Del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario risponde la società proponente (banca, finanziaria, assicurazione ecc.) ogni qualvolta sussiste una relazione tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate dalla società al promotore.
In questi casi il comportamento dell’investitore può far venir meno la responsabilità delle società solo se il cliente poteva percepire l’abuso dei poteri da parte del promotore finanziario, e quindi che questo stava agendo per finalità estranee a quelle del proponente, ovvero quando lo stesso danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale da parte dell’intermediario o abbia prestato acquiescenza all’irregolarità poste in essere. Acquiescenza desumibile dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal loro valore complessivo, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso “iter” previsto per la sottoscrizione di programmi di investimento e dalle complessive condizioni culturali e sociali del risparmiatore.
Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 857 del 17 gennaio 2020.
La Vicenda
Un cliente conveniva in giudizio una nota assicurazione chiedendo la condanna della stessa al risarcimento danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario, in particolare domandava il rimborso della somma consegnata al promotore dell’istituto assicurativo affinché fosse destinata all’investimento in strumenti finanziari, ma che in realtà non era stata versata alla società, né tanto meno all’investimento promesso.
Il Tribunale riteneva esente da colpa l’istituto per il danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario, in quanto non era stato dimostrato l’effettivo esborso della somma, stante l’impossibilità di accedere, nel caso concreto, alla prova testimoniale.
La decisione veniva confermata in appello, in quanto, secondo la corte territoriale, risultavano assenti gli elementi necessari per fondare la responsabilità dell’istituto assicurativo.
In particolare la Corte di Appello sottolineava come il promotore aveva agito senza alcun rapporto con l’assicurazione, operando in proprio quale segnalatore di clienti e senza alcuna autorizzazione a raccogliere dai risparmiatori somme superiori a € 1500,00.
Avverso la decisione del giudice di seconde cure il risparmiatore ricorreva in cassazione.
Responsabilità dell’assicurazione per il danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario
La Suprema corte ha riconosciuto la responsabilità della società proponente per il danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario, in quanto l’incombenza affiata dal proponente al promotore aveva determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile la condotta illecita e l’evento dannoso nell’ambito dell’incarico affidatogli, anche se il collaboratore aveva operato oltre i limiti delle sue incombenze.
Invero in tema di danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario o assicurativo, la giurisprudenza di vertice è granitica nell’affermare che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazione è astrattamente riconducibile nell’alveo della responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.
La condotta illecita, in altre parole, deve presentarsi come sviluppo non anomalo, anche se derivante da violazioni o deviazioni od eccessi oggettivamente prevedibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri, tanto che la finanziaria o l’assicurazione lo possa prevedere.
Impotesi di esclusione della responsabilità del proponente
Questo non esclude che il nesso causale possa essere eliminato dal comportamento del terzo o del danneggiato, quando le condotte siano di per sé idonee a determinare l’evento, o vi sia un concorso colposo del danneggiato con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto.
Presupposti della responsabilità
Per configurare una responsabilità del proponente per il danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario è sufficiente che sussista una mera collaborazione tra il primo ed il secondo. Invero per aversi responsabilità dell’assicurazione o della finanziaria è sufficiente che l’agente sia inserito, anche temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore.
Quindi non è necessaria né la continuità, né l’onerosità del rapporto, bastando un rapporto di fatto unitamente all’astratta possibilità di esercitare un potere di direzione, che neppure deve essere esercitato effettivamente.
Ragione della decisione
Pertanto gli ermellini hanno riformato la sentenza della corte territoriale, affermando la responsabilità dell’assicurazione del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario, in quanto l’incarico conferito al promotore lo legittimavano, sia pure occasionalmente e temporaneamente, a rivolgersi alla clientela per proporre prodotti finanziari o assicurativi della stessa, ad incassare somme pur entro determinati limiti, con un conseguente vantaggio riflesso per la compagnia.