I rapporti tra nipoti e nonni ricevono un’adeguata tutela dinanzi all’autorità giudiziaria anche dopo un evento separativo dei genitori dei primi.
Solitamente all’interno del nucleo familiare i figli mantengono contatti regolari con i parenti di entrambi i genitori.
In particolare i nonni svolgono importanti funzioni di supporto, in particolare di questi tempi. Molto spesso loro si dedicano all’accudimento e alla crescita dei nipoti, allorquando i genitori per motivi, per lo più di lavoro, non possono dedicare ai loro figli tutto il tempo necessario. Ad onor del vero molto spesso i nonni si fanno carico della famiglia del figlio, contribuendo sostanzialmente al loro mantenimento o, quanto meno, mettendo a disposizione la casa (dimora coniugale) a titolo gratuito (cd. comodato).
Sulla base del notorio, da tempo la giurisprudenza minorile aveva inquadrato nell’ambito delle condotte pregiudizievoli per i minori, che posso dar luogo a limitazioni alla responsabilità genitoriale, quelle condotte volte a ostacolare o impedire i rapporti tra nipoti e nonni. Tali condotte venivano percepite, e per questo ricondotte nell’alveo dell’art. 333 c.c., come potenzialmente lesive in un sereno ed equilibrato sviluppo della personalità dei bambini. Questo avveniva anche se non sembrava configurabile un diritto dei parenti ad una relazione con il minore.
Alla luce di questo il giudice minorile, talvolta, ha imposto ai genitori di tenere un comportamento conforme all’interesse del minore, prevedendo specifici momenti di frequentazione e di incontro del minori con i parenti, con una conseguente limitazione della “potestà”.
Ad oggi l’art. 315 bis c.c. prevede un vero e proprio diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.
Crisi genitoriale
Questo diritto permane anche in caso di separazione dei genitori.
Diritto dei nipoti di mantenere rapporti significati con i nonni
In particolare, con la riforma del 2013 l’art. 315 bis c.c. ha affermato il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.
Diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti
Inoltre, il legislatore con l’art. 317 bis c.c ha espressamente previsto il diritto degli ascendenti a mantenere i rapporti con i minori.
Quindi il nostro ordinamento riconosce ai ascendenti un vero e proprio diritto soggettivo al mantenimento di un siffatto rapporto, tale principio vale in primis nei rapporti tra nipoti e nonni. Non si tratta più di un semplice interesse che può trovare tutela dinanzi al giudice solo se conforme al corrispondente superiore interesse del minore.
Titolari di tale diritto sono non solo gli ascendenti in linea retta (ad esempio nonni ma anche quelli in linea collaterale (ad esempio zii), rispetto ai quali il minore è un nipote.
Ovviamente gli altri parenti permangono portatori di un semplice interesse tutelabile solo se coincidente con quello del minore.
Il rapporto tra nipoti e nonni, quindi, riceve una tutela per cosi dire bilaterale, ovvero, sia dal lato del minore che da lato dei nonni.
Il fatto che questi ultimi hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti sta ad indicare che presupposto della tutela è che un siffatto rapporto deve essersi instaurato ed essere esistente.
Qualora il rapporto tra nonni e nipoti non si è mai instaurato (a prescindere dai motivi e dalle eventuali responsabilità) si deve parlare di interesse, che deve corrispondere indispensabilmente con l’interesse del minore ad instaurare quel rapporto, che troverà attuazione con i tempi e le modalità che verranno considerati opportuni dall’autorità giudiziaria.
Tutela dei rapporti tra nipoti e nonni
Il legislatore acconsente ai nonni (ai discendenti in generale), ai quali sia impedito di continuare ad avere un rapporto con i nipoti, di ricorrere al giudice (del luogo di abituale residenza del minore) affinché vengano adottati tutti i provvedimenti più idonei nell’interesse esclusivo del minore medesimo. Questo sta a significare che la tutela dei diritti dei nonni trova sempre e comunque un limite nel superiore interesse del minore.
In concreto qualora la lesione derivi dal comportamento dei genitori del minore, l’ascendente ha diritto di rivolgersi al tribunale per i minorenni denunciando di fatto una condotta, che ad oggi, costituisce una conclamata violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale. In tal caso saranno i genitori a dover dimostrare che la loro condotta ostativa sia conforme con l’interesse superiore del figlio.
La medesima iniziativa spetta pure agli altri parenti del minori titolari di un mero interesse coincidente con quello del minore. In tal caso questi dovranno dimostrare che la condotta dei genitori sia pregiudizievole per il minore.
Laddove i genitori siano parti di un procedimento di separazione, di nullità, di annullamento del matrimonio, ovvero di affidamento della prole nata al di fuori del matrimonio, al di là di una stretta interpretazione letterale dell’art. 38 disp. Att. c.c., si deve ritenere che sia possibile un intervento (adesivo o addirittura autonomo) davanti al giudice ordinario già investito della causa.
Pertanto i rapporti tra nipoti e nonni possono essere tutelati dinanzi all’autorità giudiziaria sia dal lato del minore (solitamente d’ufficio) sia dal lato dei nonni su iniziativa degli stessi.