L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28935 del 2 novembre 2025 interviene su un tema che, nella pratica successoria, genera spesso conflitti: la gestione del libretto postale cointestato dopo il decesso di uno degli intestatari e il ruolo di Poste Italiane in presenza di opposizioni da parte degli eredi.
L’occasione è fornita dal contenzioso tra Poste Italiane S.p.A. e un erede, cointestatario – con facoltà disgiunta – di un libretto postale con il de cuis.
Il fatto
Il cointestatario del libretto postale richiedeva a Poste Italiane il rimborso della quota del 50% della somma giacente sul libretto postale cointestato.
Una coerede notificava però a Poste un’opposizione allo scorporo e al pagamento, sostenendo che l’intera somma dovesse entrare in successione e essere divisa tra tutti gli eredi.
Poste Italiane, richiamando l’art. 157 del d.P.R. 156/1973 e gli artt. 177–180 del d.P.R. 256/1989, riteneva l’opposizione sufficiente per bloccare ogni rimborso, persino quello relativo alla sola quota del cointestatario superstite.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo con cui era stato riconosciuto il credito del cointestatario, ma la Corte d’Appello di Reggio Calabria ribaltava la decisione, ritenendo applicabile la disciplina del D.M. 6 giugno 2002 sui libretti postali.
Poste ricorreva in Cassazione.
Il ragionamento della Corte
Secondo Poste il libretto era stato aperto nel 1991 e quindi soggetto alla disciplina previgente, che consentiva agli eredi di opporsi e determinava il blocco del rimborso fino a provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La Cassazione respinge l’argomento: la Corte d’Appello aveva accertato che il rapporto era sorto nel 2003, quando il libretto fu convertito nel nuovo modello, e questo accertamento – mai contestato nei gradi di merito – è definitivo.
Dunque, si applica integralmente il D.M. 6.6.2002, che ha abrogato la normativa precedente.
Il nuovo art. 8 del D.M. 2002 prevede l’irrilevanza della “opposizione degli eredi”
La Suprema Corte sottolinea che la normativa del 2002:
non contiene più la possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari;
stabilisce che il prelievo eseguito da uno degli intestatari libera Poste, salvo il caso in cui venga notificato un atto da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità dell’intestatario.
E la nozione di “disponibilità del credito” viene interpretata non come titolarità del credito, bensì come legittimazione alla riscossione.
Perciò, il decesso di un cointestatario non elimina affatto la legittimazione del superstite se il libretto è a pari facoltà di rimborso.
Libretto postale cointestato: pari facoltà e rapporti interni: il nodo fondamentale
La Cassazione richiama i principi consolidati sulla solidarietà attiva:
chi è cointestatario con pari facoltà può pretendere il pagamento dell’intero nei confronti del debitore;
ma, nei rapporti interni, chi riceve il pagamento deve rendere conto agli eredi del cointestatario defunto della quota spettante.
La tutela degli eredi, quindi, si esercita contro il cointestatario superstite, non contro Poste.
La funzione dell’art. 8 D.M. 2002 è chiara: tutela Poste dal rischio di pagare a chi non è legittimato.
Non protegge gli eredi e non impone alcun blocco del libretto salvo che nessuno degli originari intestatari sia più legittimato.
Perché il blocco totale era illegittimo
La Cassazione precisa:
il cointestatario superstite è legittimato a riscuotere (almeno) la sua quota;
l’opposizione dell’erede non integra un atto che fa venire meno la disponibilità del credito da parte dell’intestatario superstite;
Poste, quindi, non poteva bloccare l’intero saldo del libretto postale cointestato.
La Corte osserva che, se la normativa del 2002 consente addirittura la riscossione dell’intera somma da parte del superstite, a maggior ragione non può essere negata la richiesta limitata al 50%, come nel caso.
Conclusione
Dall’analisi sistematica emerge il seguente principio: nel libretto postale cointestato con pari facoltà di rimborso, sorto dopo l’entrata in vigore del D.M. 6.6.2002, il cointestatario superstite mantiene la piena legittimazione alla riscossione del credito – anche limitatamente alla propria quota – e Poste Italiane non può opporre il blocco del libretto sulla base della mera opposizione degli eredi del cointestatario defunto. La norma dell’art. 8 D.M. 2002 tutela Poste solo rispetto alla perdita della legittimazione alla riscossione, non rispetto alle contestazioni interne sulla titolarità del credito.
In altre parole, il ricorso di Poste Italiane è stato respinto, con conseguente conferma della condanna al pagamento in favore del cointestatario della metà del saldo del libretto, in quanto ai sensi degli artt. 1854 e 1298 c.c. il libretto postale cointestato a firme disgiunte istituisce un rapporto obbligatorio, assistito da una presunzione di contitolarità al 50%, dal che discende che ciascun cointestatario ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, rafforzato nella specie dalla clausola “pari facoltà di rimborso”, che istituisce un rapporto di solidarietà attiva tra i titolari, in ragione della quale solidarietà attiva, ai sensi dell’art. 1295 c.c., nei rapporti interni, alla morte di uno dei concreditori, il credito (che internamente, appunto, spetta a costui) “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote”.
Domande Frequenti (FAQ) sul Libretto Postale Cointestato
D: Il libretto postale cointestato viene bloccato in caso di morte di un cointestatario?
No, il libretto postale cointestato con facoltà disgiunta (a “pari facoltà di rimborso”) non viene bloccato automaticamente. La Corte di Cassazione ha stabilito che il cointestatario superstite mantiene la piena legittimazione alla riscossione, almeno per la propria quota, se il rapporto è disciplinato dal D.M. 6 giugno 2002.
D: Gli eredi possono bloccare la quota del cointestatario superstite?
No, la mera opposizione degli eredi del de cuius non è sufficiente a bloccare la riscossione della quota da parte del cointestatario superstite. La Cassazione specifica che l’opposizione non integra l’atto necessario a far venir meno la legittimazione alla riscossione del superstite ai sensi del D.M. 2002.