Inadempimento del dovere di visita del figlio

Inadempimento del dovere di visita del figlio

L’ inadempimento del dovere di visita del figlio da parte del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c. Invero il diritto-dovere di frequentare e visitare il figlio è espressione dell’autodeterminazione del genitore, il cui esercizio  è rimesso alla libera e consapevole scelta discrezionale  di quest’ultimo. Semmai l’ inadempimento del dovere di visita del figlio può essere stigmatizzato dal giudice con le sanzioni previste dall’art. 709-ter c.p.c.(ammonizione, risarcimento, sanzione pecuniaria), e, nei casi più gravi, con la modifica dei provvedimenti in vigore in tema di affidamento se non addirittura con l’adozione di provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Questo in estrema sintesi è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 6471 del 6 Marzo 2020.

La vicenda

La vicenda riguarda un uomo, nei cui confronti era intervenuta la dichiarazione giudiziale di paternità,  che non aveva rispettato gli obblighi di visita fissati, quanto a tempi e modalità, dal provvedimento che regolamentava gli incontri con il figlio minore.

Il tribunale su ricorso della madre aveva sanzionato l’ inadempimento del dovere di visita del figlio da parte del padre stabilendo che quest’ultimo versasse alla madre del minore la somma di € 100,00 per ogni futuro inadempimento dell’obbligo di incontrare il figlio.

Proposto il reclamo la corte territoriale lo rigettava confermando il decreto del giudice di prime cure.

Ricorso per cassazione

Il padre del bambino proponeva ricorso per cassazione sostenendo l’incoercibilità né diretta né indiretta del dovere di intrattenere rapporti con il figlio. Secondo il ricorrente al diritto del minore di ricevere le visite doveva essere contrapposto il suo diritto potestativo  del genitore di non incontrare il bambino. Inoltre il padre riteneva che il dovere di incontrare il ragazzo non è coercibile e, in ogni caso, il suo inadempimento  non era assoggettabile  ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzione all’art. 709-ter c.p.c.

La madre della donna sosteneva la correttezza della decisione dei giudici di merito sottolineandone il carattere pedagico, consistente nel rendere l’altro genitore consapevole della gravità della propria condotta.

Incoercibilità del diritto-dovere di visita del figlio minore

La Suprema corte ha confermato che il diritto-dovere di visita del figlio minore proprio del genitore non collocatario, non è coercibile neppure  prevedendo a carico del genitore, inadempiente del dovere di visita del figlio, l’obbligo di pagare  una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva.

Per quanto qui interessa, all’interno della famiglia, nel rapporto genitori-figli, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo nell’attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni.

Quindi la responsabilità genitoriale è strumentale alla realizzazione degli interessi dei minori. In questo ambito il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo cooperando con l’altro nei compiti di assistenza, cura ed educazione della prole.

Il diritto-dovere di visita, da un lato, in quanto diritto è tutelabile nel’ipotesi di ostruzione o di impedimento del suo esercizio da parte del genitore collocatario, il quale ha l’obbligo di astenersi dal rendere più difficoltoso o di impedire l’esercizio di quel diritto dall’altro genitore, e, dall’altro, è rinunciabile da parte del titolare.

In quanto dovere è ancorato ad una spontanea osservazione da parte dell’interessato e, pur nella sua finalità di favorire l’equilibrata crescita del minore, non si può pretendere l’adempimento coattivo di siffatto dovere.

Bigenitorialità

Nell’ambito della bigenitorialità, quale principio cardine del nostro ordinamento, al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti con il proprio figlio, corrisponde il diritto di quest’ultimo di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo, che è chiamato a collaborare con l’altro per l’assolvimento degli obblighi verso la prole.

In questo contesto il dovere di frequentare e visitare la prole è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta del genitore non collocatario, per una discrezionalità che incontra i limiti e le sanzioni proprie della  materia.

Ogni diversa lettura, che prevedesse la possibilità di sanzionare l’ inadempimento  del dovere di visita del figlio con strumenti estranei al diritto di famiglia e mutuati dal sistema generale  dell’obbligazioni, frustrerebbe la finalità stessa di quel diritto, quale strumento diretto alla realizzazione dell’interesse del minore, inteso come crescita ispirata ai canoni dell’equilibrio ed adeguatezza.

Inadempimento del dovere di visita del figlio

Quindi l’ inadempimento del dovere di visita del figlio si manifesta in tutta la sua incoercibilità ad iniziativa dell’altro, con la conseguente impossibilità di prevedere una “penale” monetaria per ogni successivo inadempimento. In altre parole l’ inadempimento del dovere di visita del figlio non è coercibile, in quanto il rapporto genitore figlio può essere oggetto di regolamentazione nei suoi modi e tempi, ma non può mai costituire oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.

L’emanazione,in caso di inadempimento del dovere di visita del figlio, del provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. si pone, quindi, in contrasto con l’interesse del minore il quale, per tale via, subirebbe una monetizzazione preventiva e la conseguente banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello della frequentazione.

Sanzioni applicabili

In caso di inadempimento del dovere di visita del figlio, o del versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento, o del compimento di atti che comunque arrechino pregiudizio alla prole, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. può  modificare i provvedimenti in vigore e   contestualmente può:

  1. ammonire il genitore;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o nei confronti dell’altro;
  3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75.00 ad un massimo di € 5.000 a favore della cassa delle ammende.

L’art. 709-ter ha lo scopo di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori. Si tratta di sanzioni per una condotta già posta in essere e non una misura coercitiva preventiva e indiretta di un dovere per l’ventuale sua futura inosservanza.

In altre parole i poteri di intervento del giudice, previsti dall’art. 709-ter c.p.c. sono circoscritti al presente.  Per le conseguenze future di un possibile successivo protrarsi del comportamento sanzionato i poteri del giudice  si limitano al potere di ammonimento.

Fermo restando che se il comportamento sanzionato permane il giudice può anche modificare i provvedimenti in vigore in tema di affidamento, nonché essere emettere provvedimenti de potestate, financhè  la decadenza stessa della responsabilità genitoriale.

La non coercibilità del diritto di visita non vale ad escludere che dall’ inadempimento del dovere di visita del figlio non possa derivare conseguenze sia da un punto di vista civilistico (ad es. affidamento esclusivo, decadenza dalla responsabilità genitoriale o limitazioni della stessa) sia da un punto di vista penalistico (responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Principio di diritto

Alla luce di quanto precede secondo gli ermellini “il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.