Per poter far dichiarare l’illegittimità dell’ iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale, il debitore deve allegare e provare l’esistenza del fondo, che i debiti erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era pienamente consapevole.
Tale principio di diritto è stato ribadito da ultimo dalla Suprema Corte, Sez. V, 09.11.2016, sent. n. 22762, nell’ambito di una vicenda che vede coinvolto ancora una volta un contribuente, al quale è stato notificato un avviso di iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale.
Il cittadino ha impugnato l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando, tra l’altro, la legittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c. in virtù del fatto che i beni ipotecati erano stati già conferiti in un fondo patrimoniale istituito per soddisfare i bisogni della famiglia e destinato a far fronte ai soli debiti contratti per tali ragioni.
Accolta in parte la domanda, la decisione della Commissione di prime cure veniva appellata dal ricorrente davanti al collegio di secondo grado. Quest’ultimo respingeva il gravame. Contro la sentenza del giudice di seconde cure il cittadino ha depositato ricorso in cassazione.
Il supremo collegio nell’enunciare le ragioni di diritto sopra richiamate, ha confermato i propri indirizzi in materia di iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale, ribadendo quanto segue.
E’ plausibile iscrivere ipoteca anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale. L’iscrizione deve avvenire alle condizioni di cui all’art. 170 c.c.. L’ iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia il mezzo diretto a soddisfare i bisogni della famiglia o se il creditore non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia. Queste circostanze non possono ritenersi provate, né escluse, per il sol fatto dell’insorgenza del credito nell’esercizio dell’impresa (Cass., Sez VI e V, Ordinanza n. 3738 del 24.02.2015).
L’ipoteca non è atto del processo esecutivo configurandosi quale atto prodromico all’espropriazione immobiliare. Ciò non toglie che è applicabile l’art. 170 c.c. anche all’ iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale.
Infatti secondo la giurisprudenza è esclusa la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.
Invero non vi è differenza tra ipoteca iscritta da un creditore comune e quella iscritta dal fisco. In entrambe le ipotesi il giudicante dovrà valutare, volta per volta, la natura del debito che ha dato genesi all’ipoteca e verificare se l’obbligazione sia sorta per appagare o meno urgenze di natura familiare anche se si discute di crediti commerciali soggetti ad iva.
Difatti la Corte di Cassazione, sez. III, sent. 5385/2013, ha stabilito che se uno dei coniugi che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisce contro un suo creditore reclamando – in ragione dell’inerenza del bene al fondo- che venga acclarata, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’illegittimità dell’ipoteca che il creditore abbia iscritto sull’unità immobiliare, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato assunto per uno scopo avulso alle necessità della famiglia e che il creditore fosse consapevole di tale evenienza, anche nel caso di iscrizione ex art. 77 del DPR del 29.03.1973, n. 602.
Al fine di soddisfare l’onere probatorio incombente sul debitore non è sufficiente affermare che i debiti tributari sono geneticamente esterni ai bisogni del nucleo familiare e che la consapevolezza del creditore è da considerarsi in re ipsa.
Segnatamente, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 170 cod. civ. incombe su chi vuole opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Di talché, laddove sia proposta opposizione all’esecuzione per negare il diritto del creditore di procedere in via esecutiva, l’opponente deve fornire la prova, da un lato, della regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, dall’altro, che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi esorbitanti i bisogni della famiglia. A tal fine il giudice deve specificatamente indagare sul fatto produttivo dell’obbligazione, a prescindere dalla natura. Quindi, le unità immobiliari confluite nel fondo patrimoniale non potranno essere salvate dall’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’assumere l’obbligazione fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia. Quest’ultimi sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei esigenze ritenute tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo di vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (cass., Sez. III, sent. 4011 del 19.02.2013).
Seguendo questo iter logico il Collegio ha respinto il ricorso del contribuente.