Il diritto di prelazione del coerede può essere esercitato ogni qualvolta uno di loro voglia alienare la sua quota o parte di essa ad un estraneo. In tal caso l’alienante deve notificarIe la proposta di alienazione con l’indicazione del prezzo all’altro coerede il quale appunto avrà diritto di essere preferito rispetto all’estraneo. In mancanza di notificazione il coerede ha diritto di riscattare, al prezzo pagato, la quota dall’acquirente o da ogni successivo avente causa, finché dura la comunione ereditaria.
Fondamento del diritto di prelazione del coerede
Il diritto di prelazione del coerede trova il suo fondamento nella preminente convenienza di evitare che nei rapporti tra coeredi, il più delle volte legati da vincoli familiari, possano intromettersi estranei che perseguono l’obiettivo di massimizzare l’interesse speculativo perseguito con l’acquisto della quota.
Il diritto di prelazione del coerede, sotto certi versi, si atteggia diversamente a seconda che sia intervenuta o meno la notificazione della proposta di alienazione.
Termini di esercizio
Nell’ipotesi in cui il coerede abbia notificato la proposta di alienazione, l’altro o gli altri coeredi avranno due mesi per esercitare la prelazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il coerede-alienante sarà sicuro di poter cedere il proprio diritto ad un estraneo senza che questi possa essere esposto all’esercizio del riscatto della quota da parte dei coerenti dell’alienante.
Nell’ipotesi di omissione della suddetta notifica, l’acquirente e i suoi eventuali aventi causa saranno esposti al riscatto.
Se più coeredi sono disposti ad esercitare il diritto di prelazione, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Per mettere tutti i coeredi nelle stesse condizioni ed evitare che il coerede alienante possa scegliere a suo arbitrio l’uno o l’altro dei coeredi come acquirente, anticipando o posticipando la notifica, il legislatore ha stabilito che il diritto di prelazione del coerede deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni.
Pertanto nel caso in cui il coerede alienante abbia notificato la proposta di alienazione il termine, come si è detto, per esercitare il diritto di prelazione del coerede è di due mese dalla notificazione, ovvero dall’ultima notificazione nel caso in cui esistono più coeredi. Nella diversa ipotesi di omessa notifica il riscatto può essere esercitato fino a quando dura la comunione ereditaria.
Dato che la comunione dura fino a quando non si addiviene alla completa attribuzione delle quote ai condividenti, si ritiene che il riscatto (rectius retratto successorio) possa essere esercitato fino a tale momento, e che quindi non faccia decadere dal diritto di esercitarlo l’avvenuto inizio delle operazioni divisionali.
Notifica della proposta di acquisto
L’onere di denuncia si deve ritenere adempiuto solo laddove al coerede, titolare del retratto, pervenga una dichiarazione di volontà del coerede alienante che abbia tutti i requisiti di forma e di contenuto da valere come proposta di alienazione della quota, in modo che, una volta intervenuta l’accettazione il contratto può dirsi perfezionato.
Quindi la relativa notificazione non deve avere ad oggetto la proposta dell’acquirente, ma la dichiarazione dell’altro coerede di voler alienare la quota a date condizioni, senza la necessità dell’uso di formule sacramentali, purché idonee a permettere l’esercizio del diritto di prelazione del coerede.
Titolare del diritto
Abilitati all’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto sono solo i coeredi, e cioè coloro che partecipano alla comunione ereditaria, in quanto successori a titolo universale del de cuius. Pertanto siffatto diritto non compete ai successori a titolo particolare, né ai parenti non chiamati all’eredità, né tanto meno ai congiunti degli eredi.
Diritto di prelazione del coerede nelle vendite volontarie e non volontarie
D’altro canto il retratto successorio non può essere esercitato contro gli altri coeredi e nell’ambito delle vendite non volontarie, posto che non rientrano nel novero dell’applicabilità dell’art. 732 c.c. le alienazioni della quota in conseguenza di una esecuzione forzata.
Il diritto di prelazione del coerede è un diritto personalissimo, che non può essere trasferito né dal lato attivo che dal lato passivo. Di tal che esso non si trasferisce ai successivi titolari delle quote ereditarie diversi dagli eredi originasi. Si tratta di un principio desumibile dal fatto che il retratto successorio costituisce deroga alla libera disponibilità delle quote in costanza di comunione.
Il diritto di prelazione del coerede implica la possibilità per quest’ultimo di vedersi, a parità di condizione, preferito dall’acquirente estraneo nella cessione della quota da parte del coerede alienante.
Diritto di riscatto
Dato che il riscatto è ammesso nel caso in cui, per la omessa notificazione della proposta di alienazione, il coerede non abbia potuto esercitare il diritto di prelazione, deve ritenersi che siffatto diritto può essere esercitato alle stesse condizioni in cui il coerede avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione. Cioè, è sufficiente che esso rimborsi all’acquirente quanto effettivamente pagato per l’acquisto del diritto a prescindere dal valore di mercato della quota acquistata. E se la quota ha formato oggetto di successive cessioni per un prezzo diverso, quello che rimane dovuto è il prezzo pagato nella prima cessione.
Nel caso di corrispettivo pagato in natura o prestazioni d’opera, il prezzo di riscatto sarà determinato sulla base di una valutazione estimativa. Nel caso che la cessione abbia avuto come corrispettivo la costituzione di una rendita vitalizia, il coerede deve accollarsi l’onere vitalizio; ma se il cedente è morto, prezzo del riscatto sarà rappresentato dal cumulo delle somme periodicamente versate al cedente.
Termine di prescrizione del retratto successorio
In fine, va sottolineato, come al retratto successorio si applica il termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione del coerede, anche se permanga ancora lo stato di comunione ereditaria.