L’azione di riduzione è riservata ai soli legittimari (art. 536 c.c.). L’erede legittimo, anche se subentra in rappresentazione, non è legittimato a proporre tale azione.
Questo principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18069 del 03.07.2025.
La vicenda
Nel 2013 un uomo convocava in giudizio davanti al Tribunale il padre, la zia e il figlio di quest’ultima, chiedeva:
– di accertare la sua qualità di erede e la sua pretermissione dalla successione ereditaria della zia paterna, a sua volta pretermessa dalla successione del padre a causa di un patto successorio vietato, del quale chiedeva di dichiarare la nullità;
– di accertare la lesione della quota di legittima spettante alla zia e per l’effetto, una volta ricostruito il suo patrimonio, di disporre la reintegrazione della sua quota quale legittimario e, verificata la lesione della legittima, di ridurre le quote ab intestato, le eventuali disposizioni testamentarie e le donazioni a favore del figlio della zia convenuta in giudizio;
– di dichiarare la simulazione pure dell’atto con il quale il nonno e la nonna avevano trasferito lo stesso immobile al predetto nipote figlio della zia.
La zia e il figlio si costituivano in giudizio, tra l’altro, eccependo la nullità dell’atto di citazione, l’inammissibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse ad agire dell’attore e l’improponibilità dell’azione di riduzione per mancata accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
La domanda veniva in un primo momento rigettata dal Tribunale di Agrigento, mentre successivamente veniva parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Palermo, che ha riconosciuto l’attore come erede legittimo della zia, dichiarando, però, improcedibile l’azione di riduzione per omessa accettazione con beneficio di inventario e rigettando ogni altra istanza.
Ricorso per cassazione
L’attore proponeva ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi principali:
Contestazione della declaratoria di inammissibilità della domanda di simulazione dell’atto di vendita immobiliare;
Violazione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
Errata declaratoria di improcedibilità dell’azione di riduzione, domandata dall’erede subentrato per rappresentazione per omessa accettazione con beneficio di inventario;
Errata condanna alle spese processuali, nonostante l’accertamento della qualità di erede.
Rigetto del ricorso
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso.
Il cuore della decisione si basa su un chiarimento essenziale: l’attore pur essendo erede legittimo della zia, non era legittimario, e quindi non aveva titolo per proporre l’azione di riduzione, che è riservata ai soggetti indicati tassativamente dall’art. 536 c.c. (coniuge, figli, ascendenti).
La Corte ha precisato che l’inammissibilità dell’azione non derivava dalla mancanza di beneficio d’inventario, ma dalla carenza assoluta di legittimazione attiva in capo al ricorrente. Di conseguenza:
la domanda di simulazione proposta in funzione dell’azione di riduzione è stata considerata priva di interesse;
la mancata concessione dei termini istruttori non ha leso alcun diritto di difesa, essendo il ricorrente giuridicamente privo del potere di agire in giudizio per quegli specifici fini;
la condanna alle spese è stata ritenuta coerente con l’esito del processo: l’unico capo accolto (il riconoscimento come erede legittimo) è risultato irrilevante ai fini sostanziali della causa
L’azione di riduzione è riservata ai soli legittimari
Pertanto gli ermellini hanno ritenuto la domanda di riduzioni improponibile non perché il ricorrente non aveva accettato l’eredità della zia con beneficio di inventario, ma perché era privo della legittimazione a proporre l’azione di riduzione. Tale azione, come prevedono gli artt. 553 e 557 c.c., spetta infatti ai legittimari, che possono chiedere, nel concorso con altri successibili, che le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducano proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la loro quota. Il ricorrente non era però legittimario (cfr. l’art. 536 c.c.), ma erede legittimo della zia, come accertato la Corte d’appello, cosicché non poteva proporre l’azione di riduzione.
Di talchè è stato ribadito il principio di diritto per cui l’azione di riduzione è riservata ai soli legittimari.