Revocazione del testamento ex art. 687 c.c.

L’istituto della revocazione del testamento ex art. 687 c.c. non trova applicazione nell’ipotesi in cui alla data di confezione del testamento esistevano già altri figli del de cuius,  e la revocazione è invocata per la sopravvenienza di ulteriori discendenti. In altre parole, nell’ipotesi di testamento redatto allorquando il de cuius aveva già figli e dei quali era già nota l’esistenza, nel caso in cui sopravvenga un altro figlio non è possibile domandare la revocazione del testamento ex art. 687 c.c.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 18893 del Corte di Cassazione, Sez. 2, del 28.07.2017.

La vicenda riguarda la redazione di un testamento olografo prima della nascita di un ulteriore figlio del de cuius. Segnatamente tre fratelli citavano in giudizio il quarto fratello, nonché l’ultima sorella, al fine di sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 687 c.c. del testamento olografo del defunto padre, in conseguenza della nascita, in epoca successiva alla stesura del testamento, di quest’ultima figlia.

Il Tribunale rigettava la domanda. Impugnata la sentenza  innanzi alla Corte di Appello di Roma, il gravame veniva rigettato.

La corte di appello riteneva che l’istituto della revocazione del testamento ex art. 687 c.c. non poteva trovare applicazione per l’esistenza, al momento della redazione, di figli del de cuius. Inoltre per il giudice di seconde cure l’art. 687 c.c. esclude che possa operare la revocazione laddove il testatore abbia provveduto nel caso che esistessero ovvero sopravvenissero figli e discendenti di essi. Pertanto la corte di appello aveva escluso l’operatività della revocazione tenuto conto che nel caso in esame il testamento aveva disposto per l’ipotesi di sopravvenienza di altri figli.

Contro la sentenza del giudice di seconde cure, i soccombenti hanno proposto ricorso in cassazione.

Secondo il Supremo collegio la revocazione del testamento ex art. 687 c.c. presuppone che il de cuius abbia predisposto il testamento in un momento in cui la situazione familiare era connotata dall’assenza di figli ovvero dall’ignoranza assoluta di avere figli. Solo in tale  ipotesi la sopravvenienza di un figlio può dar luogo alla applicazione dell’istituto della revocazione del testamento ex art. 687 c.c.

Per i supremi giudici, la norma di cui si va discorrendo, quindi non ricomprende nell’ambito della revocazione anche la sopravvenienza di ulteriori figli.

Né, a parere degli ermellini, a diverse conclusioni può condurre un’indagine che abbia riguardo a quella che è la ratio della revocazione.

Per quanto qui interessa, secondo i giudici il fondamento della revocazione del testamento ex art. 687 c.c. è individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.

Tale interpretazione dell’art. 687 c.c. in chiave oggettiva è stata preferita a quella in chiave volontaristica, senza che tale soluzione si ponga in contrasto con il diverso approccio  che invece la corte ha posto alla base dell’esegesi della previsione di cui all’art. 803 c.c..

L’ancorare in chiave oggettiva la revocazione ad una modificazione della situazione familiare, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza assoluta di figli di cui si ignorava l’esistenza.

Pertanto sulla base delle accennate argomentazioni i supremi giudici hanno affermato l’inapplicabilità in radice dell’istituto della revocazione del testamento ex art. 687 c.c. nel caso in cui, nel momento della redazione del testamento, il de cuius era già a conoscenza di avere figli. Inoltre secondo la corte  tale motivazione ha una portata assorbente rispetto alle ulteriori critiche mosse alla sentenza di secondo grado, finalizzate a contestare l’affermazione del giudice di appello secondo cui in ogni caso sarebbe  ravvisabile una volontà del testatore ai sensi del 3 comma dell’art. 687 c.c.

Ai sensi del citato comma,  la revocazione del testamento ex art. 687 c.c. è esclusa qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti. A tal proposito si può rammentare che, secondo l’interpretazione richiamata dalla stessa sentenza in commento, tale disposizione deve essere intesa nel senso che l’espressione “provvedere” abbia in realtà un significato vicino a quello di “prevedere”. Sicché al fine di escludere l’operatività dell’istituto della revocazione del testamento ex art. 687 c.c. non si ritiene necessario che il testatore abbia fatto attribuzioni patrimoniali al figlio o al discendente. Quindi  non si esige  che vi siano delle specifiche attribuzioni in favore dei figli sopravvenuti, ma si ritiene sufficiente  che emerga la volontà del testatore di tener conto anche della possibile sopravvenienza di figli.