Legato di usufrutto in sostituzione di legittima

Nel caso di legato di usufrutto in sostituzione di legittima, se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all’erede. Da ciò discende che l’erede del legittimario si trova, sotto questo aspetto, nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa. Quindi se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato, e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, il suo erede si troverà nella medesima condizione in quanto è divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 17861 del 27.08.2020.

La vicenda

Con testamento pubblico il defunto aveva lasciato al proprio coniuge un legato di usufrutto in sostituzione di legittima. In particolare il legato sostitutivo aveva per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell’eredità.

Il coniuge legittimario con missiva preannunciava l’esercizio dell’azione di riduzione nei limiti consenti dalla legge. Deceduto il coniuge, l’erede di quest’ultimo rinunciava al legato di usufrutto in sostituzione di legittima.

A tale rinunzia seguiva l’esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.

Il Tribunale accoglieva la domanda e attribuiva all’erede della legittimaria una quota di comproprietà del terreno caduto in successione.

La Corte di Appello confermava la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione veniva proposto ricorso per cassazione, che veniva respinto.

Rinuncia al legato di usufrutto in sostituzione di legittima

Per la corte di vertice la rinuncia al legato sostituivo di legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, può risultare anche da atti univoci compiuti dal legatario, che implichino necessariamente la volontà di rinunciare al legato.

Atto univoco non può essere considerata la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, in quanto non si può negare a priori che siffatta dichiarazione possa avere il significato di una vera e propria riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, conservando il legato.

Neppure costituisce atto univoco la volontà di rinunciare al legato sostitutivo di legittima la proposizione dell’azione di riduzione, in quanto quest’ultima può celare l’intento di conseguire il legato e la legittima.

Presupposti per l’esercizio dell’azione di riduzione

Però, è indubbio che la rinuncia possa provenire anche dall’erede del legittimario.

Pertanto, secondo gli ermellini, non è condivisibile la tesi secondo la quale con la morte della legataria il diritto di usufrutto si estingue, in quanto viene acquistato automaticamente con l’apertura della successione, con la conseguenza che non sarebbe più possibile rinunciarvi, con la conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione di riduzione per difetto dei presupposti di legge.

Invero il legato sostitutivo rimane soggetto alla norma generale di cui all’art. 649 c.c., per cui il legato si acquista immediatamente con l’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, fatta salva, però, la facoltà di rinunciarvi.

In sintesi, quindi, la domanda di riduzione potrà essere respinta solo se il legittimario, prima che la causa sia trattenuta in decisione, non dichiari di rinunciare al legato o, se si tratta di legato di immobili, non fornisca la prova di avervi rinunziato con la forma dovuta.

Accettazione del legato di usufrutto in sostituzione di legittima

Quindi, il fatto che il legato venga acquistato automaticamente non significa che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Infatti con l’accettazione il legatario fa proprio definitivamente il beneficio del legato, che diviene definitivo e quindi non più rinunziabile.

Posizione dell’erede del legittimario

Alla luce di quanto precede, i Supremi Giudici hanno confermato che nel caso di legato di usufrutto in sostituzione di legittima, se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare passa all’erede, il quale, sotto questo aspetto,viene a trovarsi nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa. Di conseguenza se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato, e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, il suo erede si troverà nella medesima condizione in quanto è divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione.

In altre parole il legato di usufrutto non si trasmette all’erede di diritto, ma a quest’ultimo viene trasmessa comunque la posizione giuridica connessa al legato acquistato ope legis, inclusa la facoltà di rinunciarvi, che una volta esercitata permette l’esperimento dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.