Il creditore insoddisfatto dopo la cancellazione della società può aggredire i singoli quotisti nei limiti di quanto da quest’ultimi riscosso a seguito della liquidazione; spetta a chi agisce per recuperare il proprio credito provare che vi sia stata la ripartizione dell’attivo sociale e la riscossione in base al bilancio finale.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale Parma con la sentenza del 20.09.2023.
Una S.a.s. aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro una s.r.l. in liquidazione, in virtù di un contratto di appalto. Quest’ultima chiedeva la revoca del decreto. Espletata la CTU, il difensore della S.r.l. in liquidazione dava atto che l’ente era stato cancellato dal registro delle imprese.
La S.a.s. riassumeva il giudizio nei confronti dei soci della S.r.l. in liquidazione.
Il giudice rigettava la domanda.
Infatti il bilancio finale di liquidazione dava atto che il liquidatore aveva liquidato il patrimonio sociale, e che al termine non aveva dato luogo alcun riparto perché non residua alcunché da distribuire tra i soci.
Pertanto risultava che ai soci nulla era stato distribuito per incapienza dell’attivo, tanto che gli stessi avevano rinunciato ai finanziamenti infruttiferi effettuati in favore dell’ente sociale per mancanza di attivo.
Di conseguenza, siccome la S.a.s. non aveva dato la prova che i soci avevano incassato l’attivo sociale in base al bilancio finale, né aveva effettuato allegazioni sul punto, essendosi limitata a ribadire le ragioni di merito poste a fondamento della domanda iniziale svolta nei confronti della S.r.l., il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda nei confronti dei soci, in quanto: il creditore insoddisfatto dopo la cancellazione della società è legittimato ad agire contro i soci nei limiti delle somme pecepite da quest’ultimi in sede di liquidazione.