Illegittima segnalazione alla centrale rischi e danno da perdita di chance

L’illegittima segnalazione alla centrale rischi obbliga la banca a risarcire il danno patito dal soggetto segnalato sotto il profilo della perdita di chance da calcolarsi alla stregua del valore attuale netto dell’investimento. In altre parole, il soggetto che si vede negare la concessione di un finanziamento per realizzare un’attività produttiva, in considerazione dell’avvenuta segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi,  può agire in giudizio per far affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’istituto di credito, qualora il progetto è da ritenersi fattibile sotto il profilo industriale e finanziario. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Mantova del 9 marzo 2017.

La vicenda riguarda un imprenditore che era stato socio di una s.r.l. e socio accomandatario di un’altra società, che, in tale veste, aveva sottoscritto atti di fideiussione a garanzia dell’ottenimento di linee di credito in favore delle predette società da parte di una banca. A seguito dell’inadempimento delle obbligazioni assunte le linee di credito venivano revocate e conseguentemente promosse azioni esecutive anche nei confronti del garante. La posizione dell’imprenditore garante veniva definita transattivamente, con il pagamento della somma proposta ed accettata dall’istituto di credito, mentre la società a responsabilità limitata veniva dichiarata fallita.

Sanata la propria posizione l’imprenditore, in vista dell’attuazione di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, si era visto negare ogni possibilità da parte degli istituti di credito a finanziare il progetto imprenditoriale, in quanto  il suo nominativo risultava segnalato a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d’Italia. Avviate le indagini del caso, il malcapitato aveva scoperto che risultava ancora una segnalazione a sofferenza contributiva della società a responsabilità limitata e una ulteriore segnalazione collegata all’esposizione debitoria della predetta società. E ciò nonostante gli accordi transattivi intervenuti con la propria banca, la quale non aveva provveduto a eliminare il suo nominativo presso la centrale rischi, evidentemente ritenendo che la transazione avesse avuto ad oggetto unicamente la posizione della società in accomandita semplice.

Pertanto l’imprenditore, dapprima tentava  di definire bonariamente la vertenza offrendo una ulteriore somma (pur ritenuta non dovuta), al sol scopo di avviare il progetto industriale in cantiere. Successivamente, fallito questo tentativo, ricorreva in via d’urgenza al tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal data base della centrale rischi.

Il giudice investito della questione, in contraddittorio con la banca, in accoglimento della domanda cautelare, ordinava all’istituto di credito l’immediata cancellazione della illegittima segnalazione  alla centrale rischi. Intervenuta tale decisione, la banca aveva solo parzialmente adempiuto all’ordine del giudice costringendo l’imprenditore a azionare un ulteriore ricorso a seguito del quale la banca ha dato piena attuazione all’ordine del giudice.

Pertanto alla luce dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della banca, che aveva pregiudicato la possibilità di dare avvio al progetto industriale, l’imprenditore agiva in giudizio anche al fine di ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di chance.

Il giudice, innanzitutto, ha accertato che l’attore aveva assunto iniziative volte alla realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica da vendere ad un gestore specializzato nell’ambito di una attività agricola, concretizzatesi:

  • nella ricerca di finanziamenti da parte di istituti;
  • nella richiesta ad un operatore specializzato di predisporre un progetto di impianto;
  • nella presa di contatto con il sindaco del comune interessato e con il direttore dell’Agenzia che forniva supporto tecnico a privati e a imprese nell’ambito delle fonti rinnovabili;
  • nell’assunzione di contratti con operatori operanti nel fotovoltaico;
  • nelle ricerche svolte per l’individuazione dei terreni ove ubicare l’impianto;
  • nella richiesta di preventivi per la costruzione dell’impianto;
  • nella individuazione delle risorse personali e di quelle della moglie da investire nell’impresa.

Sulla scorta di tali accertamenti, il tribunale ha ritenuto che il progetto di avvio dell’iniziativa imprenditoriale aveva assunto carattere di sufficiente concretezza e non costituiva una mera ipotesi di lavoro, ritenendo, altresì, irrilevante la circostanza che il piano richiedesse ulteriori dettagli sia sul piano finanziario sia sul piano industriale.

A parere del giudicante, tale conclusione è stata corroborata dalla disponibilità di un istituto di credito a finanziare l’iniziativa, inoltre, dal fatto che in luoghi limitrofi a quello della ipotizzata ubicazione erano state concesse le prescritte autorizzazioni per la costruzione di analoghi impianti, ed infine dal fatto che il consulente tecnico aveva appurato  che l’attore possedeva i requisiti per essere autorizzato alla realizzazione dell’impianto ed era in grado di reperire idoneo terreno sul quale edificarlo e che l’attività imprenditoriale avrebbe generato utili.

Pertanto secondo il giudice  nella fattispecie concreta si potevano riscontrare tutti gli elementi per riconoscere il risarcimento del danno da perdita di chance, in base al principio di diritto secondo cui “la perdita di chance costituisce danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza”.

Invero dall’istruttoria era emerso che il progetto non aveva potuto prendere avvio per l’esistenza della illegittima segnalazione alla centrale rischi.  D’altro canto, ha osservato il Tribunale come è da ritenersi notorio che in presenza di tale tipo di segnalazione, avuto  riguardo al rilevante importo dei finanziamenti occorrenti per realizzare siffatto impianto, nonché alla natura di per sé stessa rischiosa dell’iniziativa economica in questione, nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, avrebbe potuto concedere il prestito. Tanto più, che nel caso di cui si va discorrendo, si deve parlare di prestito necessario, visto che l’attore, con le sole proprie risorse patrimoniali, non avrebbe potuto avviare l’iniziativa economica progettata, la cui realizzazione era perciò condizionata all’ottenimento del finanziamento bancario.

Pertanto il giudice ha ritenuto provata la sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittima segnalazione alla centrale rischi e il mancato avvio del progetto industriale e la perdita di utilità economica.

In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso è stato liquidato nell’ammontare determinato dal C.T.U., sulla base del valore attuale netto derivante dall’investimento con riferimento ad un arco temporale di dieci anni.

L’individuazione del valore attuale netto in relazione a un periodo di esercizio imprenditoriale di dieci anni, è stato giustificato sulla base della “tipologia dell’iniziativa economica che l’attore intendeva avviare in relazione alla quale si debbono prendere in considerazione i guadagni attesi riferiti a un periodo medio – lungo anche perché la realizzazione del progetto necessitava dell’ottenimento di un finanziamento bancario di rilevante importo, il cui rimborso non poteva che presupporre, onde consentire la sostenibilità finanziaria, una congrua durata“.

Per questi motivi il giudice, accertata la illegittima segnalazione alla centrale rischi, ha riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance, che come tale non può comprendere il guadagno  conseguente all’esercizio dell’impresa commerciale per l’intera sua ipotizzata durata.