che l’obiettivo primario del legislatore, con l’introduzione della T.U.N. (D.P.R. 12/2025), era porre fine alla disparità di trattamento sul territorio nazionale. Prima della T.U.N., il risarcimento per la medesima lesione variava sensibilmente a seconda che venissero applicate le tabelle di Milano, Roma o altri tribunali. La Cassazione ritiene che, una volta che lo Stato ha individuato un parametro unitario, esso diventi il riferimento più autorevole per garantire l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (Art. 3 Cost.).

La natura delle Tabelle come “Parametri Equitativi”

Un punto cruciale del ragionamento, come si è accennato, riguarda la natura giuridica delle tabelle. La Corte ribadisce che:

  • Le tabelle “pretorie” (come quelle di Milano) non sono leggi, ma strumenti creati dai giudici per esercitare il loro potere di liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056 c.c.).

  • Poiché il giudice deve decidere secondo “equità”, egli deve tendere al parametro più aggiornato e condiviso al momento della decisione. La T.U.N., essendo l’espressione più recente della volontà normativa, rappresenta per la Corte il miglior “termometro” dell’equità sociale attuale.

La funzione di “Indirizzo” della Tabella Unica Nazionale

Sebbene il decreto non possa essere applicato retroattivamente in senso stretto (per il principio di irretroattività delle norme), la Cassazione distingue tra:

  • Efficacia Diretta: (Sinistri post 5 marzo 2025) dove la T.U.N. è obbligatoria.

  • Efficacia Indiretta: (Sinistri ante 5 marzo 2025) dove la T.U.N. funge da parametro del potere del giudice. In sostanza, la Corte dice che il giudice non può ignorare l’esistenza di un parametro nazionale ufficiale solo perché il fatto è avvenuto prima, poiché la T.U.N. riflette ciò che l’ordinamento oggi considera “giusto” risarcire.

Il dovere di motivazione rafforzata

La Cassazione conclude che, sebbene sia possibile discostarsi dalla T.U.N. per i vecchi sinistri (ad esempio continuando a usare le Tabelle di Milano), il giudice non può farlo in modo automatico. Deve fornire una motivazione puntuale che spieghi quali “circostanze del tutto peculiari” del caso concreto rendano il parametro nazionale inadeguato rispetto a quello milanese.

Certezza del diritto e legittimo affidamento

La Corte ha voluto evitare un “vuoto normativo” o un eccesso di discrezionalità. Elevando la T.U.N. a riferimento anche per il passato (salvo eccezioni motivate), si garantisce alle compagnie assicurative e ai danneggiati una maggiore prevedibilità dell’esito giudiziario, riducendo il contenzioso basato sulla speranza di ottenere di più in un tribunale rispetto a un altro.

In sintesi, i supremi giudici hanno considerato la T.U.N. non solo come una norma tecnica, ma come la massima espressione del valore di giustizia risarcitoria attualmente vigente nel sistema, rendendola pervasiva anche per i giudizi nati sotto il regime delle precedenti tabelle tribunali.1

Conclusioni

La sentenza in commento conferma che la T.U.N. è destinata a diventare lo standard nazionale. Tuttavia, per i sinistri avvenuti prima del marzo 2025, rimane salvo il potere del giudice di utilizzare le Tabelle di Milano qualora queste risultino più idonee a garantire l’integralità del risarcimento nel caso concreto, purché l’iter logico sia rigorosamente motivato.


FAQ  

Qual è il principio sancito dalla Cassazione n. 8630/2026? La Corte ha stabilito che la T.U.N. costituisce il nuovo parametro di riferimento per la valutazione equitativa del danno biologico, ma per i sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, il giudice può ancora applicare le Tabelle milanesi motivando le ragioni della scelta in base alle peculiarità del caso.

La T.U.N. è retroattiva? Formalmente no, poiché il D.P.R. n. 12/2025 ne fissa l’efficacia ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore. Tuttavia, la Cassazione ne suggerisce un “utilizzo indiretto” come guida per l’equità anche per i giudizi in corso.

Cosa succede se il giudice non applica la T.U.N. per un vecchio sinistro? Il giudice può legittimamente decidere di non applicarla, ma deve spiegare analiticamente perché i parametri milanesi (o altri criteri) siano più aderenti alla realtà del danno subito dal soggetto, evitando liquidazioni arbitrarie.

Le Tabelle di Milano sono state abolite? No, ma hanno perso la loro “egemonia” come unico parametro para-normativo nazionale per le macrolesioni da circolazione e sanità, venendo affiancate e tendenzialmente superate dalla T.U.N. in termini di uniformità nazionale.


Nota: Il presente articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia.