Rate del mutuo pagate durante il matrimonio

Rate del mutuo pagate durante il matrimonio

Le rate del mutuo pagate da un coniuge, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili in quanto riconducibili all’adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c.. Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte del mutuo imputabile all’altro per le rate successivamente pagate dovrà essere rimborsata.

Questo è quanto è stato statuito dalla Corte di Appello di Brescia, Sez. II, Sentenza 12 ottobre 2021, n. 1305.

La vicenda

Un uomo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale la moglie, dalla quale era separato giudizialmente, per sentirla con condannare al pagamento di una indennità per l’occupazione dell’ex casa coniugale in comproprietà, in quanto l’uomo si era trasferito insieme ai figli (collocati presso di lui) in un altro appartamento, mentre la moglie aveva continuato ad occupare la casa familiare, che in sede di separazione non era stata assegnata a nessuno dei coniugi.

Si costituiva in giudizio la moglie che a sua volta chiedeva, tra l’altro, che l’attore fosse condannato al rimborso delle quota di sua spettanza delle spese da lei sostenute per lavori straordinari ed urgenti e le rate del mutuo pagate durante il matrimonio e dopo la separazione dei coniugi.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale condannava la donna a pagare una indennità di occupazione in favore del marito fino al perdurare dell’occupazione esclusiva e rigettava la domanda di rimborso delle rate del mutuo pagate durante il matrimonio e per il periodo successivo.

Motivo della decisione

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la richiesta di una indennità di occupazione era equiparabile alla richiesta di fare parimenti uso del bene comune, anche se tale richiesta non era mai intervenuta. Pertanto alla luce dell’uso esclusivo dell’immobile comune da parte della moglie spettava al marito un indennizzo, a far data dalla domanda di mediazione.

Indennizzo che veniva liquidato sulla base del valore locatizio dell’unita abitativa.

Rate del mutuo pagate durante il matrimonio

Viceversa rigettava la domanda di rimborso delle rate del mutuo pagate durante il matrimonio in via esclusiva dalla moglie, nonché  quelle successive all’evento separativo, in quanto dalla CTU emergeva che i coniugi complessivamente avevano pagato somme equivalenti. Rigettava altresì la domanda di rimborso delle spese straordinarie in quanto in parte voluttuarie ed in parte eseguite in assenza di autorizzazione del marito (che neppure era stata chiesta).

Appello

A seguito di appello la corte territoriale ha confermato in parte la decisione del giudice di prime cure.

Il collegio ha ritenuto che la richiesta di indennizzo equivale alla richiesta di fare pari uso del bene comune.

Pertanto alla luce della violazione dell’art. 1102 c.c. ha ritenuto che la donna aveva impedito un pari uso del bene al marito, così confermando il diritto di quest’ultimo a percepire l’indennità di occupazione dalla data della richiesta.

In altre parole per i giudici di seconde cure il diritto a parcepire la suddetta indennità è sorto poiché la donna, a seguito della richiesta, non aveva offerto di uscire la casa in modo da consentire al marito di farne uso e nemmeno aveva acconsentito di vendere la casa.

Risarcibilità del danno

La Corte ha confermato altresì che il danno è in re ipsa.

Invero, secondo il giudice di seconde cure, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile; sicché l’esistenza del danno costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.

In verità più che in re ipsa, il danno è stato ritenuto sussistente sulla base di presunzioni.

Spese sostenute per la manutenzione

Il giudice di seconde cure ha escluso la ripetibilità delle spese di conservazione della cosa comune, in quanto la donna non ha dimostrato di aver interpellato il marito, né ha provato la necessità dei lavori asseritamente eseguiti, indicati solo sinteticamente senza offrire in comunicazione neppure la relativa fattura.

Questo perché in tema di spese di conservazione della cosa comune, l’art. 1110 cod. civ. – a prescindere dall’urgenza o meno dei lavori – sancisce che il comunista, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, ha diritto al rimborso delle spese necessarie sostenute per la conservazione della cosa comune, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri comproprietari o l’amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, anche in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.

Le spese sostenute quindi per la conservazione del bene vanno rimborsate, a condizione che sia dimostrata la necessità dei lavori e la trascuranza degli altri comproprietari.

Differente regime  delle rate del mutuo pagate durante il matrimonio e quelle pagate dopo la separazione

La Corte ha ritenuto errata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha valutato non ripetibili le somme versate a pagamento dei ratei di mutuo successivamente alla separazione.

Infatti i pagamenti delle rate del mutuo durante il matrimonio effettuati da uno dei congiugi in via esclusiva rientrano nell’ambito dell’obbligo di contribuzione dell’art. 143 c.c.; tale obbligo, infatti, non si esaurisce nel soddisfacimento dei bisogni primari, ma può avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da particolari disponibilità patrimoniali dei coniugi.

Quindi dato che nel corso del matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo il combinato disposto degli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo differenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.

Pertanto il pagamento delle rate del mutuo durante il matrimonio ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e come tali non sono ripetibili, mentre dalla separazione le rate pagate sono rimborsabili, per la quota parte imputabile all’altro coniuge.