La sanzione amministrativa è nulla se l’autorità non fornisce prova dell’adeguata segnalazione dell’autovelox.
Invero l’autorità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, deve fornire la prova fotografica dell’accertamento dell’infrazione nonché di aver apposto, “lungo il tratto di strada sul quale è stata accertata l’infrazione, idonea segnalazione, ad informazione degli utenti della strada, che consente alle forse di polizia di poter effettuare la contestazione non immediata in forza di apposita ordinanza prefettizia ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/2002”.
Il Giudice di Pace di Lecce nella sentenza 1287 del 15.03.2016, ha affermato questo principio di diritto, osservando come l’autorità accertatrice ha l’onere di provare la correttezza del proprio operato, essendo la stessa attore sostanziale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
Pertanto il ricorso dell’automobilista è stato accolto in quanto l’autorità non ha provato di aver rispettato l’art. 142 cod.str., il quale impone che le postazioni di controllo debbono essere ben segnalate e visibili.