Il danno biologico di lieve entità per essere risarcito deve essere accertabile in sede medico-legale. I criteri visivo-clinico-strumentale, quali parametri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico, non sono gerarchicamente ordinati tra loro, né vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati secondo le leges artis. Pertanto se il medico ha diagnosticato contusioni guaribili in pochi giorni, tali lesioni non possono essere considerate “non provate con le rigorose modalità prescritte dalla legge” e, coerentemente, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno.
Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016 in relazione al danno biologico derivante da un sinistro stradale.
La sentenza trae origine dalla domanda, proposta e respinta in primo e secondo grado, di risarcimento del danno per lesioni di lieve entità non permanenti. Con il provvedimento in commento gli ermellini hanno ribaltato la sentenza di appello che aveva respinto la richiesta, in quanto le lesioni riportate non sono state ritenute passibili di apprezzamento obiettivo.
Il supremo collegio ha reputato applicabile, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. 28/2012, ai giudizi pendenti aventi ad oggetto incidenti verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge.
E per la prima volta la cassazione ha chiarito l’interpretazione delle citate norme, che circoscrivono il risarcimento dei danni di lieve entità:
– a quelli permanenti passibili di accertamento clinico strumentale;
– a quelli temporanei per i quali è possibile accertare visivamente o strumentalmente l’esistenza della lesione.
Secondo i supremi giudici tali norme vanno intese nel senso che il danno ,di cui si va discorrendo, va accertato e valutato secondo i criteri scientifici tipici della medicina legale, in quanto idonei a condurre ad un obiettivo accertamento delle lesione e dei postumi.
Pertanto il Collegio ha ritenuto che le contusione alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribile in 7 gg., diagnosticate (visivamente) con referto medico, non potevano essere considerate, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”.
In pratica il Supremo collegio ha smentito quella prassi assicurativa e l’orientamento di alcuni giudici che pretendono un accertamento strumentale al fine di liquidare il danno biologico di lieve entità. Di talché è stata ridata dignità alla professione medico legale e riaffermato il diritto al risarcimento del nocumento anche laddove non vi sia stato un accertamento strumentale.