La difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità

La difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità

La difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità del loro figlio minore non può essere affidata ad un unico difensore in quanto lesiva del diritto di difesa della madre.

Segnatamente nel procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la posizione, anche processuale, della madre è per sé stessa autonoma e distinta da quella paterna; essendo ciascun genitore portatore, di istanze e interessi individuali, separati e tra loro naturalmente diversi e, per ciò stesso, anche potenzialmente contrapposti. Ciò emerge anche dalla rilevazione del dato sociale, in cui molto spesso manca una compiuta indipendenza e autonomia della posizione della madre. Da questo ne deriva che la difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità affidata ad un unico difensore è lesiva del diritto di difesa ex art. 24 Cost. della madre e dà luogo ad un conflitto di interessi «virtuale», da cui discende la nullità della costituzione della genitrice e quindi dell’intero procedimento rispetto al quale il vizio si è verificato.

Questo in sintesi il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez I, con l’ordinanza n. 6247 del 5 marzo 2021.

Il caso

Con sentenza il Tribunale minorile dichiarava lo stato di adottabilità di un bimbo, su richiesta del PM, disponendo la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nonché l’interruzione degli incontri protetti, confermando il tutore provvisorio nominato. Il tribunale collocava il minore presso una famiglia ai fini dell’adozione.

Giudizio di appello

Avverso la sentenza di prime cure proponeva opposizione la madre del minore, prendendo le distanze dal compagno ristretto in carcere. La donna sottolineava altresì che il suo comportamento era sintomatico di un atteggiamento improntato a responsabilità e protezione del minore. Deduceva la nullità del procedimento, in quanto la difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità era stata affidata ad un difensore d’ufficio, nonostante la manifesta incompatibilità tra le due posizione dei genitori. Infatti la madre del minore nominava un proprio difensore solo ad esito del procedimento di primo grado.

La corte territoriale respingeva l’impugnazione.

Erronea dichiarazione di assenza di una effettiva lesione del diritto di difesa

I giudici di seconde cure hanno ritenuto che nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore è prevista la nomina di un difensore d’ufficio ai genitori del minore, ove gli stessi non abbiano nominato un difensore di fiducia, senza che siano disciplinate situazioni di potenziale incompatibilità delle rispettive posizioni, a fronte dell’oggetto della causa, riguardante l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore rispetto alla quale l’eventuale indagine in ordine alle relazioni endo-familiari ha natura solo incidentale. In applicazione di siffatta interpretazione nel corso del procedimento veniva nominato un unico difensore per entrambi i genitori del minore.

Pertanto la corte ha ritenuto che l’eccezione proposta fosse solo formale, non essendo stata dedotta alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente, derivante dalla pretesa situazione di incompatibilità del difensore.

Violazione dei diritti della madre del minore

Nel merito, la Corte territoriale riteneva che la protratta istituzionalizzazione della minore fino alla collocazione presso famiglia individuata dal Tribunale per i minorenni, a causa di una situazione di oggettiva e grave inadeguatezza dei genitori, coinvolti con alterne soluzioni in un rapporto connotato da violenze fisiche e maltrattamenti oltre che da dipendenza della donna dal compagno, sino al concepimento di un’altra figlia, rendeva la situazione familiare irrecuperabile e, segnatamente, dalla madre in tempi coerenti con le esigenze della minore.

La corte riteneva comunque che il progetto di recupero intrapreso dalla donna, vittima di abusi e maltrattamenti, non risultava circostanza valutabile ai fini invocati, tenuto conto dei tempi e delle difficoltà oggettivamente configurabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a fronte delle immediate esigenze della minore.

Ricorso per cassazione

Avverso il provvedimento della corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione.

La ricorrente ha lamentato che la corte di appello non aveva tenuto in minimo conto le richieste istruttorie dalla stessa avanzate. In particolare della richiesta di CTU sulle competenze genitoriali della ricorrente e dell’acquisizione dei verbali delle deposizioni testimoniale della ricorrente a carico del padre della minore e la richiesta di acquisizione del fascicolo riguardante le figlie quale prova ai fini del decidere sulla sua capacità genitoriale.

Sosteneva altresì la nullità del procedimento in quanto la difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità era stata affidata ad un unico difensore, nonché per la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1.

La difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità affidata ad un unico difensore

La suprema corte ha ritenuto sussistente la nullità dell’intero giudizio in quanto la difesa dei genitori nel procedimenti di adottabilità era stata affidata ad un unico difensore.

Invero nel caso di unico difensore per più parti, è rilevante non soltanto l’ipotesi del conflitto di interessi attuale ed effettivo, ma anche il conflitto virtuale. Da ciò consegue che la costituzione in giudizio della parte risulta viziata e quindi inammissibile e rilevabile d’ufficio in quanto siffatta violazione investe i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto alla difesa.

Sussistenza di un conflitto virtuale tra genitori

Nel caso di cui ci si occupa gli ermellini hanno ritenuto sussistente un conflitto virtuale, in quanto derivante direttamente dal fatto di essere le parti del procedimento genitori del minore, che, quali soggetti distinti l’uno dall’altro, sono portatori istanza e interessi individuali, separati e tra lo diversi, e quindi potenzialmente contrapposti.

Elementi da cui desumere il carattere virtuale del conflitto di interessi

Il carattere virtuale del conflitto di interessi corrente tra i genitori nell’ambito della dichiarazione dello stato adottabilità del loro figlio minore, risulta immediatamente conseguente alla diversa forma di genitorialità che, normalmente, viene espressa dai due genitori, già in funzione della diversità di genere e del diverso ruolo genitoriale esercitato.

Nondimeno è desumibile dal rapporto di coppia, che risulta, anche nella società attuale, connotato dall’assenza di una compiuta indipendenza e autonomia della posizione della madre rispetto a quella che viene assunta dal padre.

Situazione di dipendenza che nella fattispecie concreta ha trovato manifestazione anche attraverso violenze domestiche e maltrattamenti dell’uomo sulla donna. Violenza fisica e psicologica che non ha potuto che riverberarsi anche nella incompleta esplicazione del diritto di difesa della donna madre del minore.

Principio di diritto

Alla luce di quanto precede la corte di vertice ha espresso il principio di diritto secondo il quale “in tema di procedimento per lo stato di adottabilità di un minore, la posizione di ciascun genitore risulta, in sè stessa, potenzialmente diversa da quella dell’altro, dandosi così luogo a una situazione di conflitto d’interessi virtuale. Ne segue che la nomina del difensore d’ufficio deve procedere attraverso la indicazione di altrettanti difensori, a pena di nullità delle attività processuali svolte dal giudice nel contraddittorio con un unico difensore, portatore della difesa di due posizioni in conflitto”.

Conclusioni

E siccome nel procedimento per dichiarazione dello stato di adottabilità, la normativa vigente (titolo II della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001) attribuisce ai genitori del minore una legittimazione autonoma, connessa a una intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell’intero procedimento, la nomina di un unico difensore d’ufficio comporta la nullità dell’intero procedimento rispetto al quale il vizio relativo si è verificato: nel caso  in esame, la nullità del procedimento di primo grado.

In conclusione, da un punto di vista prettamente processuale, nel caso in cui la difesa dei genitori nel procedimento di adottabilità è affidata ad un unico genitore, ne consegue la nullità del procedimento con la conseguente remissione della controversia non al Tribunale, ma alla Corte di Appello che deve provvedere alla rinnovazione degli atti.