Divieto di acconti sul risultato della liquidazione

Divieto di acconti sul risultato della liquidazione

Il divieto di acconti sul risultato della liquidazione societaria, previsto dall’art. 2491., comma 2, c.c., non è escluso dal fatto che non sia intervvenuto un pagamento in denaro di acconti al socio. Infatti rientra nel divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione anche l’attribuzione in favore del socio di un credito non ancora scaduto, trattandosi di attribuzione anticipata di beni sociali.

L’inosservanza di detto divieto comporta la nullità della convenzione. In quanto tale divieto ha carattere imperativo in considerazione sia della sua formulazione testuale, sia della tutela degli interessi che esso ha di mira a tutelare, che non sono solo quelli delle parti dell’attività negoziale alla ripartizione dei beni sociali, bensì quelli dei terzi creditori ad essa estranei e che da essa possono essere pregiudicati.

Tribunale Verona, 22 Marzo 2022