Rinuncia al legato in sostituzione di legittima

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima rende il legatario rinunciante un legittimario totalmente pretermesso dal testatore, che potrà pretendere la riduzione delle disposizioni testamentarie per ottenere la quota di riserva, fino a quando non rinunci anche all’azione di riduzione.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9734 del 14 aprile 2025.

La vicenda

Una donna conveniva in giudizio la sorella, chiedendo che fosse dichiarato che la convenuta aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore con testamento segreto dalla madre e che, conseguentemente, l’immobile oggetto del lascito era rientrato nell’asse ereditario, risultando di esclusiva proprietà dell’attrice, nominata erede universale.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’attrice unica erede della madre e affermando che il bene apparteneva all’asse ereditario.

La decisione veniva riformata in appello.

La Corte di merito, per quanto qui rileva, escludeva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio dell’appellante, il quale aveva dichiarato di voler accettare il legato in rappresentazione della madre e aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per impedire all’attrice di riacquistare il possesso dell’immobile.

Il Collegio, rilevato che l’attrice, nominata erede universale della madre, aveva accettato l’eredità e che la sorella aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima, riconsegnando il bene senza proporre azione di riduzione, riteneva che l’immobile non fosse divenuto di proprietà esclusiva dell’attrice. Osservava, infatti, che, in caso di rinuncia al legato in sostituzione di legittima, questo si converte in legato in conto di legittima, con la conseguenza che il relativo lascito deve essere computato ai fini del calcolo della quota disponibile, dovendo il legatario imputare alla propria quota il valore di quanto ricevuto. Solo successivamente a tale calcolo il legittimario può valutare l’eventuale proposizione dell’azione di riduzione. Concludeva, pertanto, che l’attrice non poteva considerarsi unica erede della defunta madre e che la sorella non fosse stata esclusa dall’eredità.

La decisione della Cassazione

Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione.

Gli Ermellini lo hanno ritenuto fondato, osservando che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima non determina la conversione dello stesso in legato in conto di legittima, ma comporta il rientro del bene nell’asse ereditario, con la conseguente possibilità per il legittimario pretermesso di esercitare l’azione di riduzione.

L’art. 551 c.c. dispone che, se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciarvi e chiedere la legittima. Se, invece, preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento qualora il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non acquista la qualità di erede. Tale disposizione non si applica quando il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione, al pari di ogni altro legato, si acquista ipso iure al momento dell’apertura della successione, senza necessità di accettazione; quest’ultima, se intervenuta, rende definitivo l’acquisto e preclude ogni successiva rinuncia.

Effetti della rinuncia al legato in sostituzione di legittima

La Suprema Corte ha precisato che, quando – come nel caso in esame – la rinuncia sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante non è più quella di legatario, bensì quella di erede pretermesso.

Infatti, il lascito avviene sotto la condizione risolutiva della rinuncia, la quale determina il venir meno retroattivo della disposizione, con conseguente rientro del bene nell’asse ereditario e devoluzione secondo le regole ordinarie, fatta salva l’azione di riduzione e il diritto del legittimario

di conseguire la quota di riserva.

L’automaticità dell’acquisto, tipica del legato, non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciarvi e chiedere la legittima.

Differenze tra legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima

Diverso dal legato in sostituzione è il legato in conto di legittima, con il quale il testatore non intende escludere il legatario dalla successione, ma attribuirgli un bene che deve essere imputato alla legittima, con la facoltà di trattenere il legato e di agire per il supplemento.

Nel legato in sostituzione, se il legatario accetta la disposizione, non ha titolo a conseguire l’intera legittima (qualora di valore superiore al legato) e non acquista la qualità di erede; nel legato in conto, invece, l’acquisto del legato non preclude la possibilità di chiedere il supplemento.

Pertanto, nel caso di specie, la legataria – avendo rinunciato al lascito – era divenuta una legittimaria totalmente pretermessa dalla testatrice, potendo agire in riduzione per ottenere la quota di riserva, non avendo, secondo la Corte di merito, rinunciato anche all’azione di riduzione.

La Corte di Cassazione ha quindi giustamente ritenuto che, in tale situazione, non operasse la rappresentazione, poiché, essendo la resistente erede pretermessa, la quota indisponibile a lei spettante per legge non risultava liberata fino a che non avesse rinunciato anche all’azione di riduzione.

Principio di diritto

L’art. 551 c.c. dispone che, se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Quando, tuttavia, la rinuncia sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante non è più quella di legatario, bensì quella di erede pretermesso. Il lascito avviene sotto condizione risolutiva della rinuncia, che ha l’effetto di far venir meno retroattivamente la disposizione, sicché il bene rientra nell’asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l’azione di riduzione e il diritto del legittimario di conseguire la quota riservata