Il cessionario non può risolvere il contratto

Il cessionario non può risolvere il contratto: la cessione del credito non comporta il trasferimento al cessionario delle azioni inerenti alla gestione del contratto, tra cui la facoltà di dichiararne la risoluzione per inadempimento, che rimane in capo al cedente, salvo specifica pattuizione contraria.

Questo è, in sintesi, quanto ribadito dal Tribunale di Rieti con l’ordinanza del 23 ottobre 2025.

Il caso

Con ricorso in opposizione a precetto, la parte mutuataria contestava la legittimità dell’atto di precetto notificatole da una società cessionaria di crediti bancari, sostenendo che quest’ultima avesse indebitamente dichiarato la risoluzione del contratto di mutuo stipulato con la banca originaria e richiesto il pagamento dell’intero capitale residuo non ancora scaduto.

La società convenuta si era limitata a produrre l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale era indicato il trasferimento di “crediti, accessori, facoltà, azioni o diritti di natura patrimoniale relativi a detti crediti e/o strumentali al loro esercizio”. In sede monitoria, il cessionario aveva richiamato tale clausola per affermare di avere anche la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della debitrice.

Il Tribunale di Rieti, con l’ordinanza in commento, ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo su cui si fondava il precetto, ritenendo che difettasse la titolarità del credito relativo al capitale non ancora scaduto e che la dichiarazione di risoluzione proveniente dal cessionario fosse giuridicamente inefficace, proprio perché il cessionario non può risolvere il contratto.

Motivi della decisione: perché il cessionario non può risolvere il contratto

Il giudice ha evidenziato che, in base ai documenti prodotti, non era stata la banca cedente, bensì la cessionaria del credito, a dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo ai sensi dell’art. 5 del capitolato. Tuttavia, tale facoltà — precisa il Tribunale — non rientra tra i poteri trasferiti con la semplice cessione del credito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessione del credito ha un effetto limitato al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce uno sdoppiamento fra la titolarità del diritto, che resta al cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario.”

Ne consegue che il cessionario non può risolvere il contratto, in quanto acquista soltanto i diritti funzionali alla realizzazione del credito ceduto — come garanzie, accessori e azioni dirette all’adempimento — ma non i diritti inerenti alla gestione o alla risoluzione del rapporto contrattuale da cui il credito deriva.

Il principio di diritto

L’ordinanza in esame si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo il quale:

  • la cessione del credito non comporta il trasferimento dell’intero rapporto contrattuale, ma soltanto del diritto di credito;

  • la risoluzione del contratto è un atto che incide sulla “vita” del negozio e può essere dichiarata solo dal soggetto titolare del rapporto, cioè il cedente;

  • il cessionario non può risolvere il contratto, né far valere cause di risoluzione, né dichiararle o chiederle giudizialmente.

La decisione

In applicazione di tali principi, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, accogliendo in via cautelare le ragioni della parte opponente.

La decisione è coerente con l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui il cessionario non può risolvere il contratto e non può, dunque, dichiararne unilateralmente la risoluzione per inadempimento del debitore.

Risoluzione dei contratti e cartolarizzazione

L’ordinanza in commento assume particolare rilievo nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti e dei trasferimenti in blocco di portafogli bancari, ambiti nei quali è frequente la prassi dei cessionari di dichiarare autonomamente la risoluzione dei contratti originari (mutui, leasing, finanziamenti).

Il Tribunale di Rieti, coerentemente con l’impostazione della Cassazione, ribadisce che il cessionario non può risolvere il contratto, se non è espressamente previsto nel contratto di cessione e con il consenso dell’altro contraente.

La distinzione tra cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e cessione del credito (art. 1260 c.c.) resta quindi decisiva: solo nella prima ipotesi vi è un vero e proprio subentro nella posizione contrattuale complessiva, e quindi anche nella facoltà di dichiarare la risoluzione.

Conclusioni

L’ordinanza riafferma un principio di chiarezza e di tutela del debitore: la cessione del credito non equivale alla cessione del contratto, e il cessionario non può risolvere il contratto in quanto non può esercitare poteri che attengono alla titolarità del rapporto negoziale.

In assenza di un trasferimento esplicito della posizione contrattuale e del consenso del debitore, il potere di risoluzione rimane esclusivamente in capo al cedente, pena la nullità o l’inefficacia degli atti posti in essere dal cessionario.

Pertanto, il cessionario del credito, pur subentrando nei diritti di credito nascenti dal contratto ceduto, non acquisisce la facoltà di dichiarare o domandare la risoluzione del contratto stesso (artt. 1453 e 1456 c.c.), trattandosi di un potere che attiene alla titolarità del rapporto negoziale, che rimane in capo al cedente.

In definitiva, anche alla luce della giurisprudenza più recente, deve ritenersi fermo il principio secondo cui il cessionario non può risolvere il contratto, e ogni atto in tal senso è inefficace e improduttivo di effetti giuridici.