L'alcolismo non esclude l'affidamento condiviso

L’alcolismo non esclude l’affidamento condiviso

L’alcolismo non esclude l’affidamento condiviso, in quanto non costituisce prova automatica di disinteresse nei confronti del figlio.

Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 07.09.2022, n. 26352

La vicenda

La Corte appello di Cagliari confermava la statuizione del giudice di prime cure, che disponeva l’affidamento condiviso di una minore con collocamento della stessa presso la madre con incarico ai servizi sociali di proseguire nel percorso di avvicinamento della bambina al padre. Inoltre confermava la sanzione di mille euro a carico della donna per aver ostacolato l’esercizio del diritto di visita per alcuni anni.

Esclusione dell’affidamento condiviso

La corte territoriale escludeva l’affidamento esclusivo in quanto i problemi di dipendenza dall’alcool dell’uomo non costituivano la causa del dedotto disinteresse paterno, tenuto conto del comportamento impeditivo della madre. Invero le difficoltà paterne (superabili con il supporto dei nonni paterni e dei servizi territoriali) non avevano impedito al minore di provare un naturale forte affetto nei confronti del padre.

Peraltro nella consulenza tecnica d’ufficio veniva affermato che nella minore emergono  evidenti problematiche connesse alla mancanza di una figura genitoriale ulteriore e diversa rispetto a quella materna foriera di aspetti punitivi e pericolosi quali la menzogna e la paura, caratterizzata anche dalla volontà di compiacere la madre o la paura di sbagliare, atteso che la relazione con la bambina era basata sulla interdipendenza, ed era la bambina a dover gratificare il bisogno di affetto della madre.

L’alcolismo non esclude l’affidamento condiviso

Sulla base di questa analisi del Tribunale, condivisa dalla Corte territoriale, la Corte di vertice ha confermare che l’alcolismo non esclude l’affidamento condiviso, in quanto non costituisce prova automatica di disinteresse nei confronti del figlio (soprattutto laddove il minore manifesti il bisogno di mantenere una rapporto con entrambi i genitori).