E’ nulla la ripartizione in parti uguali delle spese condominiali anche in mancanza delle tabelle millesimali. Pertanto la delibera adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli spese condominiali, in deroga all’art. 1123 c.c., determina la nullità della relativa delibera condominiale.
Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 4259 del 21.02.2018 adottata dalla Corte di Cassazione, Sez. VI.
La vicenda riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale con la quale veniva ripartito in parti uguali,e non secondo i millesimi, il compenso dovuto dallo stesso condominio all’avvocato condomino, che avendo svolto attività difensiva in favore dell’ente di gestione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo.
Impugnata la delibera, il Giudice di Pace dichiarava improcedibile l’impugnazione perché proposta con ricorso anziché con atto di citazione. Avverso la decisione del giudice di primo grado veniva proposto appello.
Il tribunale riteneva legittima la ripartizione delle spese legali (relative al decreto ingiuntivo non opposto) in quote paritarie non esistendo le tabelle millesimali e non essendo applicabile l’art. 1132 c.c. proprio perché il condominio non aveva deliberato di resistere alla pretesa attivata con il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione.
Quest’ultima in riforma della sentenza di secondo grado ha statuito che è nulla la ripartizione in parti uguali delle spese condominiali anche in mancanza delle tabelle millesimali. Invero in caso in cui vi sia stata la condanna giudiziale definitiva del condominio al pagamento di una somma di denaro in favore del creditore dello stesso ente, la ripartizione tra i condomini delle spese derivanti dalla condanna del condominio va in ogni caso effettuata sulla base dei criteri previsti dall’art. 1123, salvo diversa convenzione.
La mancanza delle tabelle millesimali non giustifica la ripartizione in parti uguali delle spese condominiali. Infatti in mancanza delle tabelle spetta al giudice di stabilire l’entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà. Quindi la delibera adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli oneri condominiali, in deroga all’art. 1123 c.c., va ritenuta nulla.
Inoltre, la suprema corte ha confermato che è, altresì, invalida la delibera che, all’esito di un giudizio tra il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo il pagamento pro quota delle spese sostenute dallo stesso condomino per il compenso del difensore nominato, non potendo trovare applicazione in tale ipotesi, neppure in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.
Quindi, concludendo, è nulla la delibera condominale che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese condominiali e qualora queste siano spese legali dovute in conseguenza della soccombenza del condominio, il singolo condomino risultato vincente all’esito del giudizio, non partecipa alle spese legali sostenute dall’ente per la propria difesa e al rimborso di quelle dovute, allo stesso condomino vincitore, a seguito dalla condanna del condominio.